GPS 2026/2028: i profili di criticità dell'equiparazione dei titoli di sostegno e l'analisi giuridica

Tabella A/7 e punteggio per la specializzazione INDIRE: i profili di criticità dell'equiparazione e l'analisi giuridica. Il parere del CSPI, le questioni di legittimità e il ricorso in sede amministrativa.

04 marzo 2026 21:09
GPS 2026/2028: i profili di criticità dell'equiparazione dei titoli di sostegno e l'analisi giuridica -
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Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

GPS 2026/2028, Tabella A/7 e punteggio per la specializzazione INDIRE: i profili di criticità dell'equiparazione e l'analisi giuridica. Il parere del CSPI, le questioni di legittimità e il ricorso in sede amministrativa.

Con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disciplinato le procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima e seconda fascia per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028. Tra le scelte regolatorie più discusse figura quella contenuta nella Tabella A/7, punto A.2, che equipara integralmente il punteggio attribuito alla specializzazione conseguita attraverso il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) universitario a quello riconosciuto ai percorsi formativi erogati dall'INDIRE, attribuendo ad entrambi un punteggio compreso tra 8 e 24 punti (in funzione del voto), cui si sommano ulteriori 12 punti fissi, per un massimo complessivo di 36 punti. Tale equiparazione è stata adottata discostandosi dal parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), espresso nella seduta dell'11 dicembre 2025, che aveva raccomandato espressamente una maggiore articolazione dei punteggi, evidenziando la diversità strutturale tra i due percorsi. La questione ha assunto un forte risalto pubblico, animando un vivace dibattito.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha promosso un'iniziativa giudiziaria, in sede amministrativa, per l'annullamento parziale dell'O.M. n. 27/2026 con riferimento alla predetta Tabella, e intende analizzare la questione in punto di stretto diritto.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ricevuto numerose segnalazioni da docenti specializzati tramite TFA universitario, iscritti o aspiranti all'iscrizione nella prima fascia delle GPS sui posti di sostegno per il biennio 2026/2028, i quali lamentano un concreto pregiudizio derivante dalla previsione della Tabella A/7 dell'O.M. n. 27/2026. La questione investe la legittimità di una scelta ministeriale che pone sullo stesso piano, ai fini del punteggio in graduatoria, due percorsi formativi strutturalmente e normativamente distinti: da un lato il TFA sostegno, percorso universitario da 60 CFU, con accesso subordinato al superamento di prove selettive e frequenza obbligatoria in presenza per almeno otto mesi; dall'altro il percorso INDIRE, istituito dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, della durata minima di quattro mesi, fondato su didattica telematica sincrona, privo di selezione in ingresso e con tirocinio automaticamente soddisfatto attraverso il servizio pregresso richiesto come requisito di accesso. Il D.M. 24 aprile 2025, n. 75, qualifica esplicitamente il titolo INDIRE come "specializzazione non universitaria". A fronte di tali premesse normative, lo Studio ha ritenuto sussistenti i presupposti per proporre ricorso al TAR Lazio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), con contestuale richiesta di misura cautelare sospensiva ai sensi dell'art. 55 del medesimo Codice.

IL QUESITO

Gentili Avvocati, seguendo il dibattito sull'equiparazione del punteggio tra TFA e INDIRE nell'ambito delle GPS 2026/2028, ho letto alcune opinioni che qualificano le contestazioni come mere dispute tra categorie. Alcuni commentatori affermano che chi critica il punteggio INDIRE dovrebbe, con lo stesso ragionamento, chiedere di togliere 12 punti anche a chi ha ottenuto l'abilitazione con il percorso da 30 CFU anziché quello da 60 CFU. Mi chiedo: esiste una base giuridica concreta per contestare l'equiparazione voluta dal Ministero, o si tratta di una mera disputa corporativa?

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la questione che ci sottopone merita una risposta rigorosa sul piano giuridico, tanto più necessaria quanto più il dibattito pubblico tende a scivolare sul versante delle opinioni, piuttosto che su quello dell'analisi normativa. Ci limitiamo, pertanto, a rispondere sul solo terreno del diritto, esponendo le ragioni per cui l'equiparazione operata dalla Tabella A/7 dell'O.M. n. 27/2026 presenta, a nostro avviso, profili di criticità che ne giustificano il vaglio giurisdizionale.

Il punto di partenza è l'art. 5, comma 1, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che quantifica il valore del credito formativo universitario in 25 ore di impegno complessivo per studente. Il credito formativo universitario è, dunque, il parametro oggettivo e legale attraverso cui l'ordinamento misura il carico didattico di un percorso formativo. Il TFA sostegno è strutturato su 60 CFU, il percorso INDIRE su 40 CFU: si individua una differenza di venti crediti, corrispondente — applicando la formula legale — a cinquecento ore di impegno formativo. Di fronte a questa divergenza oggettiva e legalmente misurata, il Ministero ha scelto di attribuire un punteggio identico: tale scelta appare in potenziale contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché neutralizza il parametro del CFU proprio nel momento in cui la sua applicazione coerente richiederebbe di differenziare percorsi che divergono per venti crediti.

A ciò si aggiunge un profilo di possibile eccesso di potere per contraddittorietà interna all'atto. La medesima normativa ministeriale costruisce i due percorsi come strutturalmente diversi — per CFU, durata, modalità didattica, presenza o assenza di selezione in ingresso, qualificazione del titolo finale — e poi ne equipara il valore in sede di graduatoria. Il D.M. 24 aprile 2025, n. 75 qualifica espressamente il titolo INDIRE come "specializzazione non universitaria": non si tratta di una qualificazione marginale, ma del risultato di una scelta consapevole dell'amministrazione stessa. Se i due titoli sono normativamente distinti al punto da ricevere denominazioni diverse, l'equiparazione del loro punteggio nelle graduatorie configura una contraddizione interna all'impianto regolatorio che fatica a trovare giustificazione sistematica.

Non è ritenuto di minor rilievo il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta dell'11 dicembre 2025, ha reso parere, raccomandando espressamente "l'opportunità di una maggiore articolazione dei rispettivi punteggi", con argomentazioni tecniche puntuali relative alla diversità dei due percorsi. Il Ministero ha disatteso questo parere richiamando genericamente il precedente della Tabella A/3 dell'O.M. n. 88/2024, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del CSPI.

Venendo ora alla comparazione, spesso sollevata nel dibattito pubblico, tra l'equiparazione TFA/INDIRE e quella tra i percorsi abilitanti da 30 e da 60 CFU, osserviamo che si tratta di un'analogia giuridicamente non pertinente. I percorsi abilitanti abbreviati da 30 CFU, introdotti dal DPCM 4 agosto 2023, erano strutturalmente destinati a soggetti che possedevano già un titolo di abilitazione o specializzazione in altro settore, e per i quali il percorso abbreviato era giustificato dal pregresso possesso di competenze formalmente riconosciute. Il percorso INDIRE, al contrario, è una prima specializzazione per il sostegno, alternativa al TFA e non successiva ad esso: per questo l'analogia proposta non regge sul piano sistematico.

Emergerebbe poi un profilo di disparità sostanziale di trattamento. L'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, prevede quale requisito necessario per l'accesso al percorso INDIRE il possesso di almeno tre annualità di servizio specifico sul sostegno. Questo significa che chi ha conseguito la specializzazione INDIRE possiede — per definizione legale — un punteggio già consolidato nella componente "servizio" delle GPS. L'equiparazione del punteggio attribuito al titolo produce pertanto un effetto cumulativo: il docente INDIRE accede alla prima fascia GPS con un punteggio complessivo (servizio più titolo) strutturalmente superiore a quello del docente TFA privo di analogo servizio pregresso, pur avendo conseguito un titolo che la stessa amministrazione qualifica come qualitativamente diverso. Questo effetto cumulativo si traduce in una disparità che si pone, a nostro parere, in tensione con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per completezza, occorre precisare che nessuno sostiene che i docenti INDIRE siano professionalmente inferiori ai colleghi TFA. La contestazione riguarda esclusivamente la scelta del Ministero di attribuire identico punteggio a percorsi che l'ordinamento stesso differenzia sul piano giuridico e formativo. È questa la distinzione che il diritto suggerisce di rispettare: non una classifica di merito tra colleghi, ma la coerenza tra i criteri oggettivi adottati dall'ordinamento.

Sotto il profilo processuale, lo Studio ha ritenuto di proporre ricorso in sede amministrativa con domanda cautelare. L'azione è assistita — a giudizio dei legali, fermo restando l'ineludibile margine di aleatorietà insito in ogni contenzioso — da un fumus boni iuris fondato sui vizi sopra esposti. Il periculum in mora è rappresentato dalla circostanza che l'applicazione dell'equiparazione in sede di formazione delle graduatorie produrrà effetti immediati sul posizionamento dei ricorrenti.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. Si rammenta che ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per aderire all'iniziativa sarà formulata esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell'informazione professionale, e che nessun esito processuale può essere garantito in anticipo.

Si riporta, di seguito, l’informativa del ricorso Tabella A/7 O.M. n. 27/2026:  https://scuolalex.it/ricorso-collettivo-al-t-a-r-equiparazione-punteggio-tfa-indire/

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