Elenchi aggiuntivi GPS e riserva servizio civile

La quota del 15% opera a monte Accoglimento Giudiziario con recupero dell’immissione in ruolo

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 12:55
Elenchi aggiuntivi GPS e riserva servizio civile -
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A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vercelli, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso - patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola - proposto da un docente specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, avverso l’annullamento in autotutela della nomina annuale finalizzata all’immissione in ruolo.

La decisione riconosce che la riserva di legge del quindici per cento in favore di chi ha concluso il servizio civile universale senza demerito non si confonde con lo scorrimento «a pettine» della graduatoria ordinaria e non può essere cancellata invocando la mera clausola di non interferenza degli elenchi aggiuntivi.

Dal bollettino di nomina all’annullamento in autotutela

Il docente, specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e destinatario del titolo di riserva «S», aveva chiesto l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Vercelli e aveva poi confermato la medesima condizione nella domanda informatizzata per le nomine annuali, comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo. Con decreto dell’Ufficio scolastico territoriale dell’agosto 2025, adottato nell’ambito della procedura di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111, l’Amministrazione lo aveva individuato, in qualità di riservista, per la stipula del contratto annuale finalizzato al ruolo su posto ADSS presso la sede originariamente assegnata, con accettazione telematica registrata nello stesso giorno.

Quattro giorni dopo, un avviso urgente pubblicato sul sito dell’Ambito territoriale invitava gli aspiranti a non tener conto del bollettino, adducendo «ragioni tecniche» e preannunciando una ripubblicazione degli esiti. Con successivo decreto, l’Ufficio scolastico territoriale annullava il provvedimento precedente e pubblicava un nuovo bollettino dal quale il ricorrente risultava espunto. Seguivano una diffida a mezzo PEC e, nelle more, la stipula di un diverso contratto a tempo determinato presso altra istituzione scolastica della medesima provincia. Il ricorso al Giudice del Lavoro, impostato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, chiedeva l’accertamento del diritto alla stipula del contratto annuale finalizzato al ruolo, con condanna dell’Amministrazione alla conclusione del contratto ovvero con pronuncia costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.

La tesi dello Studio Legale Esposito-Santonicola

La pretesa azionata non consisteva nella richiesta di scavalcamento «a pettine» dei docenti già collocati in prima fascia, bensì nella domanda di attuazione della riserva di posti di fonte legislativa primaria. L’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha sostituito l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, stabilendo che «a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La riserva, salvi i diritti delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e i limiti complessivi delle quote riservate, opera in tutte le procedure di reclutamento del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Il comparto scuola non ne è estraneo: le procedure di conferimento delle supplenze e degli incarichi a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo attingono a graduatorie pubbliche e costituiscono, per questa via, assunzioni di personale non dirigenziale. L’Amministrazione, nella memoria di costituzione, ha del resto riconosciuto che la prima individuazione era avvenuta «non per diritto di graduatoria, ma per diritto di riserva».

L’articolo 10, comma 5, dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, invocato a sostegno dell’autotutela, dispone che «l’inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto». Quella clausola, secondo la tesi dei legali Esposito-Santonicola, governa soltanto lo scorrimento per merito delle posizioni non riservate: impedisce che chi entri successivamente negli elenchi aggiuntivi scavalchi, per punteggio, chi abbia presentato domanda, in possesso del requisito, nel termine ordinario. Non autorizza a vanificare la quota intangibile che la legge destina ai riservisti.

La decisione

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, in persona della dott.ssa Patrizia Baici, ha accolto il ricorso. Il Giudice ha ritenuto non condivisibile l’argomentazione ministeriale secondo cui il sistema informatico avrebbe «erroneamente» attinto alla posizione di riserva prima dell’integrale scorrimento della prima fascia ADSS. La previsione dell’articolo 10, comma 5, dell’ordinanza n. 88 del 2024, ha osservato il Tribunale, attiene esclusivamente al criterio di ordinazione per merito delle posizioni non riservate e preserva la progressione per punteggio di chi è già in prima fascia. Non disciplina, e non può comprimere, il vincolo legale di preferenza.

La copertura del contingente riservato, secondo la motivazione, non opera «a pettine» e non incide sulla collocazione per merito dei non riservisti: opera come individuazione a monte per soddisfare una quota predeterminata e intangibile. La documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione — la graduatoria di prima fascia e il report di disponibilità della riserva — ha confermato che le uniche nomine disposte sulla classe ADSS dalla fascia aggiuntiva appartenevano al contingente di riserva. Caduto il presupposto dell’errore algoritmico, è venuto meno anche il fondamento dell’annullamento in autotutela.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che la comunicazione del Gestore del sistema informativo dell’agosto 2025, indicata nel decreto di annullamento quale unico presupposto istruttorio, non è stata esibita in giudizio, sicché l’asserita anomalia del sistema è rimasta priva di verifica documentale. Le considerazioni sulla riserva sono state ritenute assorbenti.

Il dispositivo dichiara il diritto del ricorrente, in qualità di riservista, alla stipula del contratto a tempo determinato annuale finalizzato all’immissione in ruolo per l’insegnamento ADSS nella provincia di Vercelli, con assegnazione presso la sede originariamente individuata o, in subordine, presso altra sede utilmente disponibile nel medesimo contingente provinciale, e condanna il Ministero alla conclusione del contratto nonché alla rifusione delle spese di lite.

Riflessioni giuridiche

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la pronuncia ha il pregio di distinguere con nettezza due piani: lo scorrimento di graduatoria, che regola la competizione per merito tra chi non vanta il riconoscimento della riserva; e la quota legale, che sottrae a quella modalità di assunzione una frazione predeterminata di posti e la destina a chi possiede il titolo di riserva. Orbene, ciò che l’Amministrazione ha qualificato come errore del sistema era l’unica nomina che aveva dato attuazione al contingente riservato.

I docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alle GPS, i riservisti del servizio civile universale e gli aspiranti alle nomine annuali finalizzate all’immissione in ruolo sul sostegno che si trovino in una situazione analoga, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).

Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata, né garantisce esiti processuali.

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