Pillole di CCNL ATA, ecco i permessi che spettano: attenzione a ruolo e supplenza
Il personale ATA deve conoscere i propri diritti
Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici ogni giorno garantiscono il funzionamento delle scuole, ma quando arriva il momento di chiedere un permesso troppo spesso ci si trova davanti a interpretazioni diverse, informazioni incomplete o, peggio ancora, alla convinzione che "per gli ATA è sempre così".
Non è così!
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce infatti regole precise e, soprattutto, introduce una differenza importante tra personale ATA a tempo indeterminato e personale ATA a tempo determinato.
ATA DI RUOLO: 18 ORE RETRIBUITE
Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito per anno scolastico per motivi personali o familiari.
La motivazione può essere documentata anche mediante autocertificazione e non come molte scuole ingiustamente impongono tramite obbligatorietà di documentare l’assenza.
Le 18 ore:
✅ sono retribuite;
✅ non riducono le ferie;
✅ sono valide ai fini dell'anzianità di servizio;
✅ possono essere utilizzate anche per l'intera giornata;
✅ non possono essere richieste per frazioni inferiori a un'ora.
Se il permesso viene utilizzato per un'intera giornata, il CCNL stabilisce che vengano conteggiate 6 ore dal monte disponibile.
SUPPLENTI: UNA DIFFERENZA FONDAMENTALE
Per il personale ATA assunto a tempo determinato fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno, il CCNL riconosce 3 giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari. Anche questi motivi possono essere documentati mediante autocertificazione.
E c'è un aspetto particolarmente importante:
Per il personale ATA i tre giorni possono essere fruiti anche ad ore, secondo le modalità previste dall'articolo 67 del CCNL
Questa previsione rappresenta una tutela importante per migliaia di lavoratori precari della scuola.
ATTENZIONE ALLE SUPPLENZE BREVI
Non tutti i contratti a tempo determinato sono uguali.
Il CCNL distingue il personale assunto fino al 30 giugno o 31 agosto da quello con un contratto di durata diversa. Per chi ha una supplenza diversa da quelle indicate sopra, l'articolo 70 prevede una disciplina differente: tra le altre cose, possono spettare permessi non retribuiti fino a un massimo di sei giorni all'anno scolastico per motivi personali o familiari.
Quindi attenzione: non è corretto dire semplicemente "sono supplente, quindi ho tre giorni retribuiti". Bisogna guardare la durata e la tipologia del contratto.
VISITE MEDICHE: ALTRE 18 ORE
Il personale ATA (tutto) dispone inoltre di uno specifico istituto per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Il CCNL riconosce fino a 18 ore per anno scolastico, utilizzabili sia giornalmente sia ad ore. Queste ore comprendono anche i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro e non riducono le ferie.
Quindi non bisogna confondere: 18 ore per motivi personali/familiari con le 18 ore per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Sono due istituti differenti.
LEGGE 104: 3 GIORNI AL MESE
Altro capitolo è quello relativo alla Legge 104/1992. Quando sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, il personale ATA può usufruire di 3 giorni di permesso al mese.
Il CCNL consente anche la fruizione ad ore, entro il limite di 18 ore mensili. Anche qui, quindi, non bisogna confondere i permessi 104 con le 18 ore annuali per motivi personali. Sono istituti diversi.
CONCORSI ED ESAMI
Il personale ATA a tempo indeterminato ha inoltre una specifica disciplina per la partecipazione a concorsi ed esami. Per i lavoratori a tempo determinato sono previsti, in particolare, permessi non retribuiti fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi gli eventuali giorni necessari per il viaggio, secondo quanto previsto dal CCNL.
Essere precari non significa essere lavoratori di serie B, anche il personale ATA a tempo determinato ha diritti che devono essere conosciuti e correttamente applicati, allo stesso tempo, bisogna evitare l'errore opposto: non tutti i supplenti hanno automaticamente gli stessi permessi.