“Scuola a prova di privacy” 2025. L’illustrazione dei principi per comprendere le scelte

"La scuola a prova di privacy" (2025) e i suoi principi. La loro presentazione aiuta a comprendere le scelte contenute nel vademecum

13 dicembre 2025 16:53
“Scuola a prova di privacy” 2025. L’illustrazione dei principi per comprendere le scelte -
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"La scuola a prova di privacy" (2025). Un diverso approccio

"La scuola a prova di privacy" (2025). La pubblicazione del nuovo vademecum è stata amplificata da molti articoli e contributi. Quasi tutti si sono limitati a riportare fedelmente quanto contenuto nel nuovo documento. Per facilitarne la comprensione e per stare nei canoni dell'articolo giornalistico sono stati riportati i passaggi più significativi. L'operazione ha l'indubbio merito di tenere aggiornati gli utenti sul nuovo documento, riducendo il rischio di una caduta dell'attenzione.

Noi scegliamo un approccio diverso. Ugualmente sintetico, ma con il merito di illuminare e quindi di dare significato alle scelte del vademecum, favorendo nel lettore anche un grado di autonomia nel comprendere la peculiarità delle situazioni che spesso sfuggono a documenti generali.

I criteri del GDPR che stanno dietro il vademecum

Quindi iniziamo scrivendo che l'intero vademecum fa riferimento ai principi enunciati dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 art. 5 (GDPR) e dal nuovo codice privacy (2018).

I criteri presenti maggiormente in " La scuola a prova di privacy" sono tre: liceità, limitazione dello scopo e minimizzazione.

Il primo richiede che la raccolta dei dati sia effettuata come nel caso delle scuole, da un'istituzione con profilo pubblico rivolto all'istruzione dei ragazzi (liceità). Da qui ne discende l'obbligo della scuola di informare l'utenza sulla finalità della raccolta e del trattamento, rimanendo fedele allo scopo per l'intero trattamento (limitazione dello scopo). Il principio spiega ad esempio il passaggio presente nel paragrafo alle iscrizioni. Le scuole "non possono richiedere informazioni personali non pertinenti rispetto alla finalità di iscrizione (ad es. lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori).

Il terzo principio, la minimizzazione, si collega per un verso alla liceità (raccolta essenziale dei dati), ma può essere inteso anche al loro alleggerimento di particolari, quando sono pubblici. Nel vademecum diversi sono gli esempi a quest'ultima parte: le comunicazioni scolastiche non destinate a specifici destinatari non devono contenere "dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di note e provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate"; il divieto di "pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità"; l'uso dei dati sintetici (paragrafo intelligenza artificiale)

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