SCUOLA – Illegittimo cancellare d’ufficio le ferie ai precari annuali con contratto in scadenza 30 giugno
Anief: se non fruite vanno pagate e valgono uno stipendio in più da dare a fine supplenza, a Lanciano 3.451 euro di risarcimento più interessi
“È evidente che sussiste il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie residue in assenza di prova da parte del Ministero resistente di averla invitata a fruirne e di averla informata che, in mancanza, avrebbe perso la relativa monetizzazione al momento della cessazione del rapporto”: lo scrive il tribunale del lavoro di Lanciano nell’ennesima sentenza che dà ragione ad un ricorrente Anief che dopo avere svolto due supplenze annuali, tra il 2022 e il 2024, si è vista polverizzare i 55 giorni di ferie complessivi accumulati senza avere nemmeno avuto un invito a fruirne durante la sospensione delle lezioni. Il giudice è quindi giunto alla conclusione, dopo avere esaminato norme e ampia giurisprudenza, che “il Ministero resistente va condannato alla corresponsione in favore della ricorrente dell’importo complessivo di € 3.451,56 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie residue per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Il giudice ha spiegato, sempre nella sentenza, che “la Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1 Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. La Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile delle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.
Quindi, il tribunale di Lanciano ha rammentato che “la Grande Sezione della CGUE, con tre sentenze del 6 novembre 2018 rese rispettivamente nelle cause riunite C-569/16 e C570/16 S.W., nella causa C619/16 S. W.K. e nella causa C-684/2016 M.P., nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha offerto l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione nei seguenti termini: " - L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (sentenza cit. punto 35); “- È necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli” (sent. cit. punto 38); - “Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto” (sent. cit. punto 44)”.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha rilevato anche che sulla questione è “intervenuta con recenti ordinanze la Corte di legittimità, la quale richiamati i principi espressi dal giudice europeo e ribadito che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto, ha confermato che il datore - sul quale grava l'onus probandi - è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. Cass. Ord. Sez. L. n. 13447/2024 del 15.05.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 15415/2024 del 03.06.2024; Cass. Ord. Sez. L. n. 16715/2024 del 17.06.2024)”.
“È sempre più assodato che cancellare d’ufficio le ferie e le festività soppresse del personale scolastico non di ruolo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – rappresenta un atto illegittimo e impugnabile nelle aule di giustizia. La stessa Cassazione hanno ribadito che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un diritto inalienabile” ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’. Pertanto, consigliamo fortemente, come sindacato, di presentare richiesta di risarcimento danni attraverso apposito ricorso prodotto dai legali Anief: a presentarlo possono essere docenti, gli assistenti amministrativi e tecnici, come pure i collaboratori scolastici e tutto il personale Ata, a cui sono stati negati da tutti i punti di vista i giorni di ferie e giorni di festività soppresse senza essere stati mai invitati formalmente dal proprio dirigente scolastico, ad utilizzarli”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LANCIANO
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate
e non godute con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro
tempore, al pagamento dell’indennità sostitutiva pari a complessivi € 3.451,56, oltre alla maggior
somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente,
che si liquidano in € 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da
distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 23.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Il sindacato Anief invita i docenti interessati a rivolgersi al sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie non fruite.
I lavoratori precari o ex precari della scuola che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno, possono approfondire la propria situazione attraverso la sezione Anief più a loro vicina oppure aderire direttamente al ricorso Anief attraverso la pagina internet creata per loro.