Evoluzione ATA: Diritti al punto
Istituti alberghieri: Il collaboratore scolastico può essere adibito al lavaggio delle stoviglie?
Ci sono questioni sulle quali è legittimo discutere, avere interpretazioni diverse, persino dissentire. E poi ci sono le fonti. Quelle non chiedono di essere credute sulla parola: chiedono di essere lette. Sul tema del lavaggio delle stoviglie negli istituti alberghieri, come giornale siamo intervenuti più volte, richiamando norme, contratti e declaratorie professionali. Qualcuno ha ritenuto che lo avessimo fatto con troppa leggerezza, quasi che determinate conclusioni fossero il frutto di un'opinione anziché della lettura delle disposizioni contrattuali. Oggi torniamo sull'argomento prendendo spunto da un importante e dettagliato intervento pubblicato da Evoluzione ATA, che ricostruisce la questione partendo dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e arrivando al precedente storico contenuto nella contrattazione del 2000-2001. Ed è proprio qui che il confronto diventa interessante, perché restituisce alla discussione la sua corretta dimensione. Il CCNL vigente non scrive più, testualmente, che tra le mansioni del collaboratore scolastico vi sia il «lavaggio delle stoviglie». Questo va detto con chiarezza. Ma da ciò non discende affatto che tale attività sia diventata estranea al profilo del collaboratore scolastico o, come talvolta viene sostenuto, competenza necessaria ed esclusiva dell'assistente tecnico. È una distinzione tutt'altro che marginale. Il nuovo ordinamento professionale utilizza infatti una declaratoria generale ed esemplificativa delle attività del collaboratore scolastico e stabilisce, all'interno dell'Area, equivalenza, fungibilità ed esigibilità delle mansioni secondo l'organizzazione del lavoro e il Piano delle attività. A questo si aggiunge un precedente contrattuale particolarmente significativo: nella precedente disciplina il lavaggio delle stoviglie negli istituti in cui le esercitazioni comportavano l'uso di cucina e sala-bar era espressamente ricondotto proprio al profilo del collaboratore scolastico. Quel riferimento oggi non è più vigente e non va presentato come se lo fosse. Ma cancellarne il valore storico e interpretativo sarebbe altrettanto scorretto.
In fondo, il diritto del lavoro vive anche di una regola semplice: le parole cambiano peso a seconda della fonte dalla quale provengono. Un'opinione può alimentare il confronto; una norma e un contratto collettivo ne delimitano invece il terreno. Per questo abbiamo sempre preferito partire dai testi. E per questo riteniamo importante la ricostruzione proposta da Evoluzione ATA: non perché serva a stabilire chi abbia “vinto” una discussione, ma perché conferma la necessità di distinguere ciò che il contratto realmente dice da ciò che, magari ripetuto molte volte, si finisce per dare per scontato. Le interpretazioni possono essere discusse. Le fonti devono essere citate, lette per intero e collocate nel loro tempo. Perché le opinioni passano, le ricostruzioni possono essere contestate, ma le fonti restano. E quando le fonti parlano con sufficiente chiarezza, il rumore delle chiacchiere inevitabilmente si abbassa.
𝗜𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗜 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗚𝗛𝗜𝗘𝗥𝗜: 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗨𝗢̀ 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗗𝗜𝗕𝗜𝗧𝗢 𝗔𝗟 𝗟𝗔𝗩𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗢𝗩𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘?
𝗟𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔
«Negli istituti alberghieri è compito del collaboratore scolastico, a rotazione, lavare le stoviglie utilizzate dai ragazzi durante le esercitazioni di cucina?»
𝗟𝗔 𝗥𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔
𝗦𝗶̀, 𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲.
Il normale lavaggio delle stoviglie utilizzate dagli studenti durante le esercitazioni di cucina può essere ricondotto alle attività assegnabili al collaboratore scolastico e può essere organizzato anche mediante rotazione tra i collaboratori, nell'ambito del Piano delle attività ATA.
Ma è necessario spiegare con precisione cosa prevede oggi il contratto collettivo.
𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗗𝗘 𝗜𝗟 𝗖𝗖𝗡𝗟
Il riferimento per l'ordinamento professionale ATA è il 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟵-𝟮𝟬𝟮𝟭, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
L'𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗔 individua il collaboratore scolastico come personale addetto ai servizi generali della scuola e introduce le relative attività con una formula precisa: «𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶, 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼». Tra queste viene espressamente indicata la: «𝗽𝘂𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶, 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶, 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗲».
L'elencazione delle attività non è quindi formulata in maniera tassativa. L'𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟬, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮, dello stesso CCNL stabilisce inoltre: «𝗔𝗹𝗹'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗔𝗿𝗲𝗮 𝘀𝗶 𝗵𝗮 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗱 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗲». Ciò avviene in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro e sulla base del Piano delle attività. L'art. 50, comma 5, richiamando l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce inoltre che il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e quelle equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento.
𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗖𝗘𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗧𝗜 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗚𝗛𝗜𝗘𝗥𝗜
La questione delle stoviglie era stata affrontata espressamente dalla precedente contrattazione collettiva.
La 𝗧𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝟮𝟬𝟬𝟬-𝟮𝟬𝟬𝟭 prevedeva espressamente, nel profilo del collaboratore scolastico: «𝗹𝗮𝘃𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗹'𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗿». La fattispecie contemplata dalla contrattazione era quindi esattamente quella degli istituti nei quali si svolgono esercitazioni di cucina e sala-bar.
𝗠𝗔 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘: 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗘̀ 𝗣𝗜𝗨̀ 𝗩𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘
L'𝗮𝗿𝘁. 𝟲𝟬 del CCNL 2019-2021 ha abrogato le precedenti disposizioni relative all'ordinamento professionale non espressamente richiamate dal nuovo contratto. Pertanto 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 «𝗹𝗮𝘃𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲» 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼.
La precedente previsione conserva però un importante valore storico e interpretativo: dimostra che quella specifica attività, proprio negli istituti con esercitazioni di cucina e sala-bar, era stata espressamente ricondotta dalla contrattazione collettiva al profilo del collaboratore scolastico.
Il nuovo ordinamento ha adottato una declaratoria più generale ed espressamente esemplificativa e non contiene una disposizione che escluda il normale lavaggio delle stoviglie dalle attività riconducibili al collaboratore scolastico.
𝗘 𝗟'𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢?
L'Allegato A attribuisce all'assistente tecnico, tra le altre attività: «𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗹'𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀» e: «𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲».
L'𝗮𝗿𝘁. 𝟲𝟯, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟯, prevede inoltre per l'assistente tecnico almeno 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza con il docente e le restanti 12 ore destinate alla manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e alla preparazione del materiale di esercitazione.
𝗡𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘀𝗰𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶.
𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘
Alla domanda del collega:
«Negli istituti alberghieri è compito del collaboratore scolastico, a rotazione, lavare le stoviglie utilizzate dai ragazzi durante le esercitazioni di cucina?»
rispondiamo: 𝗦𝗜̀, 𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟𝗘.
Il normale lavaggio delle stoviglie utilizzate dagli studenti durante le esercitazioni di cucina 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 e può essere organizzato anche mediante rotazione tra i collaboratori, nell'ambito del Piano delle attività ATA.
𝗡𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮, 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲, 𝗱𝗮𝗹 𝗖𝗖𝗡𝗟 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗼𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲.
Affermare che il CCNL attuale attribuisca 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 il lavaggio delle stoviglie al collaboratore scolastico sarebbe inesatto.
Ma sostenere, all'opposto, che il collaboratore scolastico non possa essere adibito a questa attività perché essa sarebbe necessariamente di competenza dell'assistente tecnico 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲.
𝗥𝗜𝗙𝗘𝗥𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗜
CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024: artt. 50, 60 e 63; Allegato A – Declaratorie delle Aree del personale ATA.
Art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
CCNL Scuola, secondo biennio economico 2000-2001, Tabella D, esclusivamente quale precedente storico-contrattuale dell'ordinamento professionale successivamente superato.