Esami di Stato, il TAR Lazio conferma: i giudizi dei docenti non si discutono

Con la sentenza n. 5722 del 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ribadito un principio fondamentale dell’ordinamento scolastico: il giudizio tecnico dei docenti espresso in sede...

A cura di Redazione
15 giugno 2025 20:00
Esami di Stato, il TAR Lazio conferma: i giudizi dei docenti non si discutono -
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Con la sentenza n. 5722 del 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ribadito un principio fondamentale dell’ordinamento scolastico: il giudizio tecnico dei docenti espresso in sede di Esame di Stato non può essere sindacato dal giudice amministrativo, se non in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o violazioni di legge. La decisione è maturata nell’ambito di un ricorso proposto da uno studente privatista che, escluso inizialmente dalla maturità 2023/2024, aveva ottenuto di sostenere le prove con riserva, salvo poi non superarle. Da qui, la nuova impugnazione davanti al TAR, con la richiesta di annullamento delle valutazioni ricevute e la rinnovazione delle prove d’esame.

Il candidato, ritenendosi vittima di un trattamento discriminatorio da parte della Commissione, ha sostenuto che le valutazioni assegnate – in particolare i voti alle prove scritte e al colloquio – fossero frutto di pregiudizi personali maturati in seguito al suo ritiro dal percorso scolastico ordinario e alla successiva decisione di affrontare l’Esame di Stato da privatista. A suo dire, il clima ostile si sarebbe tradotto in punteggi penalizzanti: 10 su 20 nella prima prova scritta di italiano, 6 su 20 nella seconda prova, e un controverso 10 su 20 al colloquio, nonostante tre membri della Commissione, tra cui il Presidente, avessero proposto il massimo voto. Il ricorrente ha anche prodotto una consulenza tecnica di parte, nella quale una docente – la cui qualifica non è stata formalmente attestata – suggeriva una valutazione più favorevole, ritenendo che l’elaborato fosse stato giudicato con eccessiva severità.

Il TAR ha rigettato tutte le argomentazioni avanzate dal ricorrente. Ha rilevato, innanzitutto, che la prima prova scritta era stata valutata all’unanimità da tutta la Commissione, escludendo quindi la possibilità che una singola figura avesse influenzato negativamente il giudizio. La consulenza di parte, priva di valore tecnico ufficiale e sprovvista di una reale disamina dell’elaborato, è stata considerata irrilevante ai fini del giudizio. Non ha convinto nemmeno il riferimento alle esperienze sportive del candidato, né la richiesta di una valutazione “comprensiva” fondata sulla sua storia personale: secondo il Tribunale, il giudizio d’esame deve basarsi su prove oggettive, non su considerazioni biografiche o extragiuridiche.

Quanto alla seconda prova scritta, che ha registrato il punteggio più basso e determinante per l’esito finale, il TAR ha osservato che non è stata oggetto di contestazione specifica. Di conseguenza, non poteva essere oggetto di rivalutazione da parte del Collegio. Per il colloquio orale, sebbene sia emersa una spaccatura all’interno della Commissione – con tre membri favorevoli al massimo punteggio e quattro contrari – il TAR ha chiarito che differenze di giudizio anche marcate sono del tutto fisiologiche nel contesto scolastico e valutativo. Non possono essere considerate, da sole, indizio di una violazione dei principi di imparzialità e correttezza. Anche una ipotetica media tra le valutazioni più alte e quelle più basse non avrebbe comunque consentito al candidato di raggiungere la soglia necessaria al superamento dell’Esame.

La sentenza mette in evidenza il valore della discrezionalità tecnica delle Commissioni scolastiche, un ambito nel quale il giudice amministrativo non può intervenire salvo in presenza di errori macroscopici. Il TAR ha sottolineato che il giudizio scolastico, anche se espresso all’interno di un procedimento amministrativo, è espressione di una valutazione tecnico-didattica che richiede competenze specifiche e un margine di autonomia insindacabile. Nel caso esaminato, non vi è stato alcun elemento che dimostrasse irragionevolezza manifesta, illogicità nelle motivazioni, disparità di trattamento o travisamento dei fatti. Le critiche del ricorrente sono state giudicate generiche, non supportate da elementi concreti e basate più su percezioni soggettive che su fatti documentati.

Per queste ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe avuto alcuna utilità concreta, e ha respinto i motivi aggiunti in quanto infondati. La richiesta di risarcimento in forma specifica è stata ritenuta priva di fondamento. Le spese di lite sono state tuttavia compensate, in considerazione della particolarità della vicenda e del parziale accoglimento ottenuto in sede cautelare, che aveva consentito al ricorrente di partecipare, seppur con riserva, alle prove d’esame.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che tutela l’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle loro commissioni esaminatrici. Il giudice amministrativo, ha ricordato il TAR, non può sostituirsi ai docenti nel valutare i contenuti delle prove scritte o orali. Il controllo giudiziario ha limiti ben precisi e non può essere utilizzato per ottenere una “seconda correzione” degli elaborati. L’Esame di Stato, come conclusione di un percorso formativo, deve basarsi su criteri didattici e valutativi che restano nelle mani degli insegnanti, nel rispetto delle norme e della funzione pubblica dell’istruzione.

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