Videosorveglianza a scuola. Il Garante ribadisce il divieto durante le lezioni

Videosorveglianza a scuola. Il caso di una scuola privata. Ribadita la necessità di una legge per le riprese durante le lezioni

18 marzo 2026 19:21
Videosorveglianza a scuola. Il Garante ribadisce il divieto durante le lezioni -
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Videosorveglianza a scuola. Spesso il Garante per la protezione dei dati personali deve intervenire per ribadire i limiti del loro uso. Andiamo però con ordine.
Il fatto è avvenuto in una scuola privata. Uno studente minore si infortuna durante le lezioni. I genitori si attivano per chiedere i danni. Ora essi vengono a conoscenza (ingiunzione n°42 del 29 gennaio 2026) "che l’Istituto sarebbe in possesso di una registrazione video dell’episodio. I genitori avrebbero, inoltre, appreso che il filmato in questione non sarebbe stato acquisito direttamente dal sistema di videosorveglianza, bensì mediante un telefono cellulare, che avrebbe ripreso lo schermo di un computer al momento della riproduzione del video. Tale filmato sarebbe stato, inoltre, consegnato a un investigatore privato, incaricato dalla compagnia assicuratrice ai fini della gestione della richiesta di risarcimento".

L'istruttoria e il provvedimento 

I genitori coinvolgono il Garante  per la Privacy. Al termine dell'istruttoria quest'ultimo contesta all'Istituto privato l'attivazione delle videocamere durante le lezioni, situazione che non fa riferimento ad alcun ordinamento. Si legge: all'Istituto scolastico si contesta di  " aver posto in essere un ulteriore trattamento dei dati personali del figlio minore dei reclamanti e degli altri soggetti ripresi (mediante una ripresa, effettuata da una docente, tramite il proprio telefono cellulare, del video in esame), in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “limitazione della finalità”, nonché in assenza di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), e 6 del Regolamento..."
A sua difesa l'istituto scolastico fa presente il suo profilo non pubblico e la necessità di riprese anche durante le lezioni a causa " di accessi non autorizzati anche durante gli orari scolastici, con episodi di furti, anche in danno di soggetti terzi ed atti di vandalismo”, da cui “la necessità degli impianti di video sorveglianza, volti esclusivamente ad assolvere, anche in orari diurni, la precipua funzione di sicurezza"
Il Garante respinge i rilievi, ripetendo la necessità di una norma  che regolamenti le riprese durante le lezioni, frequentati da minori. Il legittimo interesse a tutelare i beni deve essere armonizzato (=normato) con il diritto alla protezione dei dati personali non può essere considerato di rango superiore,  al rispetto dei dati personali.
Da qui la sanzione di 12.000€  "per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, 12, par. 1, 13, 35 e 88 del Regolamento, nonché 2-ter e 114 del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva"

Nulla di nuovo sotto il sole

Il pronunciamento molto articolato è coerente con il documento "Scuola a prova di privacy 2025". Pur ammettendo la possibilità di installare i dispositivi di registrazione occorre "fare in modo che le telecamere, se posizionate all’interno dell’istituto, siano attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, avendo cura di
ottemperare alla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori ove ne ricorrano i presupposti".



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