FAQ – Part time verticale al 50% nella scuola primaria: permessi, ferie e legge 104
Ecco una tabella riassuntiva pronta da stampare che mette a confronto i principali istituti


Domanda
Buongiorno, sono un’insegnante della scuola primaria, che quest’anno inizia il part time verticale al 50%, distribuito 3 giorni su 5. Dato che usufruisco dei benefici della legge 104, ho chiesto chiarimenti in segreteria riguardo ai giorni mensili che mi spettano e anche ai giorni di permesso per motivi personali o familiari... L’incaricata non ha saputo darmi una risposta precisa. Ho capito che le ferie sono 16 giorni più 2 giorni di ferie non godute. Potete chiarire meglio?
(Sandra Frau)
Risposta
La gestione dei diritti contrattuali in regime di part time verticale può effettivamente generare dubbi, poiché alcuni istituti vanno riproporzionati, mentre altri restano invariati.
Vediamo i punti principali.
1. Ferie
I docenti a tempo pieno hanno diritto a 30 giorni di ferie annui (32 dopo tre anni di servizio).
Con un part time verticale al 50% (3 giorni su 5), i giorni si riproporzionano:
30 × 50% = 15 giorni di ferie (che possono diventare 16, a seconda del calendario e dell’anzianità).
I 2 giorni di festività soppresse (ex festività) spettano anche ai part time, sempre in proporzione.
➡️ La sua segreteria ha dunque indicato correttamente circa 16 + 2 giorni.
2. Permessi retribuiti per motivi personali e familiari
L’art. 15, comma 2, CCNL Scuola prevede 3 giorni annui di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
Questi non si riproporzionano in base al part time: spettano per intero.
➡️ Anche con part time verticale al 50%, avrà 3 giorni annui interi.
3. Permessi legge 104
L’art. 33, L. 104/1992 riconosce 3 giorni mensili di permesso retribuito (anche frazionabili in ore).
Per il part time verticale, la normativa prevede il riproporzionamento se l’attività lavorativa non copre tutti i giorni della settimana.
La formula di calcolo è la seguente:
Permessi spettanti=Giornate lavorative settimanali effettiveGiornate lavorative settimanali a tempo pieno×3\text{Permessi spettanti} = \frac{\text{Giornate lavorative settimanali effettive}}{\text{Giornate lavorative settimanali a tempo pieno}} \times 3Permessi spettanti=Giornate lavorative settimanali a tempo pienoGiornate lavorative settimanali effettive×3
Nel suo caso:
35×3=1,8≈2 giorni al mese\frac{3}{5} \times 3 = 1,8 \approx 2 \text{ giorni al mese}53×3=1,8≈2 giorni al mese
➡️ Con un part time verticale di 3 giorni su 5, avrà dunque 2 giorni di permesso mensile ex legge 104.
4. Malattia e altri istituti
Il periodo di comporto per malattia (18 mesi nell’arco del triennio) si riproporziona nei contratti part time.
Restano invece invariati altri istituti, come la tutela della maternità/paternità.
Riassumendo, per un part time verticale al 50% su 3 giorni settimanali, spettano:
Ferie: 15-16 giorni annui + 2 giorni di ex festività.
Permessi retribuiti personali/familiari: 3 giorni annui interi.
Permessi legge 104: 2 giorni mensili.
Il consiglio è di chiedere alla segreteria che il calcolo dei permessi legge 104 venga applicato secondo le circolari ministeriali e le indicazioni INPS, così da avere certezza dei suoi diritti.
Ecco una tabella riassuntiva pronta da stampare che mette a confronto i principali istituti spettanti nel suo caso (part time verticale 50% – 3 giorni su 5).
Tabella riepilogativa – Docente scuola primaria part time verticale 50% (3/5)
Istituto | Normativa di riferimento | Spettanza a tempo pieno | Spettanza part time verticale 50% (3 gg/5) | Note |
---|---|---|---|---|
Ferie | Art. 13 CCNL Scuola | 30 gg (32 oltre 3 anni di servizio) | 15-16 gg | Riproporzionati in base al rapporto di lavoro |
Festività soppresse (ex festività) | L. 937/1977 – CCNL | 4 gg (ridotti a 2 nel comparto scuola) | 2 gg | Non subiscono variazioni |
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari | Art. 15, c. 2 CCNL Scuola | 3 gg annui | 3 gg annui | Non si riproporzionano |
Permessi L. 104/1992 | Art. 33 L. 104/1992 – circ. INPS 133/2000 | 3 gg mensili | 2 gg mensili (3/5 × 3 = 1,8 ≈ 2) | Si riproporzionano in base ai giorni lavorativi |
Malattia (periodo di comporto) | Art. 17 CCNL Scuola | 18 mesi nel triennio | 9 mesi nel triennio | Riproporzionato al 50% |
Maternità/Paternità | D.Lgs. 151/2001 | Come da normativa generale | Invariati | Non subiscono riproporzioname |