Sciopero e scrutini nella scuola secondaria di secondo grado: cosa prevede la normativa
È importante chiarire subito un aspetto: la scuola, pur essendo un servizio pubblico, non prevede la sostituzione dei docenti in sciopero
Quando lo sciopero del personale docente coincide con il periodo degli scrutini, nelle scuole secondarie di secondo grado emergono spesso incertezze organizzative e interpretative. Dirigenti scolastici, docenti e famiglie si interrogano sulla validità degli scrutini, sulla possibilità di sostituire i docenti assenti e sugli effetti concreti dell’astensione dal lavoro sugli esiti della valutazione. La normativa, tuttavia, offre indicazioni abbastanza chiare, purché lette in modo coordinato.
Il diritto di sciopero: un principio costituzionale
Il punto di partenza non può che essere l’articolo 40 della Costituzione, che riconosce il diritto di sciopero come una delle libertà fondamentali dei lavoratori. Nel settore scolastico, l’esercizio di questo diritto è regolato dalla legge n. 146 del 1990, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
È importante chiarire subito un aspetto: la scuola, pur essendo un servizio pubblico, non prevede la sostituzione dei docenti in sciopero. La normativa impone soltanto prestazioni minime legate alla sicurezza e alla vigilanza, ma non autorizza soluzioni organizzative finalizzate a garantire comunque lo svolgimento delle attività collegiali, come gli scrutini. Diversamente, il diritto di sciopero perderebbe la sua effettività.
Scrutini e contratto di lavoro
Il CCNL Scuola colloca gli scrutini tra le attività funzionali all’insegnamento, obbligatorie per i docenti in quanto membri del consiglio di classe. Questo significa che, in condizioni ordinarie, la partecipazione allo scrutinio rientra pienamente nei doveri professionali.
Tuttavia, quando il docente aderisce allo sciopero, la prestazione lavorativa è legittimamente sospesa. L’assenza per sciopero non è paragonabile a una malattia o a un permesso e, proprio per questo, non consente la sostituzione del docente. Nessun supplente può essere nominato e nessun collega può farsi carico delle sue funzioni valutative.
Il consiglio di classe nel Testo Unico della scuola
Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal decreto legislativo n. 297 del 1994, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
In particolare:
gli articoli 192 e seguenti definiscono il ruolo e le competenze del consiglio di classe nella scuola secondaria;
il consiglio di classe è l’organo competente per la valutazione periodica e finale degli studenti.
Il Testo Unico chiarisce quindi che la valutazione non è un atto individuale isolato, ma una decisione assunta all’interno di un organo collegiale formalmente costituito.
Numero legale e validità della seduta
Un riferimento decisivo è contenuto nell’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, che stabilisce che:
per la validità delle sedute degli organi collegiali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Applicato agli scrutini, questo principio significa che:
il consiglio di classe può riunirsi anche se uno o più docenti sono assenti per sciopero;
lo scrutinio è formalmente valido solo se è garantito il numero legale.
La regola della maggioranza, tuttavia, riguarda esclusivamente la validità della seduta e non risolve automaticamente il problema della mancanza di elementi valutativi essenziali.
Valutazione e competenza del docente titolare
Sempre alla luce del Testo Unico, la valutazione delle discipline si fonda sulla competenza professionale del docente titolare, che partecipa allo scrutinio con una proposta di voto basata sull’attività didattica svolta durante l’anno.
In caso di assenza per sciopero:
il consiglio di classe non può attribuire il voto della disciplina mancante;
nessun altro docente può sostituirsi al titolare;
la maggioranza dei presenti non può colmare il vuoto valutativo.
La collegialità, prevista dal Testo Unico, non può trasformarsi in una surroga della competenza individuale del docente.
Il consiglio di classe e il numero legale
Gli scrutini sono atti collegiali che si svolgono all’interno del consiglio di classe, il cui funzionamento è disciplinato dal decreto legislativo n. 297 del 1994, il cosiddetto Testo Unico della scuola. L’articolo 5, comma 7, stabilisce che le sedute degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
Questo significa che, anche in presenza di uno o più docenti assenti per sciopero, lo scrutinio può essere avviato e discusso, a condizione che sia garantito il numero legale. La regola della maggioranza, però, riguarda la validità formale della seduta e non risolve automaticamente tutti i problemi legati alla valutazione.
Collegialità sì, sostituzione no
Un equivoco ricorrente riguarda il ruolo della collegialità. Lo scrutinio è certamente un atto collegiale, ma la valutazione delle singole discipline si fonda sulla competenza professionale del docente titolare. Il voto proposto non è un atto astratto, ma il risultato di un percorso didattico, di osservazioni sistematiche e di verifiche svolte nel corso dell’anno.
Per questo motivo, in assenza del docente scioperante:
il consiglio di classe non può attribuire il voto della sua disciplina;
nessun altro docente può sostituirsi a lui;
la maggioranza dei presenti non può “decidere al posto suo”.
La collegialità non può trasformarsi in una surroga della competenza individuale.
Quando lo scrutinio procede e quando si rinvia
In concreto, lo scrutinio può svolgersi regolarmente se, pur in assenza del docente scioperante, tutte le proposte di voto sono già disponibili agli atti. In questo caso, il consiglio di classe può deliberare sulla base degli elementi già presenti.
Diversa è la situazione in cui il docente in sciopero è l’unico titolare della disciplina e manca qualsiasi proposta di voto. In questi casi, soprattutto negli scrutini finali della scuola secondaria di secondo grado, lo scrutinio non può essere completato e deve essere rinviato. Il rinvio non rappresenta un’anomalia, ma una scelta necessaria per tutelare la legittimità dell’atto e i diritti degli studenti.
Un equilibrio delicato
La gestione degli scrutini in coincidenza con lo sciopero richiede un equilibrio delicato tra diritti e doveri. Da un lato, il diritto di sciopero del docente deve essere pienamente rispettato; dall’altro, la scuola è chiamata a garantire la correttezza formale e sostanziale delle decisioni che incidono sul futuro degli studenti.
La normativa vigente, se applicata correttamente, consente di tenere insieme queste esigenze, evitando forzature organizzative che potrebbero esporre l’istituzione scolastica a contenzioso e assicurando trasparenza e legalità nell’azione amministrativa.