Aggiornamento settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Straordinario-bis: quando il punteggio dell’orale rende il docente «idoneo», anche se la soglia non era scritta
L'AVVOCATO RISPONDE
Tutela dall’esclusione dalle immissioni in ruolo 2025/2026 e dagli elenchi regionali ex art. 399, comma 3-ter, T.U. 297/1994.
Taluni docenti che hanno partecipato al concorso straordinario-bis di cui al D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 – riservato a candidati con almeno tre anni di servizio e conclusosi, per gli interessati, con la valutazione della prova disciplinare orale – lamentano che il D.M. 11 luglio 2025, n. 137 e il relativo Allegato A (“Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’a.s. 2025/2026”) abbiano omesso di includere la procedura di cui al D.D.G. n. 1081/2022 tra le fonti di reclutamento utilizzabili, precludendo così, per l’anno scolastico 2025/2026, il loro accesso alle immissioni in ruolo e alle successive misure di stabilizzazione.
Il fulcro della controversia non attiene soltanto a profili procedurali, ma ruota attorno alla qualificazione giuridica di una parola che, nel lessico dei concorsi pubblici, segna l’accesso o la preclusione a carriere e diritti: “idoneo”. In particolare, viene in rilievo la tesi sostenuta dall’Amministrazione secondo cui, poiché il D.M. 22 aprile 2022 n. 108 – che regolamenta la prova disciplinare del concorso straordinario-bis – non fissa alcuna soglia minima di superamento della prova orale, la qualifica di “idoneo” non potrebbe essere riconosciuta, oltre i vincitori nei limiti dei posti a bando, ai restanti partecipanti alla procedura.
IL QUESITO
Gentili Avvocati,
ho partecipato al concorso straordinario-bis (D.D.G. n. 1081/2022) e ho sostenuto la prova orale. Nonostante ciò, non sono rientrato nei posti messi a bando e, per effetto della formazione delle graduatorie “nei limiti dei posti”, non risulto inserito in graduatoria di merito.
Mi è stato risposto dall’Amministrazione che, poiché il D.M. n. 108/2022 non fissava una soglia minima di superamento, non si potrebbe parlare di “idonei” e, quindi, non vanterei alcun titolo né per essere considerato idoneo né per accedere ad eventuali canali di stabilizzazione successivi (immissioni in ruolo 2025/2026, elenchi regionali dal 2026/2027, scorrimenti, integrazioni).
Eppure, leggendo la normativa più recente, ho notato che l’art. 399, comma 3-ter, del Testo Unico scuola (D.Lgs. n. 297/1994), introdotto dal D.L. n. 45/2025 convertito in L. n. 79/2025, parla di elenchi regionali e richiama il “punteggio minimo per il superamento della prova orale” nei concorsi banditi dal 2020 in poi. Il concorso straordinario-bis è del 2022: come può l’Amministrazione escluderci in blocco con l’argomento della mancanza di soglia? In concreto, che cosa significa essere “idoneo” nello straordinario-bis, e quali margini esistono per far valere il punteggio conseguito?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile docente, il Suo quesito coglie un nodo che – a dispetto della sua apparente “semplicità lessicale” – diventa giuridicamente rilevante. Perché nel diritto dei concorsi la parola «idoneo» non è un aggettivo di cortesia: è una qualifica che l’ordinamento usa come chiave di accesso a conseguenze giuridiche concrete (graduatorie, scorrimenti, canali di assunzione, elenchi). Proprio per questo, trasformare il termine in un espediente interpretativo – «non c’è soglia, dunque non esistono idonei» – significa, in sostanza, rendere la disciplina della stabilizzazione dipendente non dalla legge, ma da una scelta di redazione regolamentare compiuta a monte dall’Amministrazione. È un approccio che merita, nel caso dello straordinario-bis, una confutazione rigorosa.
Partiamo dal dato emergente dalle fonti: il D.M. 28 aprile 2022, n. 108 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2022) reca le “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola secondaria [...] ai sensi dell’articolo 59, comma 9‑bis, del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”. L’art. 5 del medesimo D.M. n. 108/2022 stabilisce che la prova disciplinare è valutata in centesimi, con un punteggio massimo complessivo di 100 punti, precisando che la commissione “mutua i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario” di cui al D.M. 9 novembre 2021, n. 326; ma, ed è qui il punto, non introduce alcun punteggio minimo espresso di “superamento”. Inoltre, l’art. 9, comma 3, dello stesso D.M. n. 108/2022 stabilisce che ciascuna graduatoria di merito regionale “comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura”. In altri termini, la procedura straordinaria-bis è configurata, per espressa previsione normativa, come graduatoria numericamente chiusa sui posti banditi, senza la formazione di un distinto elenco di idonei utilizzabile oltre il contingente autorizzato.
Da qui discende l’argomento, formalmente seducente ma logicamente vulnerabile, che emerge nelle relazioni ministeriali: poiché la fonte regolamentare non fissa una soglia minima, si vorrebbe dedurre che la prova non possa dirsi “superata” e che, quindi, non sarebbe possibile distinguere fra idonei e non idonei. È esattamente la tesi che contestiamo in giudizio: se davvero l’assenza di soglia impedisse di parlare di prova “superata”, la medesima conclusione dovrebbe travolgere anche la posizione dei vincitori, che non potrebbero dirsi tali, con esiti palesemente incompatibili con la stessa condotta dell’Amministrazione che li ha immessi in ruolo. In diritto amministrativo, la coerenza è un requisito sostanziale dell’azione pubblica: non è consentito affermare, simultaneamente, che una prova sia superabile per alcuni e ontologicamente “insuperabile” per altri, quando la prova è la stessa e il criterio di valutazione è unitario.
Il punto, allora, va rovesciato: l’assenza di una soglia minima “espressa” non equivale ad una impossibilità di individuare una soglia “rilevante” ai fini degli effetti giuridici che l’ordinamento, successivamente, intende ricollegare alla prova orale. Nello straordinario-bis, la prova orale è stata valutata con punteggi in centesimi e le graduatorie sono state formate in base a tali punteggi. Ne deriva che il “punteggio minimo” si è comunque concretizzato quale punteggio dell’ultimo candidato inserito in graduatoria per ciascuna regione e classe di concorso: una soglia effettiva, variabile ma reale, immanente alla procedura, perché discende dall’interazione tra posti, partecipanti e punteggi assegnati.
Fin qui, il piano interno alla procedura straordinaria. Ma il punto rilevante – e la ragione per cui la parola «idoneo» non può essere trattata come un mero accidente lessicale – è che il quadro normativo è mutato con una fonte primaria successiva. L’art. 2 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, ha inserito nell’art. 399 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 il comma 3‑ter, istituendo un elenco regionale annuale nel quale, su domanda, possono essere inseriti i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito, a decorrere dal 2020, per posti comuni o di sostegno nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti per talune categorie già titolari di contratto a tempo indeterminato o di specifici contratti a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo.
L’inserimento nell’elenco decorre dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria e dall’elenco si attinge, a decorrere dall’a.s. 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell’elenco, fermo restando che l’ordinamento interno dell’elenco segue il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti e, all’interno di ciascun concorso, l’ordine del punteggio conseguito.
È proprio in questo snodo che la categoria dell’“idoneo” assume una diversa prospettiva: non è più riferita soltanto ai candidati collocati in una graduatoria ad esaurimento o in elenchi aggiuntivi interni alla singola procedura concorsuale, ma diviene il presupposto legale per l’accesso ad un nuovo strumento di stabilizzazione previsto dalla legge, rappresentato dagli elenchi regionali di cui all’art. 399, comma 3‑ter, del d.lgs. n. 297/1994.
Sotto il profilo testuale, la norma primaria di cui all’art. 399, comma 3‑ter, d.lgs. n. 297/1994 non fa riferimento ai “vincitori” dei concorsi e, per quanto qui rileva, non opera una distinzione espressa tra procedure concorsuali “ordinarie” e “straordinarie”, limitandosi a richiedere, come requisito per l’accesso agli elenchi regionali, il conseguimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito, a decorrere dal 2020, per posti comuni o di sostegno. In tale quadro, risulta problematico sostenere che l’intera platea dei partecipanti ad un concorso bandito nel 2022 sia automaticamente esclusa dal perimetro applicativo della norma per la sola ragione che, al momento della sua indizione, la fonte regolamentare non aveva tipizzato una soglia numerica di superamento della prova orale. Una siffatta interpretazione selettiva può porsi in tensione con i principi di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., a maggior ragione considerando che la procedura straordinaria ex art. 59, comma 9‑bis, D.L. n. 73/2021 era riservata a docenti con almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
A rafforzare la lettura “di sistema” concorre un ulteriore dato normativo: il D.M. n. 108/2022, nel prevedere che la prova disciplinare orale dello straordinario‑bis sia valutata in centesimi e che la commissione “mutui i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento” predisposti per la prova orale del concorso ordinario di cui al D.M. 9 novembre 2021, n. 326, si inserisce in un contesto valutativo in cui, per i concorsi ordinari della scuola secondaria, la prova orale è considerata superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di 70 punti su 100 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del medesimo D.M. n. 326/2021. Questo rinvio ai quadri di riferimento del concorso ordinario non consente, di per sé, di ritenere automaticamente applicabile allo straordinario‑bis la soglia di 70/100 prevista dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 326/2021, soglia che il D.M. n. 108/2022 non riproduce espressamente. Ciò posto, risulta tuttavia difficile sostenere, in un’ottica di ragionevolezza, che i punteggi anche elevati conseguiti nella prova orale dello straordinario‑bis siano del tutto privi di rilievo giuridico ai fini della configurabilità di una idoneità, considerato che l’ordinamento scolastico fa ampio uso del criterio del superamento della prova orale tramite soglia minima nei concorsi ordinari e che la disciplina dello straordinario‑bis ha deliberatamente ancorato la valutazione della prova ai quadri qualitativi predisposti proprio per tali concorsi ordinari.
Ne discende, in termini operativi, una precisazione necessaria: nella procedura straordinaria‑bis Lei non risulta “idoneo” nel senso tradizionale di candidato inserito in un elenco autonomo di idonei oltre i posti messi a bando, poiché il D.M. n. 108/2022, all’art. 9, comma 3, ha espressamente previsto che ciascuna graduatoria comprenda un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura, modellando così graduatorie di merito “corte”, coincidenti con i soli posti autorizzati e senza la formazione di un elenco separato di idonei non vincitori. Tuttavia, questo dato formale non esaurisce il problema. Con l’art. 399, comma 3‑ter, del d.lgs. n. 297/1994, il legislatore ha introdotto, per i concorsi banditi a decorrere dal 2020, una disciplina specifica che attribuisce rilievo autonomo al superamento della prova orale, ai fini dell’accesso agli elenchi regionali. In un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, tale disciplina non può essere considerata inoperante per il solo fatto che, in alcune procedure bandite nel 2022, l’Amministrazione non abbia indicato una soglia numerica espressa di superamento della prova orale. Proprio al fine di evitare che i meccanismi di stabilizzazione assumano carattere aleatorio o discriminatorio, la nozione di “punteggio minimo” richiesta dall’art. 399, comma 3‑ter, deve essere resa applicativa in modo coerente, mediante gli strumenti che la legge stessa contempla, vale a dire il decreto ministeriale attuativo chiamato a definire le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi e, ove occorra, il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza delle scelte interpretative e applicative dell’Amministrazione.
In tale prospettiva, la tutela legale, oltre a chiedere la sospensione degli atti che hanno escluso i partecipanti al D.D.G. n. 1081/2022 dalle immissioni in ruolo, mira anche a ottenere misure idonee a garantire, nelle more, l’inclusione dei ricorrenti nei percorsi di stabilizzazione, prospettando, tra le tecniche di tutela esperibili, lo scorrimento delle graduatorie, l’integrazione delle stesse con ulteriori candidati valutati positivamente e l’accesso agli elenchi regionali di cui all’art. 399, comma 3‑ter, d.lgs. n. 297/1994. Il nucleo di tale domanda giudiziale è evidenziato dal raffronto con altre procedure concorsuali, bandite nello stesso arco temporale e parimenti “chiuse” nei posti, nelle quali l’Amministrazione ha previsto integrazioni e scorrimenti: in questo scenario si contesta la ragionevolezza di una gestione che, per la procedura straordinaria‑bis rivolta a docenti con pluriennale servizio, mantenga invece rigida la chiusura delle graduatorie, facendo discendere dall’assenza di una soglia scritta un effetto di stabile esclusione dai meccanismi di stabilizzazione.
Da ciò discende, sul piano concettuale, l’esigenza di non assumere in modo acritico l’equazione difensiva secondo cui i partecipanti al D.D.G. n. 1081/2022 non potrebbero essere considerati idonei solo perché il bando non prevede una soglia espressa di superamento. La questione centrale diventa piuttosto quella di individuare quale soglia – esplicitamente prevista o ragionevolmente desumibile dal funzionamento della procedura – possa essere assunta come “punteggio minimo” ai sensi dell’art. 399, comma 3‑ter, al fine di rendere effettiva la norma primaria, evitare disparità irragionevoli e garantire un utilizzo non meramente nominalistico degli elenchi regionali. È su questo terreno interpretativo e applicativo che si colloca oggi il vaglio del giudice amministrativo, chiamato a scrutinare la coerenza e la ragionevolezza delle scelte ministeriali in materia di stabilizzazione dei docenti.
La presente rubrica assume finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Ogni valutazione deve essere condotta sul caso concreto e sulla documentazione disponibile, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Per valutare la proposizione di un ricorso in materia di immissioni in ruolo, scorrimenti, elenchi regionali e stabilizzazione dei docenti partecipanti allo straordinario-bis, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola.
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