Il ruolo dei tecnici di laboratorio in una scuola alberghiera
Normativa, accessi, responsabilità e compensi


Chi sono i tecnici di laboratorio nella scuola alberghiera
Gli assistenti tecnici sono figure del personale ATA previste dal profilo dell’Area degli Operatori Esperti o Collaboratori, come stabilito dal CCNL Istruzione e Ricerca. Nelle scuole alberghiere, sono assegnati in particolare ai laboratori di cucina, sala-bar e accoglienza turistica.
Secondo l’art. 50 del nuovo CCNL 2019/2021:
“L’area degli operatori esperti è caratterizzata da autonomia operativa e da responsabilità diretta nello svolgimento delle attività connesse al supporto tecnico e pratico alle attività didattiche.”
Questi tecnici garantiscono la sicurezza, la manutenzione ordinaria, la predisposizione degli strumenti, la sorveglianza e l’assistenza pratica durante le esercitazioni.
Docenti e studenti possono accedere ai laboratori senza il tecnico?
No, non dovrebbero accedere da soli. L’accesso ai laboratori da parte di studenti e docenti senza la presenza dell’assistente tecnico comporta rischi legati alla sicurezza e alla responsabilità legale.
Il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, debba assicurare la presenza di personale competente durante l’utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose.
Pertanto:
Gli studenti non possono accedere ai laboratori da soli.
I docenti possono farlo solo se formati, abilitati e se il laboratorio non comporta rischi specifici.
È fortemente consigliata la presenza del tecnico per ogni attività laboratoriale.
È obbligatorio eseguire manutenzioni straordinarie all'apertura della scuola?
Sì, in determinati casi. All’inizio dell’anno scolastico (o dopo periodi prolungati di chiusura), il dirigente scolastico deve assicurarsi che:
Gli impianti e le attrezzature dei laboratori siano funzionanti e in sicurezza.
Siano eseguite le manutenzioni straordinarie necessarie (verifica cappe, impianti gas, attrezzature elettriche, ecc.).
Tali interventi rientrano negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 15, e possono richiedere anche interventi specialistici esterni, oltre al supporto del tecnico di laboratorio.
Chi ha la responsabilità della sicurezza nei laboratori?
La responsabilità primaria è del Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia:
I docenti sono responsabili per la sicurezza durante le attività didattiche.
Gli assistenti tecnici sono responsabili per la predisposizione tecnica del laboratorio e la manutenzione ordinaria.
In pratica, la sicurezza è una responsabilità condivisa, ma con ruoli distinti e complementari.
Un solo tecnico può occuparsi di più laboratori?
Sì, ma con dei limiti. Il tecnico può essere assegnato a più laboratori se compatibile con l’orario di servizio e se non compromette la sorveglianza e la sicurezza.
Il dirigente scolastico deve valutare:
La tipologia dei laboratori (es. cucina vs sala-bar).
La distanza fisica tra i laboratori.
La complessità delle attività svolte.
Se il carico di lavoro supera le possibilità di un solo tecnico, è opportuno richiedere ulteriori unità di personale ATA.
I tecnici devono essere retribuiti per i progetti laboratoriali extra-curriculari?
Sì, se coinvolti nei progetti. Il nuovo CCNL prevede che:
“La partecipazione degli assistenti tecnici alle attività progettuali extrascolastiche (PON, PCTO, progetti didattici) deve essere formalizzata e adeguatamente retribuita” .
Il compenso deve avvenire attraverso:
Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF).
O con fondi specifici del progetto (es. PNRR, PON, ecc.).
La prestazione non può essere obbligatoria né gratuita.
La figura dell’assistente tecnico nei laboratori di una scuola alberghiera è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e qualità didattica. Le attività laboratoriali devono essere sempre svolte con la sua presenza, e qualsiasi coinvolgimento extra deve essere formalizzato e retribuito.