Pubblicazione online video da parte della scuola
Il caso conferma lo scenario nel quale muoversi

La lettura del provvedimento conferma alcuni aspetti, sui quali molto spesso ci siamo soffermati. Innanzitutto, il Garante non ha nulla da dire sulla la pubblicazione del video se rientra nelle finalità della scuola (didattiche, formative). Nel provvedimento il Garante, inoltre non sanziona la tipologia del video (ragazzi sempre in secondo piano). Si sofferma, invece,
sulla base giuridica del trattamento. Non esiste in Italia un tale riferimento.
Da qui la necessaria autorizzazione dei genitori alla pubblicazione, non ritenendo valida la decisione dell'Istituto di essersi mosso dopo il consenso del ragazzo che falsamente aveva dichiarato solo oralmente di aver compiuto 14 anni. (criticità della scuola). Si legge "In primo luogo si
rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne;
per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante. Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di
servizi della società dell’informazione."
Ne discende che la non applicazione di questo obbligo, rappresenta una violazione sulla protezione dei dati (articoli 5 e 6 del GDPR e articolo 2-ter del Codice Privacy)
Gianfranco Scialpi