La Cassazione: Il Dirigente Scolastico può negare il permesso personale al prof
La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di permessi retribuiti per motivi personali o familiari da parte di un docente non è automaticamente un diritto insindacabile, ma deve essere valut...
La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di permessi retribuiti per motivi personali o familiari da parte di un docente non è automaticamente un diritto insindacabile, ma deve essere valutata caso per caso dal dirigente scolastico. L’ordinanza n. 12991/2024, emessa dalla sezione lavoro della Corte, ha sottolineato che spetta al dirigente scolastico il compito di bilanciare le esigenze della scuola con quelle del dipendente.
Bilanciamento tra Esigenze della Scuola e Interessi del Dipendente
Secondo la decisione della Cassazione, la concessione del permesso non è automatica: il dirigente scolastico deve valutare la specificità delle ragioni che supportano la richiesta del dipendente. Ad esempio, un motivo come “accompagnare la moglie fuori” non è considerato, di per sé, un motivo valido per assentarsi dal lavoro. Questa interpretazione mira a tutelare le esigenze organizzative della scuola, garantendo che le richieste siano giustificate e non creino disservizi.
Trattamento dei Dati Personali
La sentenza implica anche che, nel valutare la richiesta di permesso, l’amministrazione scolastica tratta dati personali del dipendente o di terzi. Questo significa che le motivazioni alla base della richiesta potrebbero coinvolgere informazioni sensibili, che devono essere gestite con particolare attenzione e nel rispetto della normativa sulla privacy.
Implicazioni della Sentenza
La pronuncia della Cassazione rappresenta un punto di riferimento importante per i dirigenti scolastici, che sono chiamati a valutare con attenzione le richieste di permesso e a considerare il loro impatto sull’organizzazione del servizio scolastico. Allo stesso tempo, i docenti devono essere consapevoli che le loro richieste saranno soggette a una valutazione e che il diritto al permesso non è sempre garantito, ma va giustificato da motivazioni adeguate.