CIPI, Coordinamento Insegnanti per l’Inclusione, su DM 32/2025
CIPI, Coordinamento Insegnanti per l’Inclusione, su DM 32/2025

In relazione al DM 32/2025, recante “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, a norma dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; preso atto della decisione del TAR del Lazio in merito al ricorso presentato da FLC CGIL e GILDA UNAMS, che dispone la fissazione della trattazione collegiale per la camera di consiglio del 25 settembre 2025, esplicitando che “Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione”; in attesa dell’esito del ricorso presentato da UIL Scuola RUA e di eventuali ulteriori iniziative giurisdizionali; il Coordinamento Insegnanti per l’Inclusione ritiene necessario esprimere con forza la propria posizione.
Riprendendo quanto già evidenziato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 19 aprile 2025, affermiamo che il cosiddetto “Decreto Continuità” non realizza né la continuità didattica né l’inclusione scolastica nell’interesse degli studenti con disabilità.
1. 2. Continuità educativa: servono misure strutturali, non soluzioni d’emergenza Il DM 32/2024, valido esclusivamente per l’anno scolastico 2025/2026, si presenta come una misura temporanea e priva delle garanzie necessarie a realizzare una reale continuità educativa. È evidente l’incongruenza nel definire “continuativa” una disposizione soggetta a scadenza annuale e a rinnovi incerti, che costringe famiglie e docenti a vivere in una condizione di costante incertezza.
La vera continuità didattica può essere assicurata solo attraverso la stabilizzazione dei docenti specializzati per il sostegno, consentendo così agli studenti con disabilità di essere affiancati dallo stesso insegnante per l’intero ciclo di istruzione. Ribadiamo che la continuità didattica, fondamentale per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, può essere assicurata solo attraverso interventi strutturali e programmati. Le soluzioni adottate in situazione di emergenza non possono risolvere alla radice il problema né tutelare realmente i diritti degli studenti e delle loro famiglie.
La scelta unilaterale compromette l’equilibrio dell’inclusione scolastica Il DM 32 introduce inoltre un forte sbilanciamento nei rapporti tra famiglia, scuola e territorio. La normativa vigente riconosce già alla famiglia un ruolo centrale all’interno del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), uno strumento di collaborazione e di condivisione delle scelte educative e didattiche.
Attribuire alla sola famiglia la facoltà di decidere sulla continuità dell’insegnante rischia di compromettere questo equilibrio delicato, generando dinamiche di clientelismo o, al contrario, di conflitto, a scapito del processo inclusivo stesso. In questo modo si rischia di Coordinamento Insegnanti per l’Inclusione – 29/04/20253. 4. svilire il ruolo e le competenze del docente di sostegno, ridotto a mero esecutore di volontà altrui, e di alimentare tensioni anziché promuovere la collaborazione. Inoltre mina la libertà di insegnamento dei docenti, così come descritta nella Costituzione agli art. 33, art. 4 e 97 (limitazione del diritto alla mobilità dei docenti), art. 3 (viola il principio di uguaglianza).
La continuità didattica è un diritto già sancito dalla legge. Si sottolinea che le famiglie hanno il diritto di richiedere la continuità dell’insegnante di sostegno, come previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera c della Legge 107/2015. Tale norma stabilisce che i criteri di accesso ai ruoli di sostegno debbano essere riformulati al fine di garantire la permanenza dello stesso docente per l’intero ciclo scolastico. Il DM 32/2024, introducendo modalità di assegnazione provvisoria, non garantisce tale continuità e contraddice pertanto lo spirito e la lettera della normativa vigente.
Per un’inclusione autentica: stabilizzazione e valorizzazione del GLO
La strada per una continuità educativa efficace passa attraverso la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno e il potenziamento del funzionamento del GLO, garantendo spazi di dialogo, corresponsabilità educativa e sintesi delle competenze genitoriali, scolastiche e territoriali.
È nel confronto e nel compromesso quotidiano che si costruiscono percorsi inclusivi solidi, non nella delega esclusiva o nella frammentazione delle responsabilità. L’insegnante di sostegno è contitolare della classe: il DM 32 mina l’inclusione scolastica. Premesso che l’insegnante per le attività di sostegno è a pieno titolo contitolare della classe, con pari diritti e doveri nella progettazione, nella gestione didattica e nella valutazione degli alunni, la normativa vigente sancisce che l’attività di sostegno non si rivolge esclusivamente all’alunno con disabilità, ma a tutto il gruppo classe, in particolare agli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e titolari di PDP. L’intervento del docente di sostegno è progettato per favorire l’inclusione dell’intero gruppo, creando ambienti di apprendimento accessibili a tutti e valorizzando le diversità presenti.
La responsabilità della conferma del docente non può essere attribuita ad una sola famiglia, poiché tale scelta investe l’intero gruppo classe e tutte le dinamiche educative. La possibilità di confermare un solo insegnante da parte di una sola famiglia introduce una logica discriminatoria, che non viene applicata agli insegnanti curricolari. Tale dinamica rischia di creare una visione stigmatizzante della disabilità, riproponendo l’idea di un “insegnante personale”, che contrasta con il principio di inclusione scolastica e con il diritto ad una scuola realmente aperta a tutti. Così come citato dalle “Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento”: “la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe”.
E ancora, dalle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’ articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’ assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche: “In una classe, l’ambiente di apprendimento è unico e l’intervento progettato deve necessariamente andare oltre le esigenze individuali dell’alunno/a con disabilità titolare del PEI, investendo il più ampio concetto di accessibilità, o progettazione universale, trasferibile all’ insegnamento”.
Coordinamento Insegnanti per l’Inclusione – 29/04/20255. Una battaglia per i diritti, non per interessi di categoria. È fondamentale chiarire che l’opposizione al DM 32/2024 non risponde a logiche di tutela corporativa, bensì alla necessità di salvaguardare il diritto all’inclusione scolastica. Le dinamiche introdotte dal decreto rischiano di favorire pratiche di assegnazione del personale basate su negoziazioni individuali, svincolate dai criteri di competenza ed esperienza professionale. Al contrario, rivendicare percorsi di stabilizzazione significa tutelare sia i diritti delle famiglie sia la qualità dell’offerta formativa, favorendo la costruzione di alleanze educative durature all’interno della comunità scolastica. Inoltre con il DM32 emergono significative criticità operative:
• Nei casi in cui un docente sia assegnato a più classi, la conferma da parte di una sola famiglia potrebbe determinare incarichi parziali, senza possibilità di completamento, compromettendo la stabilità lavorativa del docente.
• Per i docenti assegnati a classi terminali (fine ciclo), la mancanza di riconferma creerebbe ulteriori squilibri, penalizzando l’esperienza maturata e alterando il normale scorrimento delle graduatorie.
• La previsione che i docenti riconfermati debbano comunque rientrare nel contingente complessivo delle cattedre disponibili espone gli stessi al rischio di esclusione dalle nomine, vanificando il principio di continuità e rallentando le operazioni di assegnazione delle supplenze.
• Il rallentamento delle nomine, causato da rinunce e successive necessarie nuove individuazioni, comprometterà ulteriormente l’avvio regolare dell’anno scolastico.
• La procedura poco chiara e trasparente descritta nel decreto stravolge le procedure di reclutamento e crea graduatorie non meritocratiche (GPS), poiché gli specializzati potranno essere scavalcati da docenti senza specializzazione, introducendo una possibile violazione dell’art. 34 della Costituzione (possibili ripercussioni sul diritto allo studio). Si introducono inoltre elementi di incostituzionalità, rispetto alla violazione dei diritti dei/delle docenti che fino ad ora, sono stati nominati nel rispetto dei diritti di graduatoria, così come previsto tra le altre, dall’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024, per le graduatorie provinciali e d’istituto.
Come CIPI, siamo assolutamente favorevoli alla garanzia di continuità per le classi in cui sono presenti gli alunni con disabilità, ma Il DM 32/2024, oltre a non garantire una vera continuità educativa, introduce elementi di discriminazione, precarietà e instabilità nel sistema scolastico.
Una reale continuità e inclusione possono essere assicurate solo attraverso:
• La stabilizzazione dei docenti specializzati.
• Il rafforzamento dei principi di contitolarità e corresponsabilità educativa.
• Il consolidamento del ruolo del GLO come strumento di condivisione e sintesi delle competenze di scuola, famiglia e territorio.
Inclusione significa progettare contesti scolastici per tutti, non creare corsie preferenziali per pochi: la scuola deve essere comunità educante e non spazio di contrattazioni individuali.