SCUOLA – DL Pnrr 19/26, emendamenti Anief segnalati dai partiti politici
Ci sono assegnazioni provvisorie per genitori over 65, assunzioni idonei graduatorie concorsi, turn over totale posti Ata, deroghe dimensionamento nei casi di necessità
Ci sono diversi emendamenti chiesti da Anief in audizione tra quelli segnalati dai partiti politici per migliorare il decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19 contenente “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (2807)”: le modifiche riguardano la deroga sulla assegnazione provvisoria per genitori con oltre 65 anni di età (18.7), l’inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie dei concorsi PNRR (18.15), l’assunzione in ruolo sul 100% del personale ATA (18.27, 18.28, 18.29) con copertura totale del turn over, le limitazioni del dimensionamento nei casi di effettiva necessità (18.30).
“Come sindacato autonomo – sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – con questi emendamenti intendiamo innanzitutto permettere a tutto il personale immesso in ruolo, anche i neo assunti a tempo indeterminato, di chiedere l’assegnazione provvisoria per permettere il ricongiungimento ai genitori over 65. Come intendiamo permettere la stabilizzazione dell’intera platea di aspiranti docenti risultati idonei al termine dei concorsi indetti nel triennio del Pnrr. È tempo anche di assumere a tempo indeterminato attuando il turn over su tutti i posti liberi da titolare. Inoltre, abbiamo suggerito di chiedere di derogare al dimensionamento scolastico, quindi di mantenere in vita gli istituti scolastici, in tutti i casi in cui vi siano esigenze locali particolari sia difficoltà di raggiungimento degli stessi da parte degli alunni e del personale. Speriamo vivamente – conclude Pacifico – che le nostre richieste trovino accoglimento, sempre per il bene del nostro sistema scolastico e di chi lo vive quotidianamente”.
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI SEGNALATI ALL'ARTICOLO 18
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.»;
b) al comma 3-ter, ultimo periodo, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi.»;
Conseguentemente:
a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire la riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis.1. Le Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, e al liceo del made in Italy di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono aggiornate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.»;
3-ter. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma degli ITS Academy – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'articolo 11, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «da soggetti pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle Aree tecnologiche di riferimento. La concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2»;
3-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. Per i progetti ricompresi nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e nella Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, è consentito agli enti locali beneficiari di utilizzare, ove disponibili, le economie di progetto dei quadri economici già autorizzati, per l'acquisto di arredi didattici, a condizione che tali interventi non abbiano già beneficiato di risorse destinate alla medesima finalità.»;
b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui ai commi 5-quater o 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche non superiore a due, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 43.120,73 euro per l'anno 2027 e di 129.362,20 euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
18.7. Miele, Latini, Loizzo, Panizzut.
Inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis della lettera a) della parte consequenziale
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Prioritariamente rispetto all'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: «e terzo» sono soppresse;
c) al primo periodo, le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
d) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento.»
18.15. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 26-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028».
18.20. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni e, al quarto periodo, sopprimere le parole: nelle regioni di cui al terzo periodo;
b) al comma 5, sopprimere le parole: delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo;
c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 50 milioni.
18.25. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafe', Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.28. Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, sono destinati alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4. Per il medesimo anno scolastico, le relative assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla legislazione vigente, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la copertura dei medesimi posti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,»
b) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».
18.30. Ghirra, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Istituzione scuola di alta formazione per il turismo e l'innovazione digitale)
1. Al fine di rafforzare e dare continuità agli interventi strategici avviati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento al Tourism Digital Hub (TDH) e alle politiche di innovazione, digitalizzazione e qualificazione del settore turistico nazionale e di qualificazione del capitale umano, e in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026 adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale denominata «Scuola di Alta Formazione per il Turismo e l'Innovazione Digitale», a carattere residenziale e con sede nel territorio italiano.
2. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del turismo, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Con il decreto di cui al secondo comma, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico, con riferimento ai settori del turismo, relativamente all'innovazione digitale, alla sostenibilità e ai servizi ad alta intensità tecnologica.
4. Alla promozione e allo sviluppo della Scuola partecipano soggetti pubblici e privati, dotati di documentata esperienza pluriennale nel campo universitario, della ricerca, dell'innovazione, del turismo, della trasformazione digitale ovvero della gestione di ecosistemi territoriali complessi, i quali presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca secondo le modalità definite nelle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Alla Scuola si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
18.01. Caramanna.