Punteggio Militare ATA: Lo Studio Legale Esposito Santonicola Ottiene Piena Esecuzione dal TAR dopo l'Inerzia del Ministero
Il Ministero rischia di essere commissariato…
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
A seguito del riconoscimento pieno del “servizo militare non svolto in costanza di nomina” nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, con accoglimento cautelare del Consiglio di Stato, lo Studio Legale Esposito Santonicola si è visto costretto a tornare in aula, a tutela dell’assistito, per ottenere l'effettiva esecuzione della pronuncia, culminata in una nuova ordinanza del TAR Lazio che impone al Ministero dell'Istruzione di adempiere entro un termine perentorio “pena il commissariamento”.
L'Accoglimento in Consiglio di Stato: Piena Valorizzazione del Punteggio Militare
La vicenda trae origine dalla discriminazione operata, secondo la tesi del ricorso, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai danni del personale ATA che ha prestato servizio militare di leva obbligatorio non in costanza di rapporto di impiego. A tali dipendenti, infatti, veniva illegittimamente attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto per il servizio prestato durante un rapporto di lavoro.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola, con un'azione giudiziaria mirata, ha portato la questione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con l'ordinanza n. 07959/2024, ha accolto l'appello cautelare, riconoscendo la sussistenza di «apprezzabili elementi di fumus» e di un «periculum in mora» concreto, dato dal posizionamento deteriore nella graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio di diritto fondato sull’interpretazione di diverse norme di rango primario, che non possono essere derogate da provvedimenti ministeriali di rango inferiore:
Art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Istruzione): «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
Art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare): prevede che i periodi di servizio militare siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi civili presso enti pubblici.
Art. 52 della Costituzione: sancisce il principio secondo cui chi è chiamato a un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve subire pregiudizio.
L'Inerzia del Ministero e la Necessità dell'Ottemperanza
Nonostante l’autorevolezza del provvedimento reso dal Consiglio di Stato, opportunamente trasmesso alle istituzioni scolastiche di riferimento, è stata mantenuta una condotta di totale e ingiustificata inerzia, omettendosi di dare esecuzione alla pronucia giudiziaria. Tale inadempimento ha reso la decisione del Giudice Amministrativo priva di effetti concreti, costringendo lo Studio Legale Esposito Santonicola ad adire nuovamente le vie legali, con ogni opportuna riserva in merito a pretese risarcitorie volte a recuperare punteggi e spettanze economiche per incarichi che sarebbero stati assegnati con il maggior punteggio.
Orbene, per superare l'inerzia dell'Amministrazione, è stato necessario avviare un giudizio per l’esecuzione nelle forme dell’ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio, ai sensi degli artt. 59 e 112 del Codice del Processo Amministrativo. Questo strumento processuale si è tradotto in un sub‑procedimento volto a rendere effettiva la misura cautelare non spontaneamente eseguita dalla P.A., con poteri esecutivi e sostitutivi in capo al Giudice. Lo Studio ha quindi chiesto al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi alla decisione del Consiglio di Stato.
Il Risultato Finale: Il TAR Ordina l'Esecuzione e Nomina un Commissario
Con l'ordinanza del 18/12/2025, il TAR del Lazio (Sezione Quinta), Presidente dott. Riccardo Savoia, ha accolto in pieno il ricorso per l’ottemperanza, segnando il punto decisivo della vicenda. La decisione del Tribunale produce conseguenze immediate e concrete:
1. Ordine di Esecuzione: il TAR ha ordinato al Ministero dell'Istruzione di dare «piena, esatta e integrale esecuzione» all'ordinanza del Consiglio di Stato e, per l'effetto, ordinare alle preposte istituzioni scolastiche (nelle cui graduatorie A.T.A. l’istante risulta collocato, per i profili professionali di interesse) a provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ricalcolo del punteggio e alla conseguente rettifica della posizione “in ragione della piena valutazione del servizio militare anche se non svolto in costanza di nomina”.
2. Nomina del Commissario ad Acta: in caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha già nominato un Commissario ad acta (nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito) che si sostituirà all'Amministrazione per garantire l'esecuzione della sentenza.
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Tutto il personale docente e ATA che si trovi in una situazione analoga — ovvero il personale al quale non sia stato riconosciuto, o sia stato riconosciuto solo parzialmente, il punteggio per il servizio militare di leva (o per il servizio civile equiparato) prestato non in costanza di nomina — può ricevere informazioni mirate per valutare la più opportuna tutela legale.
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