Docenti precari fino al 30 giugno, sbaglia l’amministrazione che procede con la “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite”
A Padova 5mila euro di risarcimento a un insegnante che ha fatto ricorso con Anief
Quasi dieci anni di supplenze con scadenza 30 giugno, anche se non tutte con orario di cattedra settimanale completo, valgono circa 500 euro l’anno di risarcimento, quindi 5mila euro complessivi: è la cifra, per l’esattezza “euro 4.896,36, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo”, che il Tribunale del Lavoro di Padova ha deciso di assegnare ad un docente precario come indennizzo per tutti i giorni di ferie non fruiti e mai pagati dall’amministrazione tra il 2015 e il 2024. La somma arriva quindi a seguito del suo ricorso, presentato e seguito dai legali Anief, contro la mancata monetizzazione dei giorni di ferie e di festività soppresse cancellati d’ufficio invece che pagati.
Nella sentenza, tra le diverse motivazioni che hanno prodotto il responso favorevole al ricorrente, il giudice del lavoro ha ricordato che “la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il docente a tempo determinato - che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il termine delle attività didattiche - ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita in caso contrario. In particolare, è esposto che l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - ordinanza n. 13440 del 15/05/2024)”.
Entrando nello specifico, “quanto al periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno scolastico (termine delle attività didattiche), per i docenti con contratto “fino al termine dell’attività didattiche”, in
conformità alle pronunce suddette della Suprema Corte, e sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, tale periodo deve essere considerato come “a disposizione” della pubblica amministrazione, in virtù dell’art. 13 comma 4 dell’OM. n. 55 del 22 marzo 2024 (e delle altre statuizioni analoghe delle precedenti Ordinanze Ministeriali in materia) che prescrive che “il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
Pertanto, “la norma, per quanto sia destinata ai docenti della scuola secondaria, è applicabile analogicamente ai docenti della scuola primaria, in quanto le prove scritte d’esame e i relativi preparativi sono comuni anche alle scuole elementari, potendosi, così, considerare che costituisca un onere della pubblica amministrazione dimostrare che, in tale lasso temporale, il personale insegnante interessato non sia stato effettivamente a disposizione della scuola”. Ciò significa, “sulla base delle previsioni amministrative, il periodo dalla conclusione delle lezioni al 30 giugno di ciascun anno scolastico deve essere considerato coperto dall’obbligo di disponibilità a carico del docente”.
Per concludere, sempre secondo il Tribunale del Lavoro di Padova “i periodi di sospensione delle lezioni devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel calcolo delle ferie non godute (e delle festività soppresse ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 937 nel 1977, cfr. Cass. ordinanza n. 8926 del 04/04/2024) formalmente residuate al termine del contratto per evitare un indebito arricchimento del dipendente;
analoghi principi valgono nel caso in cui un insegnante di ruolo, al termine del proprio rapporto di lavoro, domandi la monetizzazione delle ferie non godute, dovendosi, parimenti, in caso, evitare un indebito arricchimento, con computo in detrazione, nel conteggio dell’eventuale dovuto, dei periodi di sospensione di Natale, Pasqua e Carnevale; pertanto, i periodi di sospensione delle lezioni di Natale, di Carnevale e di Pasqua (non essendo di “lavoro effettivo” secondo la normativa comunitaria) devono essere inclusi, in detrazione, nell’ambito di una compensazione, nel conteggio per le ferie non godute (“non perdute”, ma conteggiate nel loro complesso secondo i principi della Suprema Corte), mentre i periodi che vanno dal termine delle lezioni al termine delle attività didattiche (30 giugno), nei quali il dipendente è considerato “in disponibilità” e in cui le scuole non sono chiuse, non possono essere posti nello stesso computo, salva la dimostrazione del datore di lavoro di aver invitato il dipendente a godere delle ferie in tale mese, con espresso avviso della perdita in caso diverso”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “eliminare d’ufficio le ferie del personale della scuola supplente è illegittimo La stessa Suprema Corte di Cassazione, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute è un ‘diritto inalienabile’ soggetto ‘a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”. Come Anief, pertanto, consigliamo i lavoratori vessati, docenti e Ata, di produrre ricorso attraverso i nostri legali: l’istanza vale per monetizzare i giorni di ferie e giorni di festività soppresse cancellati d’ufficio, in particolare, nei casi in cui il dirigente scolastico non abbia invitato il dipendente a fruire di tali giorni nei periodi di sospensione dell’attività didattica comprendenti - conclude il sindacalista autonomo - il periodi di precariato”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata:
- accerta il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione delle ferie
maturate e non godute, pari a n. 8,70 giorni di ferie per l’anno
scolastico 2015/2016 e pari a 3,85 giorni di ferie per l’anno
scolastico 2016/2017, nonché 8,81 giorni per il 2017/2018, 3,18
giorni per il 2018/2019, 9,11 giorni per il 2019/2020, 11,02 giorni
per il 2020/2021, 11,29 giorni per il 2021/2022, 7,88 giorni per il
2022/2023 e 10,88 giorni per il 2023/2024;
- con condanna il Ministero al pagamento in favore della parte
ricorrente di euro 4.896,36, oltre alla maggior somma tra
rivalutazione e interessi fino al saldo effettivo;
- condanna il Ministero al pagamento in favore della parte ricorrente
delle spese di lite, che liquida in € 1.314,00 oltre 15% per spese
generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi
in favore dei procuratori antistatari.
Padova, 18/02/2026
Il Giudice
Anief invita i docenti interessati a rivolgersi al sindacato per l’eventuale presentazione del ricorso, così da ottenere il risarcimento delle ferie non fruite.
Tutti i dipendenti precari o ex precari della scuola che hanno sottoscritto nell’anno corrente o negli ultimi anni una supplenza a tempo determinato, con scadenza 30 giugno, possono approfondire la propria situazione attraverso la sezione Anief più a loro vicina oppure aderire direttamente al ricorso Anief attraverso la pagina internet creata per loro.