Riserve “N e R” nelle immissioni in ruolo ATA: priorità, tetto del 50% e tutela del doppio titolo
L’Ufficio Scolastico deve necessariamente coprire prima i posti destinati agli invalidi civili (riserva N) e solo successivamente procedere alla copertura dei posti riservati agli ex militari volontari (riserva R)
NO. È illegittimo procedere ad assunzioni dalla riserva militare (R) finché esistono ancora posti disponibili per la riserva invalidi (N). L'amministrazione deve:
• Esaurire completamente la quota riservata agli invalidi civili;
• Solo successivamente, e limitatamente ai posti residui del contingente complessivo delle riserve (il limite massimo di posti riservabili è pari al 50%), attingere dalla riserva militare.
Qualsiasi procedura che preveda assunzioni contemporanee dalle due riserve, in presenza di posti ancora disponibili per gli invalidi civili, costituisce violazione dell'articolo 5, comma 3, del DPR n. 82/2023 e può essere impugnata davanti al Tribunale competente.