Segnalazioni e diritto di critica del docente

Una recente pronuncia del Tribunale di Benevento sul potere disciplinare

26 luglio 2026 20:43
Segnalazioni e diritto di critica del docente -
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Studio Legale Esposito-Santonicola

STUDIO LEGALE ESPOSITO-SANTONICOLA

COMUNICATO STAMPA

Castellammare di Stabia, luglio 2026

Segnalazioni e diritto di critica del docente: una recente pronuncia del Tribunale di Benevento sul potere disciplinare

A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Quando le critiche e le segnalazioni formulate da una lavoratrice integrano il legittimo esercizio del diritto di evidenziare criticità dell’azione amministrativa e non costituiscono, di per sé, fatti di rilievo disciplinarmente rilevante, la sanzione della sospensione dall’insegnamento non può resistere al sindacato del giudice del lavoro. È questo il principio che emerge con chiarezza da una recente pronuncia del Tribunale di Benevento, segnalata allo studio da un attento lettore, con la quale il Giudice del Lavoro ha annullato la misura conservativa irrogata a una docente a seguito di esposti e segnalazioni rivolti nei confronti del Dirigente scolastico.

La vicenda prende le mosse dalla contestazione disciplinare con la quale l’Amministrazione aveva addebitato alla docente la violazione del principio di correttezza e buona fede di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché la violazione del Testo Unico n. 297 del 1994 per aver posto in essere atti ritenuti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione. La contestazione traeva origine da una relazione ispettiva che individuava un atteggiamento oppositivo, non improntato ai principi di diligenza, lealtà e collaborazione, tale da turbare, in base alla tesi dell’Amministrazione, il regolare svolgimento dell’attività amministrativa attraverso l’inoltro di una fitta serie di esposti e segnalazioni.

Secondo un consolidato orientamento, la critica è legittima quando i fatti esposti rispondano a un interesse meritevole di tutela connesso alle condizioni di lavoro e quando le modalità espressive non trasmodino in aggressioni gratuite all’onore o alla reputazione altrui. La difesa sottolineava che le segnalazioni non erano state motivate da lamentele di carattere meramente personale, bensì dall’esigenza di evidenziare criticità dell’azione dirigenziale, e che la sanzione presentava profili di ritorsività vietati dalla disciplina di protezione del segnalante.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dott.ssa Claudia Chiariotti, ha accolto la domanda di annullamento della sanzione. Dalla lettura della relazione ispettiva emergeva, infatti, una situazione di estrema conflittualità, costellata da più momenti di contrasto. Le segnalazioni e le contestazioni, formulate anche in sede collegiale, sono state considerate espressione del diritto di critica e non fatti di rilievo disciplinare. In particolare, il Giudice ha osservato che le conclusioni della relazione ispettiva circa le ragioni del contrasto sono state qualificate come valutazioni soggettive del personale scolastico, non incidenti sulla legittimità dei rilievi formulati dalla docente. Pur in presenza di comportamenti oppositivi provenienti da entrambe le parti, i rilievi sollevati nel tempo dalla lavoratrice non potevano che essere ricondotti al legittimo esercizio del diritto di evidenziare criticità dell’azione amministrativa.

La pronuncia del Tribunale di Benevento non si colloca in un vuoto normativo o giurisprudenziale. Essa si inserisce in un indirizzo in piena maturazione, che comprende sia la giurisdizione di legittimità sia i giudici di merito e che si articola su aspetti distinti ma convergenti: il diritto di critica del lavoratore, la tutela del segnalante prevista dal decreto legislativo n. 24 del 2023 e la rilevanza disciplinare degli esposti indirizzati alle autorità competenti. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha da tempo elaborato i criteri fondamentali del diritto di critica, affermando che esso è legittimamente esercitato quando i fatti esposti corrispondano a un interesse meritevole di tutela connesso alle condizioni di lavoro e quando le modalità espressive non travalichino i limiti della continenza formale e sostanziale e della pertinenza, condizioni che escludono la rilevanza disciplinare anche in presenza di toni assertivi o critici. In particolare, la sentenza n. 1379 del 2019 e precedenti analoghi hanno precisato che la valutazione deve incentrarsi sulla sostanza dei rilievi, non sull’intensità del contrasto o sulla mera reiterazione delle comunicazioni. Tale impostazione è stata ribadita dall’ordinanza n. 25729 del 9 luglio 2024, nella quale la Suprema Corte, richiamando proprio i criteri di Cassazione n. 1379 del 2019, ha confermato che espressioni critiche, anche vigorose, restano legittime quando si risolvano in opinioni soggettive ancorate a fatti reali e siano finalizzate alla difesa della propria posizione lavorativa, senza trascendere in attacchi gratuiti alla persona o in denigrazioni volgari.

Sul versante della tutela del segnalante, il decreto legislativo n. 24 del 2023 ha introdotto una presunzione iuris tantum di collegamento causale tra la segnalazione e la misura sfavorevole successivamente adottata, con la conseguenza che spetta all’Amministrazione dimostrare che la sanzione sia fondata su ragioni obiettive del tutto estranee alla segnalazione. Diverse applicazioni giurisprudenziali di merito di tale meccanismo confermano la sua efficacia protettiva, specialmente in presenza di contiguità temporale tra segnalazione e provvedimento disciplinare. Numerose pronunce di merito rese tra il 2024 e il 2026, in diverse sedi giudiziarie, hanno infatti annullato sanzioni disciplinari irrogate a dipendenti pubblici e a docenti proprio per aver formulato critiche o inoltrato segnalazioni, ribadendo che la reiterazione delle comunicazioni non costituisca, di per sé, condotta sanzionabile in assenza di contenuti offensivi o palesemente strumentali, e che l’esercizio del diritto di critica comprenda anche le forme di dissenso espresse attraverso i canali istituzionali previsti dall’ordinamento scolastico.

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la pronuncia del Tribunale di Benevento rafforza un filone giurisprudenziale che, pur nel rigoroso rispetto dei limiti della continenza e della pertinenza, riconosce ampia tutela al diritto di critica e di segnalazione esercitato dal personale scolastico. La decisione conferma che la mera reiterazione di esposti e richieste di intervento, quando non trascenda in toni offensivi o in condotte palesemente strumentali, non possa essere equiparata a un atteggiamento oppositivo sanzionabile. In un contesto normativo ormai permeato dalle tutele del decreto legislativo n. 24 del 2023 — la cui applicazione giurisprudenziale è in rapida evoluzione — la distinzione tra segnalazione legittima e condotta disfunzionale assume rilievo centrale. La presunzione di ritorsività introdotta dall’articolo 17, unitamente alla progressiva espansione del diritto di critica nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, rappresentano oggi un presidio significativo contro l’uso del procedimento disciplinare come strumento di risposta a segnalazioni scomode. Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, il provvedimento invita a una valutazione caso per caso che privilegi la sostanza dei rilievi formulati rispetto alla quantità o alla densità delle comunicazioni. Resta fermo, naturalmente, che ogni valutazione concreta dovrà tenere conto delle specificità del singolo caso e delle risultanze istruttorie.

Docenti e personale scolastico che si trovino in una situazione analoga – “contestazione disciplinare a seguito di critiche e segnalazioni formulate alla dirigenza” - possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9(messaggio scritto o vocale).

Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata.

Studio Legale Esposito-Santonicola — WhatsApp 366 18 28 48 9

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