Supplenze ATA a orario intero: il collaboratore scolastico può chiedere il part-time?
Il supplente ATA non ha diritto al part-time: la riduzione oraria dipende dal DS e le ore residue restano in gestione alla scuola.

Il CCNL Scuola 2006/2009, all’articolo 58, e il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, agli articoli 72 e 73, disciplinano la trasformazione del rapporto in part-time con riferimento al personale a tempo indeterminato, per il quale la richiesta è un vero e proprio diritto soggettivo. Per i supplenti, invece, non esiste una previsione che attribuisca la possibilità di ridurre unilateralmente l’orario. La normativa generale sul lavoro a tempo parziale, contenuta nel decreto legislativo 81/2015, ammette la stipula di contratti part-time anche a tempo determinato, ma ciò avviene al momento della firma o con un successivo accordo fra le parti. Inoltre, il DM 430/2000 che regola le supplenze ATA stabilisce che i contratti vengono conferiti per l’orario intero o su spezzoni già determinati, senza che il supplente possa ridurli dopo l’accettazione.