Elenchi regionali per il ruolo: lo studio esposito santonicola promuove un ricorso collettivo in preadesione contro l'esclusione dei docenti dello straordinario‑bis (dd 1081/2022)

A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

20 aprile 2026 10:53
Elenchi regionali per il ruolo: lo studio esposito santonicola promuove un ricorso collettivo in preadesione contro l'esclusione dei docenti dello straordinario‑bis (dd 1081/2022) -
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Lo Studio Legale Esposito Santonicola annuncia l'avvio di una campagna di preadesione per la proposizione di un ricorso collettivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, volto a contestare l'esclusione dei partecipanti al Concorso Straordinario‑bis, indetto con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022, dai nuovi elenchi regionali per il ruolo previsti dall'articolo 399, comma 3‑ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L'iniziativa nasce dalla riscontrata criticità dello schema di decreto ministeriale attuativo, il quale – in difetto di un'esplicita copertura nella norma primaria – restringe nominativamente la platea dei destinatari, omettendo la procedura straordinaria‑bis e pur avendo quest'ultima contemplato lo svolgimento di una prova orale disciplinare effettiva.

Il nuovo istituto degli elenchi regionali per il ruolo: il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento muove dall’articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha introdotto nell’articolo 399 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 il comma 3-ter. Tale previsione ha istituito appositi elenchi regionali aggiuntivi, aggiornabili con cadenza annuale, dai quali attingere – a decorrere dalle immissioni in ruolo disciplinate dalla nuova disposizione, nei termini risultanti dalla normativa vigente – per le immissioni in ruolo del personale docente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali. La ratio dell'istituto, desumibile dal tenore letterale della disposizione, si orienta al recupero di professionalità già selezionate dall'Amministrazione attraverso procedure concorsuali pubbliche, al duplice scopo di fronteggiare la persistente carenza di personale stabile e di valorizzare competenze già vagliate in sede selettiva.

Orbene, il criterio di accesso fissato dalla norma primaria è formulato in termini oggettivi, temporali e sostanzialmente generali: possono iscriversi agli elenchi i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020. Il legislatore, segnatamente, non ha redatto un catalogo tassativo di procedure ammesse, né ha introdotto distinzioni tra concorsi ordinari e straordinari: si è limitato a individuare un parametro valutativo oggettivo, ancorato al superamento della prova orale in una procedura bandita dopo il 2020.

La criticità della bozza ministeriale: un perimetro soggettivo nominativo in assenza di base legislativa

La bozza del decreto ministeriale attuativo, sottoposta al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, delinea, all'articolo 2, un perimetro soggettivo di accesso agli elenchi regionali di tipo nominativo e tassativo. La fonte secondaria, segnatamente, ammetterebbe unicamente i candidati che abbiano partecipato a talune procedure concorsuali espressamente individuate (tra cui i concorsi ordinari indetti con i Decreti Direttoriali del 2020, il concorso di cui al DD n. 252 del 2022 e le procedure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 2023 e del 2024), omettendo però di includere tra i destinatari i partecipanti al Concorso Straordinario‑bis DD 1081/2022, i quali ne risulterebbero di fatto estromessi.

Secondo l’impostazione ministeriale, la procedura straordinaria-bis non avrebbe generato una categoria di idonei in senso tecnico, in ragione dell’assenza di una soglia numerica espressamente prevista nel bando per il superamento della prova orale. Tale tesi, tuttavia, non troverebbe riscontro esplicito nella norma primaria, la quale – come si è osservato – non contiene alcun elenco chiuso di procedure ammesse, ma si limita a fissare un criterio oggettivo e temporale, riferito al superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020. Il DD 1081/2022, bandito il 6 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rientra nel perimetro temporale richiamato dalla norma primaria; la tesi favorevole all’inclusione può quindi fondarsi sulla circostanza che i candidati abbiano sostenuto una prova orale nell’ambito di una procedura bandita dopo il 2020, senza necessità di richiamare soglie numeriche non espressamente risultanti dalla fonte primaria.

Orbene, l'iter parlamentare in corso di perfezionamento ha consegnato un argomento di decisivo rilievo sistematico, suscettibile di corroborare il fumus boni iuris dell'iniziativa giudiziaria, ossia l'apparenza di buon diritto che costituisce presupposto della tutela cautelare. Nel quadro evolutivo della disciplina sul reclutamento, è stato valorizzato anche il tema dell’inclusione di categorie ulteriori di candidati, tra cui gli idonei del DD 510/2020: candidati che, è opportuno rammentarlo, avevano sostenuto la sola prova scritta.

Si configurerebbe, in questa prospettiva, un quadro normativo di possibile irragionevolezza: il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela la posizione dei candidati del DD 510/2020, i quali avevano sostenuto la sola prova scritta, e al contempo l'Amministrazione continuerebbe a escludere i candidati del DD 1081/2022, i quali hanno sostenuto una prova orale effettiva.

Verrebbe ammesso, insomma, chi ha superato la sola prova scritta del 2020 ed estromesso chi ha affrontato la prova orale disciplinare del 2022, in aperta contraddizione con il criterio oggettivo fissato dalla norma primaria, la quale fa espresso riferimento al superamento della prova orale. Se il sistema valorizza anche categorie che hanno sostenuto la sola prova scritta, l’esclusione dei candidati che hanno affrontato una prova orale appare suscettibile di censura sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza con il criterio legale del superamento della prova orale.

La tesi giuridica dello Studio Legale Esposito Santonicola

A parere dello Studio Esposito Santonicola, l'impostazione ministeriale, ove recepita nel testo definitivo del decreto attuativo, si esporrebbe a censure di legittimità articolate su tre direttrici argomentative, tra loro concentriche e reciprocamente corroboranti.

La prima direttrice atterrebbe al vizio di eccesso di potere per violazione della norma primaria delegante. Secondo un principio consolidato del diritto amministrativo, un atto normativo di rango secondario non può restringere la portata applicativa di una disposizione legislativa formulata in termini generali - in conformità al principio di gerarchia delle fonti desumibile dall’articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale - pena la sua illegittimità per difetto di copertura normativa. La bozza ministeriale, nel tipizzare ex novo un catalogo tassativo di procedure ammesse in assenza di espressa delega in tal senso, travalicherebbe i confini della discrezionalità regolamentare riservata all'Amministrazione, sostituendosi al legislatore nella definizione del perimetro soggettivo dei destinatari dell'istituto.

La seconda direttrice investirebbe la violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'esclusione di una procedura che ha contemplato una prova orale disciplinare valutata in centesimi, a fronte dell'intervenuta inclusione legislativa degli idonei del DD 510/2020 (che avevano sostenuto la sola prova scritta), costituirebbe un trattamento diseguale tra categorie concorsuali omogenee. Tale disparità, oltre a porsi in tensione con la par condicio competitorum (parità di condizioni tra i concorrenti) che deve presiedere al reclutamento pubblico, rovescerebbe paradossalmente la stessa ratio legis della novella, ammettendo chi ha sostenuto prove meno selettive e respingendo chi ha affrontato prove più articolate.

La terza direttrice riguarda la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Il potenziale spreco di professionalità già selezionate dall'Amministrazione mediante prova orale contraddirebbe la ratio stessa della disciplina introdotta nell’articolo 399, comma 3-ter, del d.lgs. n. 297/1994, dichiaratamente orientata alla valorizzazione delle competenze già vagliate in sede concorsuale, e si tradurrebbe in un'ingiustificata deminutio delle risorse umane disponibili per il sistema scolastico nazionale, peraltro a fronte di una persistente situazione di precariato strutturale che il legislatore ha inteso arginare proprio mediante l'istituto degli elenchi regionali.

Sotto un distinto profilo, la tesi ministeriale dell'assenza di idonei tecnici presterebbe il fianco a un'ulteriore censura di intrinseca contraddittorietà: se davvero l'assenza di soglia scritta impedisse di ritenere superata la prova, la medesima conclusione dovrebbe investire anche la posizione dei vincitori del DD 1081/2022, i quali non potrebbero dirsi tali, con esiti evidentemente incompatibili con la loro intervenuta immissione in ruolo. La circostanza che la procedura abbia valutato in centesimi le prove, e che su tali punteggi siano state formate le graduatorie, attesterebbe per tabulas (documentalmente) l'esistenza di una soglia effettiva di superamento, ancorché variabile di regione in regione e di classe di concorso in classe di concorso, coincidente con il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria.

A questo punto, l'iniziativa giudiziaria dello Studio assumerà la forma del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, competente per territorio in ragione della sede dell'Autorità ministeriale emanante, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo). Il petitum (oggetto della domanda) sarà diretto all'annullamento, in parte qua (limitatamente alla parte impugnata), del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 399, comma 3‑ter, D.Lgs. n. 297/1994, nonché degli avvisi ministeriali, degli elenchi regionali e di tutti gli atti applicativi degli Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui escludono i partecipanti al DD 1081/2022, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti all'iscrizione negli elenchi medesimi, anche con riserva.

Quanto alla tutela cautelare, lo Studio valuterà la proposizione di un'istanza di sospensione ex articolo 55 del decreto legislativo n. 104/2010, corredata – ove ne ricorrano i presupposti di estrema gravità e urgenza – da contestuale domanda di tutela cautelare monocratica ex articolo 56 del medesimo codice. Il fumus boni iuris risulterà argomentato sulla contestata incoerenza dell'esclusione, resa vieppiù evidente dalla recente inclusione legislativa degli idonei del DD 510/2020; il periculum in mora (pericolo nel ritardo) risiederà nella progressiva attuazione delle procedure di reclutamento e nel rischio di consolidamento di posizioni incompatibili con il successivo inserimento dei ricorrenti negli elenchi regionali. In via subordinata, ove il Giudice adito ritenesse che sia la stessa fonte primaria a precludere l'inclusione dei candidati del 2022, lo Studio solleciterebbe la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per ritenuta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i congiunti profili della ragionevolezza e del buon andamento.

I destinatari dell'iniziativa: docenti con prova orale e senza collocazione utile

L'iniziativa legale è riservata, in via esclusiva, ai docenti che cumulativamente abbiano partecipato al Concorso Straordinario‑bis di cui al DD n. 1081 del 6 maggio 2022, indetto ai sensi dell'articolo 59, comma 9‑bis, del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; abbiano sostenuto la prova disciplinare orale prevista dal D.M. 28 aprile 2022, n. 108; non siano rientrati, per la classe di concorso e per la regione di partecipazione, nel contingente dei posti messi a bando e, pertanto, non abbiano ottenuto l'immissione in ruolo all'esito della procedura. Si tratta, segnatamente, di una platea di docenti con pluriennale servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali, già vagliati attraverso una prova orale disciplinare e solo occasionalmente rimasti estranei al contingente di posti autorizzato.

In coerenza con la natura preadesiva dell'iniziativa, lo Studio ha predisposto un modulo di adesione strutturato in un documento di istruzioni operative e in quattro allegati (procura speciale alle liti, informativa privacy, scheda di autocertificazione e modello di diffida stragiudiziale), quest'ultimo destinato alla compilazione di pugno e alla trasmissione personale, a mezzo PEC, da parte di ciascun ricorrente all'indirizzo istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Direzione Generale per il Personale Scolastico) e all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente. Tale atto, con il quale il docente si rivolge direttamente all'Amministrazione, vale quale formale messa in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.

Come aderire all'iniziativa legale

I docenti che hanno partecipato al Concorso Straordinario‑bis DD 1081/2022, hanno sostenuto la prova orale disciplinare e non sono rientrati nel contingente dei posti banditi possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito Santonicola al fine di valutare la propria posizione individuale in ordine all'adesione al ricorso collettivo.

La documentazione integrale dell'iniziativa, comprensiva delle istruzioni operative complete, dei modelli di procura, informativa privacy, scheda di autocertificazione e diffida stragiudiziale, è consultabile al seguente indirizzo:

https://scuolalex.it/preadesione-ricorso-elenchi-regionali-esclusione-dd-1081-2022/

Per interloquire direttamente con i legali Esposito Santonicola, è possibile inviare messaggi, scritti o vocali, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 48 9, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo [email protected]. Il numero di rete fissa 081 19 18 99 44 è attivo, nei giorni non feriali, nelle fasce orarie dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30 del lunedì, mercoledì e venerdì, nonché dalle 10:00 alle 12:30 del martedì e del giovedì.

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