Docente di sostegno agli Esami di Stato: chi li nomina e compenso
La partecipazione del docente di sostegno agli Esami di Stato del secondo ciclo (maturità) è uno strumento fondamentale per garantire inclusione e pari opportunità agli studenti con disabilità. Norme...
La partecipazione del docente di sostegno agli Esami di Stato del secondo ciclo (maturità) è uno strumento fondamentale per garantire inclusione e pari opportunità agli studenti con disabilità. Norme specifiche regolano i casi in cui è prevista la sua presenza, la modalità di nomina e il compenso spettante per l’attività svolta.
Quando è prevista la partecipazione
In base alla Legge 104/1992, gli studenti con disabilità hanno diritto a sostenere le prove d’esame con l’uso di ausili e l’assistenza di figure che li hanno seguiti nel percorso scolastico. Per questo, le Ordinanze Ministeriali sugli Esami di Stato (art. 17, comma 1) prevedono che la commissione possa avvalersi del supporto di docenti di sostegno o assistenti per l’autonomia e la comunicazione, quando necessario per la predisposizione e lo svolgimento delle prove.
Chi decide la nomina
Il docente di sostegno non è membro di diritto della commissione d’esame del secondo ciclo. La sua partecipazione viene decisa dal presidente della commissione, su proposta del Consiglio di classe contenuta nel cosiddetto documento del 15 maggio e acquisito il parere della commissione.
Nel caso invece degli esami del primo ciclo (licenza media), i docenti di sostegno fanno parte a pieno titolo della commissione d’esame e non ricevono alcun compenso aggiuntivo: la loro presenza rientra nell’attività ordinaria.
Compenso previsto: € 171
Come stabilito dall’art. 4 del Decreto interministeriale del 24 maggio 2007, n. 7054, al personale esperto – tra cui i docenti di sostegno – utilizzato ai sensi dell’art. 17 dell’O.M. 26/2007, è corrisposto un compenso fisso pari a € 171. Il compenso è assimilato a quello previsto per i commissari interni nella Tabella 1 – Quadro B del decreto.
Dettagli rilevanti sul compenso:
È fisso: indipendente dal numero di giorni di presenza.
Non è soggetto a tassazione, a differenza dei compensi di Quadro A e C che concorrono alla base contributiva e fiscale (art. 6).
Non dà diritto ad alcuna proroga contrattuale: se l’esame si conclude oltre il termine del contratto, il docente non può essere trattenuto per continuità.
Incarichi come commissario esterno
I docenti di sostegno possono candidarsi come commissari esterni agli Esami di Stato solo se non hanno seguito studenti disabili candidati in quella sessione d’esame. Se invece hanno avuto in carico alunni partecipanti all’esame, non possono presentare domanda per alcun ruolo nella stessa tornata.
Un compenso minimo
La presenza del docente di sostegno agli Esami di Stato è una misura di equità didattica, attivata su decisione del presidente della commissione in base alle esigenze dello studente. Il compenso previsto per la loro attività è chiaro: € 171 esentasse, stabilito per legge. Un riconoscimento minimo ma necessario per una funzione tanto delicata quanto strategica per l’inclusione scolastica.