Mobilità docenti: il Tribunale del Lavoro di Avellino ha dichiarato l’illegittimità dell’assegnazione d’ufficio di una cattedra oraria esterna frammentata su tre comuni
a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, accogliendo il ricorso patrocinato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di mobilità d’ufficio con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, aveva assegnato a una docente di ruolo una cattedra oraria esterna frammentata su tre comuni distinti, anziché la cattedra integra di diciotto ore alla quale ella aveva legittimamente aspirato.
I fatti di causa
La controversia trae origine dalla vicenda professionale di una docente di ruolo, titolare di contratto a tempo indeterminato dal 2015 per la classe di concorso di Conversazione in Lingua Tedesca. Nella primavera del 2025, l’istituto scolastico di appartenenza le comunicava la sopravvenuta posizione di soprannumero per l’anno scolastico 2025/2026. In tale occasione la lavoratrice presentava ritualmente domanda di mobilità condizionata, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale del comparto scuola, indicando come prima preferenza un Liceo della provincia di Avellino, presso il quale era di comune conoscenza nell’ambiente scolastico locale che si sarebbe resa disponibile, per imminente quiescenza della titolare, una cattedra integra della medesima classe di concorso.
Tuttavia, all’esito della procedura, l’Amministrazione non le assegnava la cattedra integra cui ella aspirava, bensì una cattedra oraria esterna frammentata su tre comuni distinti e geograficamente distanti della provincia irpina. Tale dispersione era determinata da un ritardo dell’istituto di destinazione nella comunicazione formale del pensionamento della docente uscente, con la conseguenza che il posto vacante non risultava registrato nel sistema informativo SIDI al momento dell’avvio della procedura di trasferimento del personale soprannumerario per la provincia.
La tesi giuridica dello Studio
Lo Studio Legale Esposito-Santonicola, esaminata la vicenda nei suoi termini documentali, articolava nel ricorso introduttivo una pluralità di censure. In primo luogo, è stato dedotto che le controversie relative alla mobilità del personale docente di ruolo, in quanto attinenti a rapporto di lavoro contrattualizzato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, con il rito speciale di cui agli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile, e con doppio petitum tipico costituito dall’accertamento dell’illegittimità del provvedimento datoriale e dall’accertamento del diritto soggettivo del lavoratore alla collocazione corretta.
Sotto altro profilo, è stato dedotto che le disfunzioni endoamministrative, quali la tardiva registrazione di un pensionamento nel sistema informativo SIDI, non possono essere riversate a danno del docente che, in possesso dei requisiti contrattualmente richiesti, abbia ritualmente formulato la propria istanza di mobilità. La posizione del lavoratore, in tali contesti, non rappresenta una mera aspirazione di fatto, bensì costituisce diritto soggettivo – tutelabile in sede giurisdizionale – alla corretta applicazione delle regole dettate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità.
In terzo luogo, è stato dedotto che la frammentazione di una cattedra integra in cattedra oraria esterna, distribuita su comuni diversi, possa ritenersi una misura organizzativa legittima soltanto in presenza di effettiva carenza di posti unitari disponibili, non quando — come nel caso di specie — la disponibilità della cattedra integra risulti da elementi esterni alla procedura formale come dato considerato pacifico e incontrovertibile.
Sul piano squisitamente processuale, lo Studio richiamava il principio di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova che governa il rito del lavoro.
Le conclusioni del Giudicante
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Avellino, dottoressa Monica d'Agostino, ha accolto il ricorso. Dopo aver richiamato in apertura il principio di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, il Giudicante ha rilevato come l’Amministrazione resistente non avesse in alcun modo specificamente contestato le deduzioni fattuali della ricorrente: né era stata revocata in dubbio la circostanza che la docente fosse l’unica titolare di contratto a tempo indeterminato in servizio per quella classe di concorso nella graduatoria provinciale di riferimento; né era stato negato che presso l’istituto di destinazione sussistesse, per l’anno scolastico 2025/2026, un posto vacante in organico che, in difetto del comprovato ritardo nelle comunicazioni dei pensionamenti, sarebbe spettato alla ricorrente.
A tali considerazioni il Giudicante ha aggiunto il rilievo per cui la stessa parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza della vacanza in organico, nel momento in cui aveva dichiarato di aver successivamente assegnato proprio alla ricorrente, in via di utilizzazione provvisoria sino al termine dell’anno scolastico, la cattedra dalla medesima richiesta. Tale ammissione è stata valorizzata dal Giudice come elemento di prova ulteriore.
In esito a tali coordinate argomentative, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di mobilità d’ufficio per l’anno scolastico 2025/2026, ha accertato il diritto soggettivo della docente all’assegnazione, in via di titolarità definitiva, della cattedra di Conversazione in Lingua Tedesca presso l’istituto di destinazione originariamente richiesto, ed ha conseguentemente condannato le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli atti consequenziali necessari alla rettifica dei movimenti e all’assegnazione della docente sulla predetta cattedra.
Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, la decisione valorizza il principio di non contestazione quale elemento centrale del giudizio del lavoro. Inoltre, i ritardi e le disfunzioni endoamministrative — quali, nel caso di specie, la tardiva comunicazione di un pensionamento al sistema SIDI — non possono essere riversati sulla posizione del docente che, in possesso dei requisiti contrattualmente richiesti, abbia ritualmente formulato la propria istanza di mobilità. Né il rimedio dell’utilizzazione provvisoria, frequentemente offerto ex post dall’Amministrazione, può ritenersi idoneo a soddisfare la pretesa del docente: l’utilizzazione, per definizione, ha natura precaria e annuale, e dunque non equivale né può equivalere all’assegnazione in titolarità definitiva della sede, la quale soltanto garantisce al docente la stabilità del rapporto di lavoro nella sede prescelta e dovuta.
I docenti di ruolo del comparto scuola che si trovino in situazioni analoghe — segnatamente coloro che, all'esito di una procedura di mobilità ordinaria o per soprannumero, abbiano ricevuto un’assegnazione d’ufficio ritenuta incongrua per effetto di possibili ritardi nelle comunicazioni amministrative o di disallineamenti del sistema informativo SIDI rispetto all’organico effettivo — possono rivolgersi allo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione preliminare della propria posizione, contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata.