UNIVERSITÀ – Riforma (AS 1518): dopo audizione Anief presentati 20 emendamenti su richiesta del sindacato sul reclutamento

Dalla valorizzazione di dottori di ricerca, RTT, RTA, assegnisti all’ASN, ai contratti di ricerca, all’incremento del FFO per i ruoli, alla composizione delle commissioni

A cura di Redazione Redazione
15 settembre 2025 15:47
UNIVERSITÀ – Riforma (AS 1518): dopo audizione Anief presentati 20 emendamenti su richiesta del sindacato sul reclutamento -
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Sono diversi gli emendamenti presentati in 7° Commissione del Senato per l’A.S. 1518 ovvero il disegno di legge del ministro Bernini relativo alla “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”. Ancora una volta, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, siamo stati ascoltati dai parlamentari che hanno presentato dopo la nostra audizione diverse proposte di modifica al testo. Ora attendiamo la loro approvazione.

La delegazione ANIEF guidata dal presidente nazionale Marcello Pacifico e dal capo ufficio legislativo Daniela Rosano, dai rappresentati del Dipartimento Università Anief Antonio Natale e Stefano Cirilli è stata ascoltata dai senatori della Commissione il 3 luglio scorso. E in effetti le principali osservazioni hanno trovato accoglimento nella formulazione di numerosi e diversificati emendamenti che qui riprendiamo sul reclutamento al di là di quelli già pubblicati per l’AFAM e per i Tecnologi.

Nello specifico, le principali tematiche di intervento correlate alle proposte emendative da noi illustrate in Commissione e recepite dai commissari sono le seguenti: incremento del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per il reclutamento di professori universitari e di ricercatori in tenure track
(Emendamento 1.2)

Questo emendamento richiede l’incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del prossimo triennio 2026-27-28, e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, affinché le Università possano bandire un congruo numero di posizioni da ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) e di professori ordinari e associati in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Tali risorse sono destinate principalmente alla continuità della carriera di coloro che abbiano svolto in precedenza, in tutto o in parte, un incarico di RTD-A o 36 mesi nel ruolo di Assegnista di ricerca.

Aggiornamento dei requisiti specifici richiesti per l’abilitazione scientifica che comprendano anche i criteri di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, nonché una valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all’estero da parte dei candidati, valorizzando anche le attività di Terza missione e trasferimento tecnologico.

Ripensare i percorsi di dottorato di ricerca non solo nell’ottica di prosecuzione di una futura carriera nel mondo accademico, ma anche nello sviluppo di uno sviluppo professionale in tutti i settori pertinenti, con particolare attenzione alla promozione dell’imprenditorialità dei ricercatori.

Promuovere, nel periodo di formazione dei giovani ricercatori, la collaborazione e l’interazione tra il mondo accademico, l’industria, le imprese, la pubblica amministrazione, il terzo settore e tutti gli altri attori inseriti nell’ecosistema della ricerca, ad esempio tramite l’istituzione di stage, tirocini o affiancamento lavorativo.

Conferma della presenza di una COMMISSIONE NAZIONALE per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica, composta da cinque membri a cui è affidato il compito di verificare il possesso dei nuovi requisiti di accesso alle procedure concorsuali, per garantire uniformità e omogeneità alla valutazione di questi requisiti a livello nazionale. Si prevede inoltre che l’ASN (sia quella attualmente in vigore sia la nuova prevista in applicazione della riforma) abbia definitivamente durata illimitata.
(Emendamenti 1.31 e 3.4)

La commissione consentirebbe maggiore solidità amministrativa alle procedure concorsuali locali per le quali i criteri di accesso possono essere valutati come atto amministrativo a monte del processo valutativo, non divenire parte della valutazione. In tal modo si eviterà che gli attuali ricorsi avverso al sistema di ASN si trasformino in ricorsi ai concorsi locali, con enormi danni per gli Atenei e i candidati partecipanti. La durata illimitata dell’ASN è supportata anche dal fatto che negli ultimi anni stiamo assistendo a continui interventi normativi che aumentano la durata del titolo (attualmente la durata è pari a 12 anni) il che spinge a pensare che abbia senso definitivamente prevedere una durata illimitata dal titolo, tanto per l’ASN attualmente vigente che per la nuova procedura prevista dalla riforma.

Revisione dei criteri di composizione delle Commissioni giudicatrici locali, risolvendo le incongruenze del testo del DDL che in alcuni casi (assenza nell’Ateneo di professori afferenti al settore scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso) addirittura impedirebbero la formazione della Commissione
(Emendamenti 1.56, 1.59 e 1.104)

Le commissioni giudicatrici locali per le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia saranno composte da 5 membri di cui 4 componenti esterni all’università che ha indetto la procedura e un componente individuato dall’università che ha indetto la procedura medesima, il quale potrà essere o interno o esterno.

Nel caso delle procedure per il reclutamento degli RTT, i componenti dovranno essere 3, due componenti esterni all’università che ha indetto la procedura e uno che potrà essere o interno o esterno.

Obbligo per gli Atenei di bandire concorsi aperti per tutte le posizioni (RTT, PA, PO) a partire dal Gennaio 2026.

Soppressione del processo valutativo dei neo-assunti, poiché, come evidenziato tale valutazione sarebbe ridondante, duplicando esattamente quanto già viene fatto, sulla base della VQR - Valutazione della qualità della ricerca, - dal criterio di distribuzione della quota premiale dell’FFO relativo alla valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei. In assenza di un emendamento correttivo, ne avremmo criteri valutativi diversi in essere contemporaneamente e per valutare i medesimi aspetti e con le medesime finalità, alcuni applicati alla totalità dei ricercatori (VQR) altri, potenzialmente diversi in applicazione di quanto previsto dal DDL, applicati solo ai neo-assunti e con effetti per l’intera durata della carriera.
(Emendamento 1.84)

Si rappresenta che, proprio per le motivazioni evidenziate, questa valutazione prevista dal DDL appare in espresso contrasto con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea C/2023/1640 che al punto 28 evidenzia che “Gli stati membri […] sono inoltre incoraggiati […] a contribuire a prevenire eventuali incongruenze o incompatibilità […] tra le valutazioni della ricerca, dei ricercatori e degli organismi di ricerca.”.

Sorteggio integrale dei membri delle commissioni valutatrici all’interno di appositi elenchi depositati presso il MUR e di validità biennale. Con questo criterio organizzativo, le commissioni giudicatrici saranno formate da tre membri (2 PO, 1 PA) per i concorsi da RTT, mentre, per i concorsi da PA e PO, con identico principio le commissioni giudicatrici dovranno essere formate da cinque membri (5 PO o dirigenti di ricerca).
(Emendamento 1.47)

Obbligo per i candidati a tutti i concorsi (RTT, PA, PO) di svolgere una prova didattica consistente in una “lezione frontale” nonché una discussione con i membri della commissione valutatrice dei contenuti del proprio curriculum, in cui venga  accertata anche la conoscenza della Lingua straniera.

Obbligo per i candidati selezionati dalla commissione valutatrice di svolgere davanti al Consiglio di Dipartimento, a cui spetta formalmente la proposta di chiamata, un seminario sulle attività di didattica e di ricerca.

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VII del 25-10-2024), si ribadisce la piena ed esclusiva responsabilità delle commissioni valutatrici di indicare al Consiglio di Dipartimento, a cui spetta formalmente la proposta di chiamata, il/la candidato/a più meritevole di vincere la selezione concorsuale.

Introduzione di una riserva (25%) di procedure per il reclutamento di RTT, ad accesso riservato a candidati “esterni” che abbiano svolto attività presso altri Atenei, coerentemente con la corrispondente riserva (sempre 25%) prevista per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.
(Emendamento 1.97)

EMENDAMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLE FIGURE PRE-RUOLO

(Contratti di ricerca, Incarichi post-doc e Incarichi di ricerca)

 

·       Incremento dell’FFO di 200 milioni di euro a partire dal 2025 per dare completa attuazione da parte degli Atenei ai Contratti di ricerca, e di ulteriori 200 milioni di euro a partire dall’anno 2025 per la completa attuazione da parte degli Atenei degli Incarichi post-doc e degli Incarichi di ricerca.
(Emendamenti 1.0.2 e 1.0.3)

 

·       Inquadramento dell’Incarico post-doc: contratto di tipo SUBORDINATO, in analogia al “Contratto di ricerca” e previsione per tali incarichi della possibilità, da parte dell’Università, di conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative.
(Emendamento 1.0.4)

 

·       Chiamata diretta anche degli attuali RTT per la prima e seconda fascia analogamente a quanto previsto per i ricercatori ad esaurimento in considerazione del fine della norma, se in possesso della relativa abilitazione (Emendamento 1.112)

 

·       Dal punto di vista della retribuzione, essa si prevede che sia stabilita in sede di contrattazione collettiva e in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

 

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EMENDAMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CARRIERA DI RTD-A E ADR

·       Favorire la stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi nel quinquennio 2021-2025 attraverso una figura ad-hoc legata al contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca.
(Emendamento 1.0.5)

 

Nei 24 mesi successivi alla entrata in vigore della riforma, nella programmazione triennale delle Università si vincola un quinto delle risorse per le procedure di chiamata di professore di ruolo, alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia da parte degli RTT o degli RTDB in servizio da almeno 18 mesi e che abbiano conseguito il titolo di ASN previgente alla entrata in vigore della riforma.
(Emendamenti 3.9 e 3.10)

 

·       È prevista, inoltre, la valorizzazione del periodo preruolo ai fini della valutazione per l’upgrade a PA, anche per le figure preruolo che sono andate in “esaurimento” (AdR e RTD-A) eliminando il termine temporale del 31.12.2026.
(Emendamento 3.11)

 

·       Si sottolinea, infine, l’importanza decisiva di prevedere quantomeno un incremento annuale dell’FFO di circa 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, ai fini del miglioramento della qualità del sistema universitario.
(Emendamento 4.1)

 

ANIEF ribadisce con forza che questi miglioramenti proposti non sono ulteriormente differibili in virtù dell’attuale difficile contesto del mondo della ricerca e dell’università, soprattutto per contrastare il fenomeno ormai diffuso da diverso tempo, della migrazione all’estero, o nel settore privato, dei giovani ricercatori che hanno portato avanti in questi anni le linee di ricerca dei progetti PNRR all’interno degli Atenei e che è indispensabile mantenere all’interno dell’Università, per non perdere il prezioso know-how e la professionalità maturata.

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