SCUOLA - Mobilità personale, il Ministero dell’Economia vorrebbe fare cadere le deroghe per il ricongiungimento a figli under 16 e a genitori over 65 previste dal CCNI: Anief si oppone

Anief si oppone con forza a questa ipotesi, sembrerebbe caldeggiata dal Ministero dell’Economia

A cura di Redazione Redazione
05 marzo 2026 16:19
SCUOLA - Mobilità personale, il Ministero dell’Economia vorrebbe fare cadere le deroghe per il ricongiungimento a figli under 16 e a genitori over 65 previste dal CCNI: Anief si oppone -
Condividi

Sulla mobilità dei docenti da settembre 2026 potrebbero esserci delle novità: nel nuovo CCNI 25/28 la deroga per il ricongiungimento ai figli potrebbe essere rivista, con una riduzione della loro età, e addirittura scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra 65enni: il sindacato Anief si oppone con forza a questa ipotesi, sembrerebbe caldeggiata dal Ministero dell’Economia. “Le deroghe per il ricongiungimento a figli under 16 e ai genitori over 65 non si toccano: Anief formula un emendamento al PNRR”, annuncia oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato.

LE POSSIBILI NOVITÀ IN ARRIVO

Il decreto PNRR 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presto all’attenzione del Parlamento potrebbe dare il via a nuove regole per la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/27? A rispondere è la rivista Orizzonte Scuola: la norma modifica il decreto legislativo 59/2017 introducendo la possibilità di prevedere “ulteriori criteri integrativi” in sede negoziale sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi PNRR.

Le deroghe previste dall’art. 2 comma 6 dell’Ipotesi di CCNI 25/28 mobilità hanno esteso la possibilità di domanda di trasferimento e/o passaggio (provinciale e/o interprovinciale) durante gli anni di vincolo, a genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118; figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

In base a quanto appreso da Orizzonte Scuola, la deroga per il ricongiungimento ai figli potrebbe non prevedere più l’età massima a 16 anni ma essere ricondotta a 12 o 14 anni e il ricongiungimento al genitore ultra sessantacinquenne essere eliminato dalle deroghe. Facile intuire che, tra coloro che prevedono di partecipare alla mobilità dell’anno scolastico 2026/27, queste due deroghe sono sicuramente quelle maggiormente utilizzate.

Resta fermo quanto garantito dal dal CCNL 2019/21 art. 34 comma 8: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Nelle prossime settimane i sindacati saranno convocati per elaborare la nuova Ordinanza per l’anno scolastico 2026/27 e dare il via alla presentazione della domanda. Ma bisognerà capire come sarà gestito questo passaggio: l’organizzazione sindacale Anief annuncia che è pronta a dare battaglia per non arretrare sui diritti del personale scolastico, a partire dalla sua mobilità.

Segui Voce della Scuola