L.107/2015: la mobilità straordinaria era illegittima

Tribunale di Napoli trasferisce docente A046 e riconosce 10 anni di continuità didattica

29 luglio 2025 13:51
L.107/2015: la mobilità straordinaria era illegittima -
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Il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza storica a favore di una docente della cdc A046 discipline giuridiche ed economiche, immobilizzata nel Lazio dal 2016, disponendone non solo il trasferimento nella provincia di residenza, ma anche il riconoscimento della continuità didattica nella sede di immissione in ruolo, ovvero il Liceo Scientifico Filippo Silvestri di Portici (NA).
La docente è stata immessa in ruolo presso il noto Liceo porticese nella Fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L.107/2015, conosciuta come "la buona scuola". Dopo il superamento dell'anno di prova ha dovuto partecipare al piano di mobilità straordinaria e obbligatoria del 2016, in seguito al quale le è stata assegnata la provincia di Latina come sede definitiva, dalla quale la docente non è mai riuscita a rientrare. È stata proprio la procedura di mobilità straordinaria del 2016, una delle più oscure e complesse operate nel sistema scolastico italiano, il cuore della sentenza emessa a favore della docente dal Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli. Nel testo definitivo si riportano alcuni passi da una sentenza analoga emessa nel 2020 dal Tribunale di Trani, dichiarando del tutto condivisibile, fra l'altro, che:

"...l'illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all'algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l'Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di provare che, sul piano tecnico, il ricorso alla procedura informatizzata garantisse la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili" ... e concludendo poi: "l'illegittimità del ricorso all'algoritmo determina dunque l'illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria".
Il ricorso al Giudice del lavoro è stato curato dall'esperto in legislazione scolastica avv. Michele Ursini, spesso impegnato, proprio negli ultimi 10 anni, a risolvere i disagi creati ai docenti di ruolo fuori sede dalla L.107/2015.
La particolarità di questa sentenza riguarda due aspetti che vanno anche oltre il trasferimento disposto, ovvero l'ottimizzazione della sede, da un lato, in quanto il Giudice circoscrive l'ambito in cui la docente ha diritto ad essere collocata, ma non solo, in quanto le riconosce 10 anni di continuità didattica nella sede di immissione in ruolo, sanando di fatto quella condizione di "precariato in ruolo" ben nota ai docenti immobilizzati, che la docente interessata ha subito per 9 anni senza possibilità di appello. Ricordiamo infatti che i docenti di ruolo fuori sede che non riescono ad ottenere il trasferimento, si affidano ogni anno alle Assegnazioni Provvisorie, peraltro non sempre disponibili. Ció comporta l'impossibilità di ottimizzare la sede di servizio e, al contempo, di instaurare relazioni proficue con colleghi e, in particolare, con gli alunni, a discapito sia della didattica che della carriera del docente.
Peraltro i docenti della cdc A046 assunti con la l.107/2015, risultano ancora oggi i più penalizzati nelle fasi di mobilità interprovinciale, insieme a quelli della scuola primaria di alcune regioni italiane, come la Sicilia. Inutili finora i tentativi di sensibilizzare l'Amministrazione sui disagi che questa parte del personale scolastico di ruolo vive ormai da 10 anni, nonostante il merito, l'anzianità di servizio e tutte le sentenze favorevoli emesse da più Tribunali in Italia, fra cui questa.

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