Pillole di CCNL: Dichiarazione dei servizi del personale scolastico a tempo indeterminato
Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione dei seguenti servizi
a cura di Fania Gerardo
I lavoratori della scuola neo-assunti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune “dichiarazioni di rito”, tra di essi vi è la Dichiarazione dei servizi.
La “Dichiarazione dei servizi” è prevista dall’articolo 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 che prevede che “Il dipendente statale all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario”.
Dalla norma quindi emerge che quando un dipendente pubblico viene assunto con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi.
La presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura su POLIS Istanze online.
Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione dei seguenti servizi:
• periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
• periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ATA;
• periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
• periodi lavorativi prestati presso le università;
• periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
• periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.
“L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo”.
E’ opportuno chiarire che non vi è alcun obbligo da parte del personale con contratto a tempo determinato compilare l’istanza relativa alla Dichiarazione dei servizi fino ad avvenuta conferma in ruolo.
La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e prova.
La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, in questo 2025 la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei servizi era fissata al 30 settembre.
La mancata presentazione della domanda nel suddetto periodo, fa slittare la ricostruzione di carriera all’anno scolastico successivo.
La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi svolti precedentemente all’assunzione, per ottenere il riconoscimentodell’anzianità ai fini della collocazione nella fascia stipendiale (gradone) spettante.