Equiparazione TFA/INDIRE (Tabella A/7, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026): il perimetro del diritto amministrativo oltre il dibattito pubblico

Un'analisi giuridica a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

06 marzo 2026 22:24
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A fronte del vivace dibattito pubblico scaturito in merito all’equiparazione del punteggio tra il TFA Sostegno e i percorsi INDIRE, disposta dalla Tabella A/7 dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, lo Studio Legale Esposito Santonicola ritiene doveroso intervenire per ricondurre la questione al suo alveo naturale: quello del diritto amministrativo e costituzionale.

Un primo snodo fondamentale attiene alla quantificazione dell’impegno formativo misurato in Crediti Formativi Universitari (CFU) e alla presunta equivalenza tra il tirocinio accademico e il servizio pregresso. Nel dibattito corrente si è sovente asserito che la differenza di 20 CFU tra il percorso TFA (60 CFU) e il percorso INDIRE (40 CFU) coinciderebbe integralmente con le ore di tirocinio, le quali verrebbero compensate dall’esperienza lavorativa maturata sul campo dai docenti. Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nel dato normativo. Il D.M. 30 settembre 2011, recante i criteri per i percorsi di specializzazione per il sostegno, stabilisce all’Allegato B che le attività di tirocinio (diretto e indiretto) corrispondono esattamente a 12 CFU (pari a 300 ore). Ne discende, sul piano strettamente matematico e strutturale, che la contrazione del percorso INDIRE a 40 CFU comporta inevitabilmente la decurtazione di ulteriori 8 CFU (pari a 200 ore) destinati, nel modello ordinario, a insegnamenti teorici o laboratoriali. Non si assiste, dunque, a una mera sostituzione della pratica, ma a una differente architettura formativa.

A tale profilo si salda un’ulteriore e dirimente criticità giuridica, inerente al divieto di bis in idem valutativo. L’ordinamento consente legittimamente l’accesso al percorso abbreviato INDIRE in virtù del servizio pregresso; tuttavia, qualora il medesimo servizio venga utilizzato dapprima per “compensare” il minor carico didattico — ottenendo così il titolo di specializzazione valutato al massimo del punteggio nella Tabella A/7 — e, successivamente, venga valutato una seconda volta come punteggio puro nella sezione “Titoli di Servizio” delle GPS, si configura un’evidente duplicazione di punteggio per il medesimo fatto storico. Tale meccanismo cumulativo genera una potenziale lesione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e merito sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Non meno rilevante risulta l’analisi della qualificazione giuridica dei titoli in questione. È stato argomentato che i percorsi INDIRE, essendo erogati in convenzione con gli Atenei, possiedano natura universitaria a tutti gli effetti. Tuttavia, in diritto amministrativo, la qualificazione formale impressa dall’Amministrazione costituisce il parametro di legittimità degli atti consequenziali. È il medesimo Ministero, attraverso il D.M. 24 aprile 2025, n. 75, a definire testualmente ed esplicitamente il percorso INDIRE quale “specializzazione non universitaria”. A fronte di tale inequivocabile distinzione normativa, la scelta di attribuire il medesimo peso ponderale in una graduatoria competitiva a due fattispecie che l’Amministrazione stessa ha inteso differenziare sul piano giuridico espone l’Ordinanza Ministeriale a rilievi di eccesso di potere per contraddittorietà interna e difetto di ragionevolezza.

Sul versante del diritto sovranazionale, si è talvolta invocato il sistema europeo di validazione dell’apprendimento non formale e informale (VAE) quale fondamento dell’equiparazione. Anche in questo caso, occorre rigore ermeneutico. Le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea invitano gli Stati membri a istituire procedure per convalidare l’esperienza professionale, al fine di consentire l’accesso a percorsi di studio o per abbreviarne la durata. L’ordinamento italiano ha dato corretta attuazione a tale principio istituendo il percorso INDIRE da 40 CFU. Tuttavia, nessuna direttiva o raccomandazione europea impone che, all’interno di una procedura selettiva o di una graduatoria nazionale per il reclutamento, un titolo conseguito con percorso abbreviato debba obbligatoriamente ricevere l’identico punteggio di un titolo conseguito con percorso accademico ordinario. Il diritto dell’Unione regola il riconoscimento delle competenze per il rilascio delle qualifiche, ma lascia impregiudicata l’autonomia degli Stati membri nella determinazione dei criteri di pesatura dei titoli nelle proprie graduatorie interne, le quali restano soggette ai principi costituzionali nazionali.

Merita, infine, un chiarimento l’analogia, spesso tracciata, con i percorsi abilitanti su materia da 30 CFU, per i quali è stata prevista un’analoga equiparazione di punteggio rispetto ai percorsi da 60 CFU. In sede giuridica, la circostanza che l’Amministrazione abbia adottato una determinata scelta regolatoria in un ambito contiguo — peraltro anch’essa oggetto di dibattito giurisprudenziale — non costituisce di per sé una scriminante capace di sanare eventuali vizi di legittimità in un nuovo provvedimento. Inoltre, la specializzazione sul sostegno possiede una ratio pedagogica e didattica profondamente peculiare, che rende difficilmente assimilabile la valutazione delle competenze trasversali rispetto alle abilitazioni sulle discipline ordinarie.

In conclusione, l’iniziativa giurisdizionale promossa dallo Studio non intende in alcun modo sindacare la professionalità dei docenti precari né il valore dell’inclusione scolastica, bensì sottoporre al vaglio del Giudice Amministrativo la coerenza, la proporzionalità e la legittimità delle scelte regolatorie del Ministero. Il ricorso alla giustizia amministrativa rappresenta la fisiologica espressione dello Stato di Diritto, volta a garantire che l’azione pubblica si svolga nel rigoroso rispetto della gerarchia delle fonti.

Sotto il profilo processuale, lo Studio Legale Esposito Santonicola mantiene ferma l’iniziativa in sede amministrativa. Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio rimane a disposizione tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.

L’informativa completa relativa al ricorso collettivo avverso la Tabella A/7 dell’O.M. n. 27/2026 è disponibile al seguente indirizzo: https://scuolalex.it/ricorso-collettivo-al-t-a-r-equiparazione-punteggio-tfa-indire/.

Si rammenta che ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per aderire all’iniziativa sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rigoroso rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

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