Cattedra orario esterna su tre sedi
Congedo straordinario per assistenza al genitore con disabilità grave e anno di formazione e prova
L'AVVOCATO RISPONDE
L'istituto si misura in giornate di assenza, non in frazioni di orario
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Il computo dei centottanta giorni di servizio e dei centoventi giorni di attività didattica ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, in presenza di fruizione del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Non è infrequente che il docente neoimmesso, chiamato a prendere servizio il 1° settembre, si trovi assegnato non a una sede unica ma a una cattedra orario esterna articolata su più istituzioni scolastiche. Due plessi possono essere prossimi all'abitazione; una terza sede, per un residuo di poche ore, può distare decine di chilometri. Quando a questa articolazione si aggiunge il dovere di assistenza a un genitore con disabilità grave, sorge un interrogativo ricorrente: se l'ordinamento riconosce il congedo straordinario, è possibile impiegarlo per coprire soltanto le ore collocate nella sede lontana, evitando sia lo spostamento sia la riduzione retributiva connessa al tempo parziale?
La questione non attiene alla spettanza del beneficio, i cui presupposti sono fissati dalla legge, bensì alla sua unità di misura. Il congedo di cui all'articolo 42 del testo unico sulla maternità e paternità non è strumento di rimodulazione dell'orario settimanale: rappresenta un istituto fruibile a giornate intere. Ogni giornata così sottratta al servizio non è neutra rispetto al percorso di formazione e prova, perché il decreto ministeriale che lo disciplina la espunge dal computo dei minimi. Da questa doppia natura — diritto pieno e fattore erosivo dei giorni utili — discende la necessità di distinguere con nettezza ciò che l'ordinamento consente da ciò che l'ordinamento non contempla.
IL QUESITO
Gentili Avvocati,
sono docente immesso in ruolo con presa di servizio al 1° settembre e devo svolgere quest'anno il percorso di formazione e prova, che l'anno scorso non ho potuto completare perché, essendo stato in congedo parentale, non ho raggiunto i centottanta giorni di servizio né i centoventi di attività didattica.
Mi è stata assegnata una cattedra orario esterna su tre istituzioni scolastiche: due vicine a casa e una terza, per ore residue, distante molti chilometri. Il dirigente mi ha prospettato che quelle ore potrebbero essere collocate su due giornate, il che per me sarebbe gravemente disagevole.
Non intendo chiedere il part-time, perché non voglio subire la riduzione dello stipendio.
Assisto però mio padre, riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992, e potrei quindi fruire del congedo straordinario. Vorrei sapere se posso utilizzare il congedo per le sole due o quattro ore della sede lontana, continuando a prestare le restanti quattordici ore, e soprattutto se, così facendo, rischio di non poter validare l'anno di prova.
Se invece il dirigente concentrasse le ore residue in una sola giornata e io fruissi del congedo per quella intera giornata, i centottanta e i centoventi giorni resterebbero raggiungibili?
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
la domanda pone due piani che vanno tenuti distinti. Il primo è la spettanza e la modalità di fruizione del congedo straordinario. Il secondo è l'effetto di quella fruizione sul computo dei giorni necessari al superamento del percorso di formazione e prova. L'ordinamento risponde a entrambi con regole precise.
L'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riconosce il congedo al coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al coniuge convivente sono equiparati la parte di un'unione civile e il convivente di fatto. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di questi, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto spetta anche qualora la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Il successivo comma 5-bis dispone che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
L'INPS, con la circolare 15 marzo 2001, n. 64, ha chiarito che la prestazione può essere frazionata e che il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare 3 febbraio 2012, n. 1, ha precisato che il congedo «è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore)». Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati, nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.
Ne discende una prima conclusione ritenuta ineludibile. Il congedo straordinario non può essere chiesto per le sole due o quattro ore della sede distante. L'assenza copre l'intera giornata di servizio, non il residuo orario di quella giornata. La disciplina vigente e la prassi amministrativa non contemplano un congedo straordinario a frazioni orarie. Una richiesta così formulata non trova copertura nella circolare 3 febbraio 2012, n. 1, del Dipartimento della funzione pubblica, né nella circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64, e non può essere accolta nei termini immaginati.
Il passaggio successivo riguarda l'anno di formazione e prova. L'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, subordina il superamento del periodo allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. L'articolo 3 del decreto ministeriale 16 agosto 2022, n. 226, precisa il computo. Ai sensi del comma 2 di quell'articolo, sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Ai sensi del comma 3, sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Il congedo straordinario è, dunque, un diritto che può essere esercitato anche nel primo anno di ruolo, ove ne sussistano i presupposti. Ogni giornata di congedo, tuttavia, esce dal numeratore dei minimi di prova. La medesima conclusione vale, in ragione del requisito del servizio effettivamente prestato, per i giorni di assenza che non integrano prestazione di servizio (i tre giorni mensili di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105). L'articolo 3 del D.M. n. 226/2022 non elenca espressamente quei permessi fra le voci espunte; essi, tuttavia, non costituiscono giornate di servizio prestato e, per questa ragione autonoma, non concorrono al raggiungimento dei centottanta né dei centoventi.
Va sgombrato il campo da un equivoco. La riduzione proporzionale dei minimi è prevista, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 226/2022, per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto, dunque per il regime di tempo parziale. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo delle attività formative di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 6 del medesimo decreto, pari ad almeno cinquanta ore. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto, la riduzione proporzionale attiene ai centottanta giorni di servizio e ai centoventi giorni di attività didattica; l'obbligo delle attività disciplinate dal decreto è confermato. Chi non chiede il part-time conserva i minimi pieni: centottanta e centoventi, senza sconti. È una scelta legittima sul piano retributivo; non altera la disciplina del congedo né quella della prova.
L'articolazione della cattedra orario esterna appartiene all'organizzazione del servizio scolastico. Il dirigente scolastico provvede alla collocazione delle ore in funzione delle esigenze didattiche delle istituzioni coinvolte. Il docente può rappresentare, con modalità istituzionali, le esigenze di assistenza familiare che gli derivano dalla situazione accertata del genitore; tale rappresentazione non si traduce nel diritto a ottenere una determinata scansione oraria. Ergo, se le ore residue vengono concentrate in una sola giornata, e se su quella giornata viene chiesto e concesso il congedo a giornata intera, con ripresa effettiva del servizio nel giorno lavorativo successivo, il prelievo sul monte dei giorni utili è di una giornata per ciascuna settimana in cui il beneficio è fruito. Se le medesime ore sono distribuite su due giornate e su entrambe si fruisce del congedo, il prelievo raddoppia e incide due volte sul perimetro delle attività didattiche. Queste sono conseguenze giuridiche della disciplina vigente.
Se i centottanta giorni, computati nel corso dell'anno scolastico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 226/2022, restano di regola raggiungibili anche in presenza di una fruizione frazionata non intensiva, il fronte più esposto è quello dei centoventi giorni di attività didattica. Quel minimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 226/2022, consta soltanto di giornate di insegnamento e di presenza in sede per attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica. Qualunque ulteriore assenza — malattia, permesso, diversa frazione di congedo — riduce il margine. Il raggiungimento delle soglie non può essere certificato in astratto: dipende dalla collocazione definitiva delle ore, dal calendario reale dell'istituzione scolastica, comprensivo di scrutini, collegi e impegni in presenza, e dal numero effettivo di giornate di congedo fruite. In difetto di tali minimi il percorso non può essere superato, perché l'articolo 1, comma 116, della legge n. 107/2015 e l'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 226/2022 subordinano il superamento allo svolgimento effettivo di quei giorni. Il docente che non abbia potuto completarli rientra, nell'anno scolastico successivo, tra i soggetti tenuti al percorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
In termini operativi, e con la chiarezza che il caso richiede, Lei non potrà utilizzare il congedo straordinario per le sole ore della sede lontana. Lei potrà, se sussistono i presupposti soggettivi dell'articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, fruire del congedo a giornate intere, anche nel primo anno di ruolo. La validità della prova non è preclusa in sé da quella fruizione; resta, però, condizionata al raggiungimento concreto dei centottanta e dei centoventi giorni di servizio effettivamente prestato, al netto delle giornate di congedo. La verifica di quel computo va condotta sul calendario dell'anno in corso e sulla documentazione di servizio, non su una previsione generale.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale, nel rispetto dei principi di veridicità e correttezza. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
Per la verifica dei presupposti del congedo ex articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, per l'esame dell'istanza e per il controllo del computo dei centottanta e dei centoventi giorni ai fini della validità dell'anno di formazione e prova, è possibile rivolgersi allo Studio Legale Esposito Santonicola.
Per interloquire direttamente con i legali Esposito e Santonicola, è possibile inviare messaggi, sia scritti sia audio, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489.