Mobilità a scuola. Il tempo passato lontano da casa non crea alcun diritto al rientro

Un dirigente scolastico chiede il rientro dopo sette anni fuori regione. Il Tribunale di Potenza dice no all'urgenza: se hai accettato quelle condizioni, il tempo passato non crea alcun diritto

13 agosto 2026 19:44
Mobilità a scuola. Il tempo passato lontano da casa non crea alcun diritto al rientro -
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Ricordate il piano di assunzioni straordinario della Buona Scuola di Renzi? Era il 2015, in Italia c’erano circa centoventimila supplenti nelle graduatorie ad esaurimento e del concorso del 2012, il governo annunciò che avrebbe risolto il problema assumendoli praticamente tutti.

Tra assunzioni programmate per il turn over e assunzioni straordinarie, alla fine entrarono in ruolo appena centomila docenti, gli altri preferirono rimanere supplenti in attesa in attesa dell’assunzione ordinaria negli anni successivi, consapevoli che per alcune classi di concorso e province non sarebbe mai arrivata.

Il principale motivo del flop? I precari storici, abituati a rincorrere posti anche a distanze notevoli, capirono che il meccanismo proposto prevedeva la possibilità di entrare in ruolo a centinaia di chilometri da casa con speranze per il riavvicinamento pari a zero (come poi è effettivamente stato per tanti di quelli che accettarono di partecipare).

Dieci anni dopo la supplentite non è stata sconfitta, il numero di supplenze assegnate ogni anno è aumentato, a rivendicare il diritto a lavorare vicino casa dopo essere stati assunti a centinaia di chilometri di distanza stavolta ci sono i dirigenti scolastici.

Per loro il discrimine è stato il concorso del 2017 per il quale le assunzioni sono state effettuate su base nazionale, con gli effetti descritti dal comitato dei dirigenti scolastici fuori regione nel loro libro bianco di cui ho già parlato qui.

Il ragionamento di entrambi è stato ed è lo stesso, dopo alcuni anni di ‘gavetta’ lontano, il rientro in una sede di lavoro vicina è da considerarsi un vero e proprio diritto.

Ma è davvero così?

Una risposta è arrivata l’11 di agosto dal Tribunale di Potenza. Il caso specifico riguarda un dirigente scolastico in ruolo e in servizio in Basilicata da oramai sette anni che, vistosi rigettare la domanda di trasferimento per tornare nella regione dove abita con la famiglia, ha chiesto al giudice di intervenire con un provvedimento d’urgenza. Le sue motivazioni sono quelle comuni a chi è entrato in ruolo lontano da casa, figli piccoli, parenti bisognosi di assistenza, uno stato di salute precario. Tutti elementi che oggettivamente mal si conciliano con la distanza.

Sul piano umano, un quadro che non ha bisogno di essere argomentato. Sul piano giuridico il giudice del lavoro ha detto di no, e lo ha fatto con una motivazione che aiuta ad inquadrare meglio il fenomeno del servizio forzato lontano da casa.

L’ordinanza di rigetto è dell'11 agosto 2026 (R.G. n. 1802-1/2026) e va precisato che per il momento riguarda solo il cautelare, non il merito della causa intentata, che verrà discussa secondo i tempi ordinari della giustizia.

Ma la ragione del rigetto dice molto sulla questione, perché non è che il giudice nella sua ordinanza neghi l'esistenza del disagio, nega che quel disagio sia, per usare la sua espressione, “attuale”. Per usare un linguaggio più comune, nega che quel disagio sia una novità per il ricorrente. Il giudice ha spiegato che dal momento in cui è stato accettato il ruolo fuori regione a questo momento, non è cambiato niente. Non c'è nulla di nuovo da scongiurare. C'è solo la richiesta che un'amministrazione ponga rimedio, con urgenza, a una situazione che l'interessato stesso ha conosciuto e accettato nel momento in cui ha deciso di sostenere il concorso che ha poi vinto.

E proprio qui, quello che dice il giudice tocca un nervo che va oltre il caso specifico e riguarda l'intera platea dei fuori regione della scuola, dirigenti e docenti che siano.

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