Accesso agli atti scolastici: il TAR riconosce il diritto anche se contengono nomi di altri studenti

Sentenza del TAR Campania: prevale il diritto di difesa dello studente sanzionato, l’accesso è legittimo anche su documenti di terzi

A cura di Redazione
21 agosto 2025 17:27
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – con la sentenza n. 1332/2025 ha affrontato un tema delicato e centrale nel rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso agli atti amministrativi.
 Il caso riguardava uno studente destinatario di una sanzione disciplinare (cinque giorni di sospensione, esclusione da un viaggio d’istruzione e abbassamento del voto in condotta) a seguito di un episodio avvenuto in classe. L’alunno aveva presentato istanza di accesso ad alcuni documenti scolastici, ma la Dirigente scolastica aveva opposto un diniego parziale.

Il diniego dell’istituto scolastico

La scuola aveva negato l’accesso, in particolare, ai verbali del Consiglio di classe e alle convocazioni di altri studenti coinvolti, ritenendo la richiesta immotivata e lesiva della riservatezza di terzi. Da qui il ricorso al TAR, con cui lo studente ha contestato la decisione evidenziando la stretta connessione tra quei documenti e il diritto di difesa.

Il principio affermato dal TAR

Il Collegio, richiamando gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, ha ribadito che il diritto di accesso, quando esercitato in funzione difensiva, non può essere ostacolato da una valutazione preventiva di utilità né dalla presenza di dati riferiti ad altri soggetti.
 Ciò che rileva è il nesso di strumentalità tra l’ostensione dei documenti e la tutela di un interesse giuridicamente rilevante. In questo caso, l’accesso era essenziale per consentire allo studente di contestare la sanzione disciplinare.

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