Esame di abilitazione forense 2023: il Consiglio di Stato (Sez. III) rimette all’Adunanza Plenaria il tema dell’assorbimento dei motivi nel processo amministrativo
Nel giudizio anche l’aspirante assistita dall’Avv. Aldo Esposito (Studio Legale Esposito Santonicola)
Con sentenza non definitiva, pubblicata il 10 dicembre 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha deciso in parte il giudizio relativo a quattro appelli del Ministero della Giustizia, aventi ad oggetto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2023.
La decisione è stata assunta in Roma, nelle camere di consiglio del 16 e 30 ottobre 2025, da un Collegio composto, tra gli altri, dal Presidente dott. Raffaele Greco e dal Consigliere Giovanni Tulumello, estensore della sentenza.
Tra i giudizi riuniti figura il ricorso in appello, proposto dal Ministero della Giustizia contro la dott.ssa …., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Esposito, dello Studio Legale Esposito Santonicola. La recentissima pronuncia, nel confermare la legittimità del voto numerico quale forma di motivazione nell’esame di avvocato, rimette tuttavia all’Adunanza Plenaria tre quesiti di principio sulla corretta applicazione dell’istituto dell’assorbimento dei motivi e sulle conseguenze processuali dell’omesso esame delle censure.
Il contesto delineato: esame forense 2023 e ricorsi al TAR
Le sentenze impugnate dal Ministero sono decisioni emesse dal TAR Lombardia – Sezione Terza che avevano accolto i ricorsi di quattro candidati non ammessi alle prove successive dell’esame di avvocato 2023, dopo aver riportato un voto insufficiente alle prove scritte. I ricorrenti avevano contestato sia la sufficienza del voto numerico come forma di motivazione, sia specifici profili di illegittimità dei giudizi valutativi espressi dalle Commissioni esaminatrici (errori, illogicità, disparità di trattamento).
Il TAR, in tutte le decisioni poi appellate, ha ritenuto assorbente la censura sul difetto di motivazione discendente dall’uso del solo voto numerico, senza esaminare nel merito le ulteriori doglianze sul contenuto sostanziale dei giudizi di insufficienza. Secondo il primo giudice, l’evoluzione del contesto (riduzione del numero dei candidati, semplificazione delle prove, disciplina di riforma dell’ordinamento forense differita nel tempo) avrebbe imposto di superare, in via interpretativa, il tradizionale orientamento di Consiglio di Stato e Corte costituzionale favorevole alla sufficienza del voto numerico, valorizzando l’obbligo di una motivazione discorsiva.
L’intervento del Consiglio di Stato sul voto numerico
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, esaminando gli appelli del Ministero, ha ritenuto fondata la censura concernente la motivazione in forma numerica, riaffermando la piena validità dell’orientamento secondo cui il voto numerico, se inserito in un sistema di criteri preventivamente stabiliti, soddisfa l’obbligo di motivazione delle prove concorsuali, incluso l’esame di abilitazione forense. Nella sentenza si richiama espressamente il consolidato indirizzo giurisprudenziale, compresi i precedenti dell’Adunanza Plenaria e della Corte Costituzionale, che riconducono al voto numerico una funzione sintetica ma sufficiente a rendere comprensibile il giudizio di idoneità o inidoneità.
Il Collegio sottolinea, inoltre, come il dibattito sul prolungato regime transitorio dell’art. 49 L. n. 247/2012, pur potendo suscitare interrogativi sul piano politico-legislativo, non incida – allo stato – sulla legittimità costituzionale della scelta di mantenere il modello motivazionale numerico per l’esame di avvocato. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato esclude la necessità di una nuova rimessione alla Corte Costituzionale sul punto e respinge l’idea di un’interpretazione “adeguatrice” che sovverta il tenore letterale delle norme invocate per giungere, di fatto, all’obbligo generalizzato di motivazione discorsiva.
L’elemento ritenuto “profondamente innovativo”: assorbimento dei motivi e doppio grado
La vera novità della sentenza non definitiva – profilo che giustifica il rinvio all’Adunanza Plenaria – riguarda il corretto uso dell’assorbimento dei motivi nel processo amministrativo e l’incidenza di un errato assorbimento sulla validità della sentenza di primo grado.
La Terza Sezione rileva che, nei giudizi in esame, il TAR ha ritenuto sufficiente l’accoglimento del solo motivo sul voto numerico, omettendo di scrutinare le censure sostanziali sui vizi dei giudizi di insufficienza, pur potenzialmente in grado di assicurare ai ricorrenti un’utilità maggiore (fino all’eventuale ricorrezione vincolata degli elaborati).
Il Collegio giudicante mette a confronto tale modus procedendi con il principio, già enunciato dall’Adunanza Plenaria (sent. n. 5/2015), secondo cui il giudice deve, in linea tendenziale, pronunciarsi su tutti i motivi idonei a garantire la piena effettività della tutela, limitando l’assorbimento a ipotesi tipizzate o comunque logicamente necessarie. Da qui sorgono le tre questioni rimesse alla Plenaria: se l’assorbimento “fuori schema”, con omesso esame di motivi potenzialmente più satisfattivi, integri nullità della sentenza; se tale nullità comporti l’annullamento con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; se, infine, tale nullità debba essere fatta valere dalle parti con specifico motivo di appello o possa essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado.
La posizione dello Studio Legale Esposito Santonicola
Nel giudizio riunito, il caso della dott.ssa N., assistita dall’Avvocato Aldo Esposito (Studio Legale Esposito Santonicola), concorre a delineare il quadro fattuale e processuale che ha indotto la Terza Sezione a sollevare il problema della corretta applicazione dell’assorbimento dei motivi e a verificare la compatibilità della prassi seguita dal TAR con i principi di effettività della tutela e di doppio grado di giudizio.
La vicenda dell’interessata – non ammessa alla fase successiva dell’esame di avvocato 2023 a seguito di giudizi di insufficienza sulle prove scritte, impugnati per diversi profili di illegittimità – si colloca dunque al centro di un giudizio che potrebbe incidere non solo sulla sua posizione individuale, ma sull’intera giurisprudenza in tema di ordine di esame dei motivi e di uso dell’assorbimento nel processo amministrativo.
Prospettive davanti all’Adunanza Plenaria
Dal punto di vista processuale, la causa viene ora trasmessa all’Adunanza Plenaria, cui la Terza Sezione affida la soluzione dei quesiti in diritto sull’assorbimento dei motivi, sulla nozione di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e sul rapporto tra tale nullità e il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione. La Plenaria potrà: riconoscere che l’erroneo assorbimento di motivi “più satisfattivi” determina nullità della sentenza con conseguente annullamento con rinvio al TAR; oppure escludere tale qualificazione, accentuando il ruolo devolutivo dell’appello e la necessità che la parte deduca specificamente l’omessa pronuncia.
A seconda della soluzione adottata, il principio di diritto potrà ridisegnare i confini del dovere del giudice amministrativo di pronunciarsi sui motivi di ricorso, incidendo in modo significativo sulla gestione del contenzioso, sulla garanzia del doppio grado di merito e sulla stessa strategia difensiva delle parti.
Per ogni chiarimento specifico in merito alla sentenza non definitiva della Terza Sezione del Consiglio di Stato, alle prospettive davanti all’Adunanza Plenaria e alle possibili ricadute per i candidati all’esame di abilitazione forense 2023 (e per le future sessioni), lo Studio Legale Esposito Santonicola e l’Avv. Aldo Esposito si rendono disponibili a rispondere a ogni richiesta di informazione. È possibile inoltrare messaggi WhatsApp, scritti o vocali, al numero 366 18 28 489, per ricevere un riscontro personalizzato sulla propria posizione e sulle strategie di tutela eventualmente esperibili.