Servizio nei Licei Musicali e Graduatorie Interne di Istituto: Punteggio Pieno o Dimezzato?
L'AVVOCATO RISPONDE: A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Quesito – Consulenza informativa
«Sono un docente di strumento musicale, titolare di cattedra in un Liceo Musicale per la classe di concorso A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado). Prima dell'istituzione di questa specifica classe di concorso, avvenuta con il D.P.R. 19/2016, ho prestato servizio per due anni scolastici presso il medesimo Liceo Musicale, in virtù di un provvedimento di "utilizzazione". Formalmente, in quegli anni, ero titolare sulla classe di concorso A077 (insegnamento riconducibile alla futura A‑55).
Ora, in sede di aggiornamento delle graduatorie interne d'istituto, l'Amministrazione scolastica ha valutato quel biennio di servizio come "prestato in altro ruolo", attribuendomi un punteggio dimezzato (3 punti invece di 6 per ogni anno) e negandomi il riconoscimento della continuità didattica. Ritengo tale valutazione illegittima, poiché il servizio è stato svolto ininterrottamente nello stesso istituto e sulla stessa tipologia di insegnamento, che oggi appartiene alla classe A-55, dunque nel medesimo ruolo. È impugnabile l'interpretazione dell'Amministrazione?
Risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santo Nicola
Gentile Docente,
la questione da Lei sollevata tira in ballo la condizione soggettiva di numerosi docenti di strumento musicale che hanno garantito il funzionamento dei Licei Musicali fin dalla loro istituzione, non rappresentando un caso isolato.
Orbene, i Licei Musicali sono stati istituiti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (pubblicato in G.U. n. 137 del 15 giugno 2010), ma le relative classi di concorso di II grado (tra cui la A-55) sono state formalmente create solo con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 (pubblicato in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2016). Per garantire la continuità didattica in questo periodo di transizione, il Ministero ha fatto ricorso allo strumento delle "utilizzazioni", disciplinato dall'art. 6-bis del CCNI sulla mobilità, consentendo ai docenti titolari sulle classi A031, A032 e A077, in possesso dei titoli specifici, di insegnare nei nuovi licei.
Il punto rilevante della Sua vicenda risiede nella corretta qualificazione del servizio prestato in utilizzazione. L'Amministrazione lo declassa a "servizio non specifico", ma tale visione è giudizialmente impugnabile, sul piano giuridico non condivisibile, per diverse ragioni:
1. Continuità Sostanziale dell'Insegnamento. Lei ha svolto un servizio che, nella sostanza, corrisponde perfettamente a quello della classe di concorso A-55, pur essendo formalmente titolare su A077 (in un periodo in cui la A‑55 non era stata ancora istituita). L'insegnamento era quello di strumento musicale in un istituto di secondo grado, svolto in utilizzazione nel liceo musicale.
2. Chiarimenti Ministeriali. Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito che, per le classi di concorso A‑53, A‑55, A‑63 e A‑64 istituite con il D.P.R. 19/2016, il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi A031, A032 e A077, nelle corrispondenti discipline dei licei musicali di cui all’allegato E del D.P.R. 89/2010, è valutabile come servizio specifico ai fini delle nuove classi di concorso (FAQ MIM/MIUR su concorso docenti e GPS, in particolare FAQ pubblicata sul portale ministeriale e richiamata dalla nota MIUR n. 25196 del 1° giugno 2017). Questo orientamento esprime, nella sostanza, un principio di carattere generale: il servizio è specifico perché specifico era l'insegnamento impartito, a prescindere dal codice formale della classe di concorso di titolarità in quel momento. L’elemento determinante per la “specificità” è rappresentato dal fatto che il servizio sia stato prestato proprio sulle discipline dei licei musicali.
3. Sia la prassi amministrativa ministeriale, sia taluni interventi applicativi (FAQ MIUR sul concorso 2018 e successive istruzioni su GPS) hanno consolidato il principio secondo cui il servizio prestato nei licei musicali dai docenti delle ex classi A031, A032 e A077, sulle discipline di cui all’allegato E del D.P.R. 89/2010, costituisce servizio specifico per le nuove classi di concorso A‑53, A‑55, A‑63, A‑64, pienamente valutabile. L’interpretazione accolta dall’istituzione scolastica – che degrada tale servizio a non specifico, con dimezzamento del punteggio e perdita della continuità – si pone dunque in contrasto con questo orientamento ministeriale, determinando un’evidente disparità di trattamento rispetto ai colleghi cui il medesimo servizio è correttamente riconosciuto e traducendosi in una penalizzazione nella graduatoria interna e nelle successive procedure di mobilità.
Alla luce di tali considerazioni, il diniego opposto dalla Dirigenza scolastica e la conseguente decurtazione del punteggio nella graduatoria interna d’istituto sono ritenuti passibili di impugnazione, al fine di domandare il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di servizio di ruolo prestato in utilizzazione nel liceo musicale, nonché del connesso punteggio di continuità di servizio secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al CCNI sulla mobilità.
Per una valutazione puntuale delle singole posizioni – con particolare riferimento alla corretta attribuzione del punteggio nelle graduatorie interne d’istituto e al riconoscimento della continuità di servizio nei licei musicali – gli interessati potranno trasmettere allo Studio Legale Esposito Santonicola la documentazione rilevante (provvedimenti di utilizzazione, contratti, decreti, graduatorie, eventuali dinieghi del Dirigente, dichiarazioni di servizio). A tal fine è possibile inviare un messaggio, scritto o vocale, tramite WhatsApp al servizio di consulenza, al numero 3661828489.