Lezioni da 45 minuti, Proposta al Ministro Valditara
Sperimentare una nuova organizzazione del tempo scuola senza ridurre il monte ore
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) propone al Ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, l’apertura di un confronto tecnico-istituzionale sulla possibilità di sperimentare moduli didattici di 45 minuti, nell’ambito dell’autonomia scolastica e nel pieno rispetto dei quadri orari ordinamentali, degli obblighi contrattuali del personale e degli equilibri di finanza pubblica. La proposta necessita di una precisazione preliminare: il CNDDU non propone di sostituire automaticamente ogni attuale ora di lezione con una lezione di 45 minuti, mantenendo invariato il numero delle unità settimanali. Una simile operazione determinerebbe una riduzione del tempo di insegnamento e non rappresenta il modello sottoposto all’attenzione del Ministero. L’ipotesi è diversa: assumere il monte ore annuale previsto dall’ordinamento come quantità da salvaguardare integralmente e verificare se, nell’ambito di tale monte ore, sia possibile organizzare l’attività didattica attraverso moduli temporali più flessibili. Il quadro normativo offre già alcuni strumenti in questa direzione. L’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 riconosce alle istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica, la possibilità di regolare i tempi dell’insegnamento secondo il tipo di studi e i ritmi di apprendimento degli alunni. Tra le forme di flessibilità sono previste l’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline e la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria, con utilizzazione degli spazi orari residui nell’ambito del curricolo. Lo stesso impianto dell’autonomia scolastica consente il superamento dei vincoli relativi all’unità oraria della lezione, ma fa salvi i giorni di attività didattica previsti a livello nazionale e i complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti. Sul versante contrattuale, l’art. 43, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce inoltre che, al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate per cause di forza maggiore estranee alla didattica, qualsiasi riduzione della durata dell’unità oraria comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. Il comma 9 contempla altresì, nei limiti degli ordinamenti vigenti, forme di articolazione flessibile e plurisettimanale dell’orario di insegnamento. È all’interno di questo perimetro che il CNDDU propone di costruire una sperimentazione. Una simulazione concreta: partire dal monte ore annuale, non dal numero delle “ore” Per rendere concretamente comprensibile il modello, si può assumere esclusivamente a titolo esemplificativo un percorso scolastico per il quale l’ordinamento stabilisca 990 ore annuali. Il dato giuridicamente rilevante da preservare sarebbe, in questa ipotesi, l’intero monte ore di 990 ore, corrispondente a 59.400 minuti di attività didattica. Una sperimentazione fondata su moduli di 45 minuti non potrebbe quindi limitarsi a ridurre di quindici minuti ciascuna delle tradizionali unità orarie. Dovrebbe invece programmare l’intero monte temporale annuale, garantendo che agli studenti siano comunque erogati tutti i 59.400 minuti previsti. Sul piano esclusivamente organizzativo: 59.400 minuti ÷ 45 minuti = 1.320 moduli annuali. Ciò significa che il parametro di riferimento non sarebbe “un’ora diventa 45 minuti”, ma: monte ore ordinamentale annuale invariato = diversa articolazione delle unità didattiche. I 1.320 moduli rappresentano, in questa simulazione, una mera unità di programmazione temporale. Non dovrebbero necessariamente tradursi in 1.320 lezioni autonome. La scuola potrebbe, nell’ambito di una sperimentazione autorizzata e della propria programmazione, aggregare i moduli secondo le esigenze didattiche: un modulo di 45 minuti per determinate attività; due moduli consecutivi, pari a 90 minuti, per laboratori, esercitazioni o approfondimenti; ulteriori aggregazioni per attività interdisciplinari, recupero, consolidamento, orientamento o progetti. Il punto centrale è che, al termine dell’anno scolastico, il monte ore obbligatorio previsto dall’ordinamento dovrebbe risultare integralmente assicurato. La simulazione non modifica i quadri orari nazionali, non attribuisce alle scuole poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento e non presuppone alcuna automatica trasformazione dell’orario di lavoro dei docenti. Individua semplicemente un possibile criterio tecnico da sottoporre alla valutazione del Ministero. Un secondo vincolo: l’orario dei docenti resta distinto dal monte ore degli studenti Il CNDDU ritiene particolarmente importante evitare la sovrapposizione tra tempo di istruzione degli studenti e obbligo di servizio del personale docente. La riorganizzazione in moduli di 45 minuti non può comportare automaticamente una corrispondente rideterminazione dell’orario contrattuale degli insegnanti. Gli obblighi di servizio continuerebbero a essere regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le modalità attraverso le quali tali obblighi possano essere compatibilmente articolati all’interno di un eventuale modello modulare dovrebbero essere preventivamente definite nelle competenti sedi istituzionali e contrattuali. Ne consegue che il CNDDU non propone l’equazione “18 ore contrattuali = 24 lezioni da 45 minuti” come nuova regola dell’orario docente. Quella equivalenza è soltanto matematica e non può essere trasformata, senza un adeguato fondamento normativo e contrattuale, in una nuova disciplina della prestazione lavorativa. La distinzione è essenziale: il monte ore degli studenti appartiene alla disciplina ordinamentale dell’offerta formativa; l’orario di servizio dei docenti appartiene anche alla disciplina del rapporto di lavoro. Una sperimentazione seria deve garantire entrambi senza confonderli. Sostenibilità economica e organici: nessun automatismo Anche sotto il profilo economico il CNDDU propone un criterio prudenziale. La mera diversa articolazione del medesimo monte ore non determina automaticamente nuovi posti di lavoro e non può, pertanto, essere presentata come un meccanismo che produce di per sé una riduzione del precariato. Un eventuale effetto occupazionale potrebbe emergere soltanto qualora la sperimentazione evidenziasse fabbisogni aggiuntivi connessi ad attività strutturali di recupero, potenziamento, inclusione, orientamento, alfabetizzazione linguistica e contrasto alla dispersione. In tale eventualità sarebbe necessario distinguere con precisione ciò che può essere realizzato mediante le risorse professionali esistenti da ciò che richiederebbe un incremento degli organici. Ogni eventuale maggiore onere dovrebbe essere preventivamente quantificato e accompagnato dalla relativa copertura finanziaria secondo i principi costituzionali e le norme di contabilità pubblica. La riorganizzazione del tempo scuola non deve quindi generare né risparmi fittizi né costi occulti. Il riferimento alla Corte dei conti deve essere interpretato nella medesima prospettiva. La certificazione resa nel 2000 nell’ambito della relativa sequenza contrattuale non costituisce una generale autorizzazione alle lezioni di 45 minuti. Il dato istituzionalmente rilevante riguarda, piuttosto, la necessità che le soluzioni aventi conseguenze finanziarie siano accompagnate da una corretta quantificazione dei costi e da una verifica della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. La proposta: sperimentazione, monitoraggio e verifica dei risultati Il CNDDU propone pertanto al Ministro Valditara l’istituzione di un Tavolo tecnico nazionale sul tempo didattico, incaricato di definire preventivamente il perimetro giuridico, contrattuale, organizzativo ed economico-finanziario di una possibile sperimentazione. Il modello potrebbe essere testato inizialmente in un numero limitato e rappresentativo di istituzioni scolastiche, senza modificare il monte ore ordinamentale e previa definizione delle modalità di contabilizzazione e documentazione del tempo effettivamente erogato agli studenti. La sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da indicatori verificabili relativi agli apprendimenti, alla partecipazione, all’inclusione, alla dispersione, al recupero delle difficoltà, al benessere scolastico e all’impatto organizzativo ed economico. Il CNDDU ritiene infatti che non debba essere assunto come dato preventivamente dimostrato che una lezione di 45 minuti produca necessariamente una maggiore capacità di attenzione. È precisamente questo uno degli aspetti che una sperimentazione rigorosa dovrebbe misurare. «La nostra proposta – dichiara il presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento – non consiste nel sottrarre quindici minuti a ogni ora di scuola. Consiste nel chiedere se il tempo dell’istruzione possa essere organizzato in modo diverso, mantenendo integralmente ciò che lo Stato deve garantire agli studenti. Il principio è semplice: nessuna riduzione del monte ore ordinamentale, nessuna riduzione implicita degli obblighi del personale, nessun costo non quantificato. La modularità dei 45 minuti può diventare interessante soltanto se consente di costruire una scuola più flessibile, nella quale una parte maggiore del tempo possa essere destinata anche a laboratorio, recupero, inclusione, orientamento e consolidamento degli apprendimenti. Per questo non chiediamo una generalizzazione immediata. Chiediamo al Ministro Valditara di verificare tecnicamente il modello, sperimentarlo su scala controllata, misurarne gli effetti e renderne pubblici i risultati. Una riforma del tempo scuola deve essere pedagogicamente utile, giuridicamente legittima ed economicamente sostenibile. Se manca anche una sola di queste condizioni, non è una buona riforma». Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU