PILLOLE DI CCNL - Personale ATA
Personale ATA, tre giorni di permesso per motivi personali e familiari: quando spettano, come richiederli e quando sono retribuiti
Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici possono assentarsi dal servizio per esigenze personali o familiari, con regole che cambiano in base al tipo di contratto.
Non sempre è semplice conciliare il lavoro nella scuola con le esigenze della propria famiglia, gli impegni personali o situazioni impreviste. Per questo il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca riconosce al personale ATA delle apposite possibilità di assentarsi dal servizio per motivi personali o familiari. Uno degli istituti più importanti è quello dei tre giorni di permesso retribuito, che consente ai lavoratori di affrontare necessità personali senza subire una decurtazione dello stipendio, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa contrattuale.
Vediamo chi ne ha diritto, come presentare la domanda e quali differenze esistono tra personale di ruolo e supplenti.
Personale ATA a tempo indeterminato: tre giorni retribuiti
Il personale ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari per ciascun anno scolastico. Il riferimento contrattuale è l’articolo 15, comma 2, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli aspetti non sostituiti dai successivi contratti collettivi.
I permessi possono essere richiesti per esigenze personali o familiari, purché motivate e documentate, anche mediante autocertificazione del lavoratore richiedente.
Non esiste un elenco tassativo di tutte le situazioni ammesse: possono rientrare, a seconda delle circostanze, necessità familiari, appuntamenti o adempimenti personali che richiedano l’assenza dal servizio.
I tre giorni sono retribuiti e non devono essere confusi con le ferie o con altri istituti contrattuali.
Come si presenta la domanda?
Il dipendente deve inoltrare una richiesta al dirigente scolastico, utilizzando la procedura prevista dalla propria istituzione scolastica: modulo cartaceo, applicativo informatico o altra modalità ufficiale.
È opportuno presentare la domanda con congruo anticipo, quando la necessità è programmabile, indicando:
- la data o le date per cui si richiede il permesso;
- il motivo personale o familiare;
- la documentazione utile oppure un’autocertificazione, quando ammessa.
In caso di necessità improvvise, è consigliabile informare tempestivamente la scuola e seguire le procedure previste.
Personale ATA a tempo determinato: i tre giorni sono retribuiti?
Dal 19 gennaio 2024 è stata introdotta un’importante novità contrattuale, che ha esteso il diritto ai tre giorni di permesso retribuito anche a una parte del personale supplente.
L’articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 riconosce infatti il beneficio al personale ATA assunto con contratto:
- fino al 31 agosto, per l’intero anno scolastico;
- fino al 30 giugno, fino al termine delle attività didattiche.
Per questi lavoratori i tre giorni sono retribuiti e devono essere richiesti e documentati secondo le regole contrattuali. L’ARAN ha chiarito che il diritto spetta anche a chi aveva già utilizzato, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, permessi non retribuiti per motivi personali o familiari.
Il diritto non è quindi riservato esclusivamente al personale di ruolo: anche i supplenti annuali e quelli fino al termine delle attività didattiche possono beneficiare di questa tutela.
Supplenze brevi e saltuarie: attenzione alla differenza
La situazione è diversa per il personale ATA assunto con un contratto a tempo determinato che non arriva al 30 giugno o al 31 agosto, per questi lavoratori non è previsto, in base alla disciplina contrattuale citata, lo stesso diritto ai tre giorni retribuiti. Rimane invece la possibilità di richiedere fino a sei giorni di permesso non retribuito nell’anno scolastico per i motivi personali o familiari previsti dalla disciplina contrattuale. È quindi fondamentale verificare la scadenza del proprio contratto prima di presentare la domanda, perché da questo elemento dipende il trattamento economico dell’assenza.
I permessi possono essere fruiti anche a ore?
Sì.
Per il personale ATA, i tre giorni riconosciuti ai supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto possono essere fruiti anche a ore, secondo le modalità previste dall’articolo 67 del CCNL 2019-2021.
Il dirigente scolastico può negare il permesso?
La richiesta deve essere valutata sulla base della disciplina contrattuale applicabile e della documentazione fornita. Per i permessi orari disciplinati dall’articolo 67, il contratto prevede espressamente la compatibilità con le esigenze di servizio. Per le richieste giornaliere occorre invece fare riferimento alle specifiche disposizioni applicabili, senza confondere i diversi istituti.
In caso di diniego, di richiesta di documentazione aggiuntiva o di interpretazioni difformi tra istituzioni scolastiche, il lavoratore può chiedere chiarimenti scritti alla segreteria e alla dirigenza e rivolgersi alla propria organizzazione sindacale per verificare la correttezza della procedura.
Tre giorni retribuiti: un diritto da conoscere
La disciplina dei permessi per motivi personali e familiari rappresenta uno strumento importante per tutelare la conciliazione tra lavoro e vita privata del personale ATA. La distinzione decisiva riguarda soprattutto la tipologia del contratto: il personale a tempo indeterminato dispone dei tre giorni retribuiti previsti dalla disciplina contrattuale; i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto hanno ottenuto lo stesso beneficio dal gennaio 2024; per le supplenze brevi resta invece il regime dei permessi non retribuiti previsto dal contratto. Conoscere queste differenze permette di presentare correttamente la domanda, evitare equivoci e tutelare i propri diritti.
Fonti contrattuali: CCNL Scuola 29 novembre 2007, articolo 15, comma 2; CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, articoli 35 e 67; orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024.