GPS 2026/2028, certificazioni informatiche: tra Tabelle e FAQ nasce il nodo dei “4 punti” e il rischio di contenzioso

GPS 2026/28, certificazioni informatiche: rischio disparità tra nuovi e “storici” e possibile contenzioso sui 4 punti

02 marzo 2026 07:41
GPS 2026/2028, certificazioni informatiche: tra Tabelle e FAQ nasce il nodo dei “4 punti” e il rischio di contenzioso - La Voce della Scuola
La Voce della Scuola
Condividi

L’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026/2028 sta facendo emergere una questione tecnica tutt’altro che marginale: la valutazione delle certificazioni informatiche. Il punto critico riguarda il rapporto tra le Tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale e il contenuto di una FAQ ministeriale che introduce un limite non esplicitamente previsto nel testo normativo.

Cosa dicono le Tabelle ufficiali

Le Tabelle titoli allegate all’Ordinanza prevedono, per le certificazioni informatiche il riconoscimento dei titoli già valutati nei precedenti bienni (0,5 punti ciascuno fino a un massimo di 2 punti), la valutazione, per il biennio 2026/2028, esclusivamente delle certificazioni rilasciate da enti accreditati ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu. L'attribuzione del punteggio “per ciascun titolo” (1 punto per DigComp 2.2, 2 punti per DigCompEdu) per un tetto massimo complessivo di 4 punti, incluso il riconoscimento di eventuali titoli già inseriti precedentemente.

Tuttavia nelle Tabelle non compare alcuna formula del tipo “è valutato un solo titolo per ciascun framework”, espressione che invece il legislatore utilizza esplicitamente in altri punti (ad esempio per le certificazioni linguistiche). Il dato letterale, quindi, consente una lettura secondo cui il limite sia esclusivamente quello del tetto complessivo di 4 punti.

Il contenuto della FAQ B82 e il “paradosso dei 3 punti”

La FAQ ministeriale B82 ha però precisato che è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una DigComp 2.2 e una DigCompEdu). Se applicata in modo rigido, questa interpretazione produce un effetto matematico chiaro:

  • 1 punto (DigComp 2.2)

  • 2 punti (DigCompEdu)
    = 3 punti massimi per chi si inserisce ex novo.

Chi invece aveva già titoli valutati nei precedenti bienni può mantenere fino a 2 punti “pregressi” e aggiungere una nuova certificazione DigCompEdu (2 punti), raggiungendo così il tetto massimo di 4 punti.

Ne deriva una situazione peculiare: due categorie di aspiranti con regole di fatto differenti. I “nuovi” sarebbero strutturalmente impossibilitati a raggiungere i 4 punti, mentre gli “storici” potrebbero farlo.

Due tabelle di fatto?

Il problema non è solo aritmetico, ma sistemico. Se l’interpretazione restrittiva della FAQ venisse applicata in piattaforma per i candidati già presenti opererebbe un meccanismo di conservazione del punteggio pregresso, mentre per i nuovi inserimenti opererebbe un limite ulteriore non testualmente previsto nelle Tabelle.

In questo scenario si determinerebbe, di fatto, una doppia disciplina valutativa: una “estensiva” per chi aveva titoli già riconosciuti e una “restrittiva” per chi presenta esclusivamente certificazioni nuove.

Il possibile profilo di disparità

La questione potrebbe assumere rilievo giuridico nel momento in cui un candidato con 3 punti (perché nuovo inserimento) venga scavalcato da un candidato con 4 punti ottenuti anche grazie al mantenimento di certificazioni non più conformi agli attuali standard ACCREDIA/DigComp.

In tal caso, il candidato pregiudicato potrebbe sostenere che le Tabelle non prevedono il limite di una sola certificazione per framework, che la FAQ non può introdurre una restrizione non contenuta nella fonte primaria (l’Ordinanza) e che si è determinata quindi una disparità di trattamento tra aspiranti collocati nella medesima graduatoria senza alcun fondamento giuridico.

Le possibili richieste

In concreto, un aspirante che si ritenga leso potrebbe chiedere il riconoscimento di ulteriori certificazioni DigComp 2.2 fino al raggiungimento del tetto dei 4 punti, sulla base della dicitura “per ciascun titolo” o, in alternativa, chiedere l’annullamento (o la rideterminazione) del punteggio attribuito ad altri candidati nella parte eccedente il limite di 3 punti applicato a lui, per ripristinare una par condicio.

Non si tratterebbe di una contestazione generica, ma di una richiesta fondata sul principio di legalità amministrativa: l’amministrazione è vincolata al testo dell’atto che essa stessa ha adottato.

Il nodo interpretativo

Il cuore della questione è il rapporto tra Ordinanza e FAQ. Le FAQ hanno natura interpretativa e servono a chiarire modalità applicative; non possono, però, innovare la disciplina introducendo limiti non previsti.

Se l’intenzione del Ministero fosse stata quella di consentire una sola certificazione per framework, la formula avrebbe potuto essere inserita espressamente nelle Tabelle, come già avviene in altre sezioni. La sua assenza rende la restrizione discutibile sotto il profilo strettamente testuale.

Uno scenario da monitorare

Il rischio concreto è che, in presenza di scarti minimi di punteggio (anche 1 punto può determinare l’assegnazione o la perdita di una supplenza annuale), la questione sfoci in contenziosi mirati. Soprattutto nei casi in cui il punteggio informatico sia decisivo per la posizione in graduatoria.

In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali o rettifiche interpretative, la situazione resta delicata: non tanto per l’entità del punteggio in sé, quanto per il principio di uniformità di trattamento che deve reggere ogni procedura pubblica.

La partita, questa volta, si gioca su una parola: “per ciascun titolo”. E sulla differenza, non secondaria, tra chiarire una norma e modificarne gli effetti.

Segui Voce della Scuola