Titoli di sostegno conseguiti all'estero: la Corte di Giustizia UE conferma l'obbligo di valutazione comparativa

Nessun Automatismo, Nessun Diniego Aprioristico

A cura di Diego Palma Diego Palma
02 dicembre 2025 10:12
Titoli di sostegno conseguiti all'estero: la Corte di Giustizia UE conferma l'obbligo di valutazione comparativa -
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A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24) ha sollevato interrogativi sulla validità dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Lo Studio Legale Esposito Santonicola, attraverso un'analisi sinergica della pronuncia europea e della giurisprudenza amministrativa, chiarisce il perimetro e le conseguenze operative di tale decisione, evidenziando che l'obbligo di una valutazione comparativa effettiva sulla sostanza del percorso formativo rimane un baluardo ineludibile per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

Il contesto della pronuncia europea

La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nell'ambito di due controversie riguardanti cittadini italiani che avevano conseguito in Spagna il titolo denominato "Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", rilasciato dall'Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia. Il Ministero italiano aveva respinto le istanze di riconoscimento sostenendo che tale titolo, essendo un "titolo proprio" dell'università e non un titolo ufficiale riconosciuto dallo Stato spagnolo, non potesse essere considerato valido ai fini dell'insegnamento di sostegno in Italia.

La Corte (Ottava Sezione), pur riconoscendo che i ricorrenti rientravano nell'ambito di applicazione degli Articoli 45 o 49 TFUE (Libera circolazione), ha dichiarato che tali articoli non impongono allo Stato membro ospitante (l'Italia) di prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e che sia privo di carattere ufficiale in tale Stato.

Questo passaggio, che a prima lettura potrebbe apparire sfavorevole ai docenti, va tuttavia letto in combinazione con la giurisprudenza italiana consolidata, che impone comunque una valutazione comparativa caso per caso.

Nello specifico si sottolinea che la sentenza europea non ha autorizzato i dinieghi aprioristici.

Al contrario, la pronuncia, letta nel contesto del Diritto dell'Unione e della giurisprudenza italiana, ribadisce la distinzione tra:

1. Automatismo (Direttiva 2005/36/CE): Richiede che il titolo sia abilitante nello Stato d'origine. Questo automatismo è stato escluso per i "titoli propri" spagnoli.

2. Valutazione Comparativa (Articoli 45 e 49 TFUE): Prevede, in situazioni che non ricadono nella Direttiva 2005/36/CE, che le autorità nazionali prendano in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

Inoltre, la Corte ha specificato che lo Stato membro ospitante resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo (non ufficiale) nell'ambito della procedura di valutazione comparativa.

L’evoluzione giurisprudenza italiana

Questa "libertà" concessa dalla CJUE si traduce in un obbligo effettivo secondo la giurisprudenza amministrativa italiana consolidata:

• Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (2022): Le decisioni n. 21 e 22 del dicembre 2022 hanno stabilito che, anche in assenza dei documenti previsti dall'Articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE, è necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite e della loro idoneità alla professione regolamentata. Non può essere esclusa la valutazione per titoli considerati "assimilati" ai sensi dell'Articolo 12 della Direttiva.

• TAR Lazio: Il Giudice del rinvio ha già condannato il Ministero in decine di sentenze post-Plenaria, ritenendo illegittimo il diniego o il silenzio basato esclusivamente sulla natura "non ufficiale" del titolo, in assenza di un’adeguata istruttoria. Il Ministero è tenuto ad accertare la validità del percorso formativo individuale per verificare se sussistono le condizioni per accogliere l'istanza di riconoscimento.

• Misure Compensative: Se la valutazione comparativa evidenzia differenze sostanziali, il Ministero può stabilire misure compensative (esami integrativi o tirocini), in applicazione dell'Articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE, anziché rigettare l'istanza in toto.

In definitiva, la Sentenza della CJUE del 20 novembre 2025 fissa un limite sul piano europeo (l'assenza di un obbligo ex lege per i titoli non ufficiali), ma non scalfisce la tutela giurisdizionale italiana che impone un'istruttoria approfondita.

Tutele legali dello Studio Esposito Santonicola

Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, lo Studio Legale Esposito Santonicola ribadisce:

-La possibilità di contestare i dinieghi generici: i dinieghi ministeriali non motivati da una reale comparazione del percorso formativo con il TFA italiano restano illegittimi e sono giudizialmente impugnabili in sede amministrativa. L’inerzia del Ministero, tradotta nel silenzio-inadempimento, può condurre a procedure di commissariamento.

- Che i Percorsi INDIRE/Università, introdotti dal D.L. 71/2024, costituiscono una facoltà alternativa per chi dispone di un'istanza non conclusa o sceglie di rinunciarvi, ma non sostituiscono l'obbligo primario del Ministero di valutare la richiesta di riconoscimento ordinaria, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Per informazioni e assistenza legale

Per ogni ulteriore aggiornamento sulla tematica, nonchè per assistenza legale e a tutela di quanti abbiano ricevuto un diniego di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, lo Studio Legale Esposito Santonicola offre consulenze informative a partire dalla messaggistica whatsapp, messaggio scritto o vocale al numero 3661828489.

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