Una pacata lettera di protesta sulla triste realtà della dirigenza scolastica

Tra opinioni e realtà, il triste destino dei DS fuori regione

13 aprile 2026 09:42
Una pacata  lettera di protesta sulla triste realtà della dirigenza scolastica  - la voce della scuola
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Nota della redazione

La lettera che volentieri pubblichiamo offre un ulteriore contributo ad un dibattito che coinvolge centinaia di dirigenti scolastici e che ha una sua legittima dimensione politica oltre che umana.

La Voce della Scuola è stata al momento l’unica testata nazionale di settore ad individuare un nesso tra le polemiche sulle nuove assunzioni e i disastri della mobilità interregionale dopo il concorso del 2017. E continuerà nella sua opera di informazione su questo argomento.

Tuttavia, il dovere di offrire informazioni corrette ci impone di distinguere tra le posizioni di parte e l'interpretazione oggettiva delle norme che, nel nostro Paese, tocca in ultima istanza alla Magistratura.

In questo intervento e in quello a cui si riferiscono le perplessità della lettrice per la nota redazionale da cui è stato accompagnato, il diritto al trasferimento nella sede di preferenza e la priorità della mobilità su ogni nuova procedura concorsuale vengono presentati come diritti lesi e come evidenza giuridica. Non lo sono secondo chi ha il compito istituzionale di interpretare la legge. Il TAR Lazio, con sentenza n. 4122/2026 del 4 marzo 2026, ha chiarito che la deroga prevista dall'art. 19-quater del D.L. 4/2022 non genera nei dirigenti interessati alcuna legittima aspettativa al trasferimento nella regione di preferenza, e che l'immissione in ruolo non fa sorgere automaticamente il diritto all'attivazione della procedura di mobilità. Quanto all'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 — invocato come norma primaria sistematicamente disattesa — il Tribunale ha precisato che quella disposizione riguarda una fattispecie del tutto diversa: i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo che chiedono di essere stabilizzati nell'amministrazione in cui già prestano servizio. Per i magistrati, i dirigenti scolastici fuori sede non rientrano tra i soggetti tutelati da quella norma.

Si può usare il termine "opinabile" a proposito di una lettura giuridica smentita da una sentenza? Quanto alla bontà della causa, per noi non è in discussione. Solo che forse, quella dei cavilli giuridici, si sta rivelando una strada senza uscita.

Egregia redazione,

chi scrive è vostra lettrice, attenta al fertile dibattito che Voce della scuola anima. Talora mi capita di diffondere presso conoscenti e amici gli spunti che fornite, e sempre mi tengo aggiornata sui molteplici temi che la testata tratta. Per questi motivi sono rimasta molto delusa, anzi stupita, dalla nota di apertura che ha accompagnato in data 11 aprile il contributo sul tema mobilità dei dirigenti scolastici fuori regione, vincitori (sin da subito , nel 2019) del concorso nazionale 2017: un intervento che faceva il punto - nell'ambito della triste polemica tra vincitori ordinari e vincitori ricorsisti dei concorsi del 2022 e 2023 - sullo spinoso tema della mobilità negata. In particolare mi ha colpito il seguente passaggio da voi posto in premessa : Si segnala infine che alcune delle tesi sostenute nel contributo — in particolare in materia di rapporto tra mobilità e reclutamento — non trovano un riscontro univoco nel quadro normativo vigente e si collocano nell’ambito di una legittima, ma opinabile, interpretazione."

Definire opinabile e declinare ogni responsabilità dalle affermazioni contenute in quel contributo, con sincerità mi è apparsa nota stonata per una testata storica, che di certo conosce l'ordine logico e cronologico di ciò di cui ci si occupa in quell'intervento : non sarà certo un caso se solo per mezzo di discutibili emendamenti parlamentari ad hoc e interventi sul contratto è stato possibile negli anni consentire - e solo per i dirigenti scolastici- la vergognosa prassi di anteporre le assunzioni alla mobilità (una mobilità peraltro "dichiarata" di anno in anno al 100%!).

Forse di tanto in tanto val la pena di rinfrescare la memoria a chi legge oggi , e , andando oltre la triste disfatta tra concorsisti ordinari e concorsisti del riservato, su cui non intendo con questa mia prendere posizione - tornare al vero vulnus, il CONCORSO SU BASE NAZIONALE bandito con D.D.G. n.1259 del novembre 2017 . Un concorso che prevedeva un solo limite alla mobilità interregionale, come accade per i concorsi nazionali delle altre categorie della pubblica amministrazione, dai magistrati alle forze dell'ordine, tanto per fare qualche esempio: era obbligatorio sostare 3 anni nella prima sede assegnata. Poi prevedibilmente, a scaglioni, inizialmente con il 30% dei posti disponibili, poi con il 60%, infine con il 100% molti auspicavano giustamente di poter rientrare presso i luoghi di residenza, semmai ottenendo il trasferimento con criteri di tipo trasparente e non discrezionali, quali il curriculum, o l'anzianità...come accade per tutti i concorsi nazionali, no?

Quel concorso nazionale peraltro non prevedeva nemmeno corsie privilegiate per i detentori di 104 o per qualsiasi altra istanza. Un concorso che, come fu affermato all'epoca, voleva essere meritocratico e dipanare le ombre delle procedure regionali degli anni precedenti, attraverso meccanismi di rimescolamento delle sedi delle commissioni su base nazionale e di assegnazione casuale dei candidati alle diverse sottocommissioni. Molti vi credettero, sembrava una cosa buona e giusta....

Cosa accadde dunque?

1) Dal 2017 al 2019 vi fu lo svolgimento, prova preselettiva, scritto e orale , e pubblicazione graduatoria finale

2) nell'agosto del 2019, l' assegnazione alle diverse regioni dei primi (malcapitati) 1900 vincitori, in buona parte (circa il 70 %) spediti al nord, dove le carenze erano maggiori, in ordine di graduatoria, con un inevitabile effetto domino per cui quasi tutti si trovarono ad occupare posti nella regione di altri . Ma con le graduatorie nazionali succede così , lo si poteva capire, le cose si possono armonizzare solo in seguito, con gli spostamenti volontari.

3) Dal 2019 al 2023 a scorrimento sono stati immessi con lo stesso sistema (istanza dei vincitori in base ai posti disponibili nelle diverse regioni) altri 1000 e più dirigenti.

Molti dei vincitori furono rinunciatari in prima battuta, perchè colti di sorpresa in pieno agosto e assegnati a sedi proibitive per le proprie esigenze familiari e personali,: avrebbero dovuto essere cassati, così fu detto, anche se alcuni sono stati poi riammessi alla scelta a seguito di contenzioso. E con il contenzioso in tribunale sono andati avanti in questi anni anche coloro che godono della 104 , oppure i bocciati alla preselettiva ammessi con riserva alle altre prove, infine i numerosissimi ricorrenti contro la propria bocciatura o l'esclusione.

Costoro, in particolare , in gran numero: anche se molti dei ricorsi per presunte irregolarità erano stati respinti , anche in sede di Consiglio di stato, essi hanno ottenuto per via politica un concorso riservato - sorta di sanatoria- con il seguente provvedimento: una modifica al DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (mille proroghe del 2022), promossa con la banale motivazione che di dirigenti scolastici in Italia c'era bisogno. Senza alcun dubbio.

All'art.5 di quel decreto furono infatti aggiunti questi straordinari commi:

11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 (...) è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. (...) Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-octies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-

Già ci fu modo di segnalare all'epoca che, sul concorso 2017 , mentre si metteva in campo una ( legittima) procedura facilitata per ripianare i contenziosi dei bocciati, rifulgeva il più assoluto disinteresse per i vincitori della prima ora destinati a centinaia di chilometri da casa. Visto che i posti c'erano, perchè non far rientrare dopo il triennio i primi vincitori per far posto ai successivi? A ciascuno sarebbe toccato un pochino di purgatorio, ma tutti prima o poi avrebbero ricevuto il giusto...

Le cose sono invece andate di male in peggio. Sebbene dal 2023, con rinnovi di volta in volta annuali, il parlamento abbia votato sempre straordinariamente l'estensione della mobilità interregionale al 100% per i fuori regione , si è pensato bene di bandire anche un nuovo concorso, stavolta regionale (!) a copertura di posti anche nelle regioni in cui da anni c'è richiesta di rientro altissima, come la Campania. Una follia assoluta, di cui per evitare querele è bene non esporre qui le (neanche troppo) ipotetiche ragioni.

Dulcis in fondo, arrivò la beffa del "fatti salvi ..." , come la definiscono i dannati della mobilità negata. Di che si tratta ? Provo ad esporla in forma discorsiva, omettendo (per carità di patria ) di nominare i tanti , troppi latori del messaggio che segue e che in questi anni ha accompagnato le lecite rimostranze dei fuori sede:

"Cari e poveri DS fuori regione del 2019, 2020, 2021, 2022, sì , è vero, voi avreste tutto il diritto di rientrare, e non solo per mobilità sanitaria, ma perchè ogni anno si liberano posti disponibili nelle vostre regioni di residenza a seguito dei pensionamenti. È vero anche che in 3 o 4 anni potreste farcela tutti , dopo un settennio di purgatorio; sì, è vero , voi non avete mica scelto all'epoca di concorrere in un' altra regione, vi siete stati assegnati dall'alto, dal Ministero, come può succedere per un magistrato, per un funzionario statale, tramite una graduatoria nazionale, e per questo avreste l' assoluto diritto di essere trattati come le altre categorie del pubblico impiego, ovvero che la mobilità si svolga prima delle nuove assunzioni, ed ogni norma che contraddica il principio lo fa per fregarvi; ah, è vero anche che nel frattempo i vostri guadagni per la felice carriera se ne vanno in fumo tra affitti , treni e aerei, e non c'è la previsione di rimborso alcuno, per evidente disparità di trattamento rispetto ai dirigenti dei concorsi regionali presenti e futuri (nonostante abbiate pari profilo) ma anche rispetto ad altre categorie della PA; insomma , in conclusione è tutto vero, carissimi... MA noi ci muoveremo per farvi ritornare a casa, forse, solo DOPO le nuove assunzioni (fatte salve quelle ) e non prima! In altre parole, mai. Eh certo, avete ragione a rammaricarvene, perchè in genere dopo le assunzioni i posti finiscono, ci spiace....il 100% di zero diventa zero. Che peccato! "

Sembrano le parole di un burlone, penserete ad uno scherzo, ma è la verità....

Gentile redazione, definire come "pura opinione" il racconto di una cosa così ingiusta, anzi balorda, favorita da cavilli che contraddicono la norma primaria ( il d.lgs165/01 ) , non è bello: le battaglie per i diritti non sono opinabili. O sono giuste o sono sbagliate, e quella dei dannati fuori regione - senza voler offendere nessuno dei sostenitori delle altre istanze cui Voce della scuola da' spazio - è una lotta sacrosanta che si dovrebbe essere orgogliosi di ospitare. Non solo per par condicio.

Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete riservare a questa lettera.

Annamaria Palmieri

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