FAQ NEOASSUNTI. Ho ricevuto la nomina in ruolo ma sono dipendente di un’ azienda privata. Posso differire la presa di servizio all’ anno prossimo?   

Con l’ invio ai candidati in turno di nomina di una email con la quale viene comunicata l’ individuazione per diventare dipendente della scuola, entra nel vivo la fase delle immissioni in ruolo, la ta...

A cura di Norberto Gallo
21 luglio 2023 23:30
FAQ NEOASSUNTI. Ho ricevuto la nomina in ruolo ma sono dipendente di un’ azienda privata. Posso differire la presa di servizio all’ anno prossimo?    -
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Con l’ invio ai candidati in turno di nomina di una email con la quale viene comunicata l’ individuazione per diventare dipendente della scuola, entra nel vivo la fase delle immissioni in ruolo, la tanto agognata assunzione a tempo indeterminato.

Molte le richieste di chiarimento giunte in redazione da parte di chi, destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, non ha però la possibilità di accettarla nei tempi stabiliti e prendere servizio il primo settembre, come previsto dalla normativa. L’ impedimento più comune riguarda chi è già dipendente a tempo indeterminato altrove e, dovendo presentare dimissioni volontarie, ha bisogno di fornire il preavviso previsto dal suo contratto di lavoro all’ attuale datore di lavoro.

In questo specifico caso bisogna fare una distinzione tra chi è alle dipendenze di un datore di lavoro privato e chi invece è dipendente di un’ altra pubblica amministrazione.

DIPENDENTI PUBBLICI

Il nominato in ruolo, già dipendente di altra pubblica amministrazione, non ha bisogno di dare le dimissioni immediate dal suo impiego attuale, risultando conservato il requisito dell’ esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Prenderà quindi servizio regolarmente il 1 settembre, chiedendo eventualmente all’ amministrazione dove è in servizio di usufruire di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto fino al superamento del periodo di prova presso l’ amministrazione scolastica, per poi confermare o meno la decisione di rimanere nella scuola.

DIPENDENTI PRIVATI

Discorso molto diverso per quanto riguarda, invece, chi lavora alle dipendenze di un datore di lavoro privato. Per il principio dell’ esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui parlavamo sopra, per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione è necessario che chi stipula il contratto sia in condizione di non occupato. E’ necessario, quindi, che un eventuale rapporto di lavoro in essere cessi immediatamente, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione di settore in merito ai tempi di preavviso. In questo caso sarà possibile richiedere, allegando alla domanda la relativa documentazione, il differimento dell’ assunzione in servizio per ‘giustificato motivo’ (preavviso dall’ attuale posto di lavoro, ma anche malattia o altri motivi documentabili). Il differimento riguarderà il tempo strettamente necessario per l’ adempimento degli obblighi contrattuali con il datore di lavoro e non potrà comunque avere la generica durata di un anno scolastico, circostanza che negli anni passati ha determinato rilievi da parte degli organi di controllo con invio degli atti alla competente procura della Corte dei Conti.

La richiesta va presentata dal Dirigente Scolastico della scuola dove si deve assumere servizio, tenendo comunque presente che, non essendoci una chiara indicazione del Ministero, negli anni precedenti ci sono stati comportamenti difformi da parte dei vari Uffici scolastici nell’ accettare o meno le richieste di differimento della presa di servizio. A tal proposito, la guida alle assunzioni della UIL Scuola RUA consiglia esplicitamente di «procedere per tempo relazionandosi con l’ ATP/USR di riferimento e con il dirigente scolastico della scuola in cui dovrà assumere servizio per accertarsi che tale richiesta sia accoglibile».

Va tenuto presente che il differimento della presa di servizio comporterà anche il differimento della decorrenza economica, come previsto dall’ art. 560 del Dlgs 297/94 che richiama l’ art. 9 DPR 3/1957.

In caso di diniego del differimento resta come unica soluzione possibile per non rinunciare all’ assunzione nella scuola, la consegna delle dimissioni immediate e senza preavviso, che comporterà il pagamento delle penali stabilite dalla contrattazione di settore e, presumibilmente, l’ inevitabile ricorso giudiziario per il danno subito.

PART TIME

Discorso a parte merita il regime di part-time. Chi sceglie di stipulare con l’ amministrazione scolastica il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time con prestazione oraria non superiore al 50%, può conservare il precedente rapporto di lavoro chiedendo al suo datore di lavoro di instaurare anche per quel tipo di impiego, un rapporto di lavoro part-time al 50%.

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