UNIVERSITÀ – Audizione presso la Camera dei deputati, Anief: “chieste garanzie per i precari della ricerca, assegnisti e dottori di ricerca”

L’audizione ha visto la partecipazione del presidente nazionale di Anief Marcello Pacifico e Antonio Natale membro del dipartimento Anief Università su riforma reclutamento

A cura di Redazione Redazione
05 marzo 2026 18:58
UNIVERSITÀ – Audizione presso la Camera dei deputati, Anief: “chieste garanzie per i precari della ricerca, assegnisti e dottori di ricerca” -
Condividi

Stamani Anief è stato audito sul Disegno di Legge A.C. 2735 “Revisione delle modalità di accesso, Valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” (Approvato dal Senato A.S. 1518) presso la Camera dei deputati VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Il giovane sindacato rappresentativo ha suggerito degli emendamenti proposti proprio dal Dipartimento Università Anief.

L’audizione ha visto la partecipazione del presidente nazionale di Anief Marcello Pacifico e Antonio Natale membro del dipartimento Anief Università su riforma reclutamento. Sono stati chiesti garanzie per i precari della ricerca, 6.800 ricercatore RTA, 25 mila tra assegnisti e dottori di ricerca nonché meccanismi per la professione di carriera degli attuali 4.800 professori associati in possesso di ASN per ordinario da diversi anni di servizio nel ruolo con altrettanti anni complessivi di attività di ricerca per il passaggio al ruolo di ordinari rispetto ai soliti 1.800 chiamati. Serve un finanziamento straordinario per non fare morire la ricerca in Italia specialmente dopo la fine dei fondi del PNRR.

Intanto a Bologna ci sarà l'assemblea nazionale il 6 marzo alle ore 11 online e in presenza organizzata e promossa dal sindacato Anief.

Il presidente Pacifico ha sottolineato come sia “un momento importante. Abbiamo avuto già le audizioni in Senato, oggi siamo in seconda lettura. Alcune cose sono state cambiate, altre no, quindi andremo a sottolineare questo punto. È da anni che seguo le tematiche inerenti all’università. Vorrei ricordare che oggi è un giorno importante: il Parlamento sta celebrando gli 80 anni dal voto delle donne e voglio sottolineare che la scuola italiana è donna per l'80%. Spesso queste lavoratrici hanno titoli di studio superiori o lauree, ma sono sottopagate rispetto agli altri dipendenti pubblici. C'è un decreto legislativo in attuazione di una direttiva e vorremmo che il Parlamento ne tenesse conto per agire e rimuovere i meccanismi di disparità di genere. Ci concentreremo sugli aspetti da migliorare. Concordiamo con quanto detto precedentemente: abbiamo troppi professori associati e pochi posti per professori ordinari, oltre a moltissimi precari della ricerca, assegnisti di ricerca ed ex ricercatori”.

Il dottor Natale ha detto che “il testo è stato migliorato al Senato per quanto riguarda la flessibilità nelle commissioni giudicatrici, la soppressione del processo valutativo dei neoassunti e il cambiamento della riserva del 25% per uniformarla a quella dei docenti di prima e seconda fascia. Vorremmo proporre alcuni correttivi migliorativi. Si è parlato dell'abolizione della ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale): se venisse tolta, potrebbero esserci più ricorsi verso le commissioni locali, con un conseguente aggravio e difficoltà di programmazione delle risorse da parte degli atenei. Sottolineo inoltre la necessità di valorizzare l'esperienza precedente per quanto riguarda il pre-ruolo: assegnisti di ricerca e ricercatori RTD-A. Proponiamo una norma che valorizzi tutto il pre-ruolo pregresso qualora si vincesse un concorso RTT (Ricercatore Tenure Track). Attualmente questa possibilità esiste solo fino al 31 dicembre 2026. Ci sono nuove figure di contrattisti e incaricati di ricerca, ma prevediamo un'unica norma per la valorizzazione di tutto il pre-ruolo. Infine, vorremmo dare il nostro contributo anche in merito al DL 19/2026 sul PNRR, poiché è fondamentale prevedere risorse adeguate per supportare queste riforme”.

Analizzando il testo licenziato dal Senato, il dipartimento ANIEF Università ritiene estremamente positive le seguenti modifiche legislative intercorse durante l’iter al Senato della Repubblica: flessibilità nella formazione delle commissioni giudicatrici: costatiamo con soddisfazione che, a valle dell’iter normativo in Senato, è stata recepita la ratio della modifica proposta dall’ANIEF, in base alla quale la commissione giudicatrice può anche essere interamente composta di elementi tutti esterni all’Ateneo che bandisce il concorso. Soppressione del nuovo processo valutativo introdotto dal DDL dei neo-assunti. ANIEF esprime soddisfazione per il nuovo processo valutativo dei neo-assunti, previsto a seguito del passaggio della norma al Senato: tale valutazione avviene in un unico passaggio, evitando - quindi -  una duplicazione di quanto già previsto attualmente.     Re-introduzione di una riserva di procedure per il reclutamento di RTT. Anche in questo caso, ANIEF esprime soddisfazione per il recepimento della proposta di portare al 25% la quota di posizioni RTT riservate ai candidati “esterni” (coloro che abbiano svolto attività presso altri Atenei), coerentemente con la corrispondente modifica della riserva prevista per le procedure di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.

TESTI E MOTIVAZIONI DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI

Emendamento 1

Re-introduzione delle Commissioni nazionali per la valutazione

All’articolo 1, comma 1, nel testo del comma, l’articolo 16, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.240 è sostituito dal seguente:

“3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è demandato a una commissione nazionale, istituita per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con durata biennale e composta da cinque membri, in servizio presso Atenei distinti, individuati tramite sorteggio tra tutti i professori di prima fascia del gruppo scientifico-disciplinare facenti domanda e che raggiungano indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca, favorendo, ove ciò non comprometta la significatività del sorteggio, la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare.

Gli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca di cui al primo periodo sono individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell’ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. È fatto divieto ai commissari di far parte nuovamente di una commissione nazionale nei tre anni successivi alla conclusione del precedente mandato. La certificazione rilasciata dalla commissione ha durata illimitata.”

All’articolo 1, comma 3, lettera a), punto 5, le parole “verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),” sono soppresse.

L’articolo 3, comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata,» sono sostituite dalle seguenti:

«della commissione nominata ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il gruppo scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata,».”.

All’articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“7. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente all’entrata in vigore di detta legge è illimitata.” All’articolo 3, comma 3, le parole “, fino al termine di validità dell’abilitazione medesima” sono soppresse.

Motivazione Em. 1:

Le modifiche apportate agli artt. 1 e 3 intendono reintrodurre una Commissione nazionale, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, per la valutazione dei criteri di accesso ai concorsi. Ciò prevede anche il rilascio di una certificazione, che possa essere verificata per ciascun concorso locale come atto amministrativo preliminare alla valutazione, come avviene per l’attuale ASN.

L’emendamento prevede anche che la certificazione rilasciata dalla Commissione abbia durata illimitata nel tempo: non c’è, infatti, alcun motivo per ritenere che il grado di maturazione scientifica di un candidato che viene attestato dal possesso dei criteri di accesso a un concorso possa ridursi nel tempo, perché questo tenderà solo ad accrescersi. Questa considerazione è supportata anche dal fatto che, sull’ASN, stiamo assistendo a continui interventi normativi che aumentano la durata del titolo (attualmente la durata è pari a 12 anni) il che spinge a pensare che anche per l’ASN abbia senso definitivamente prevedere una durata illimitata dal titolo, come molti docenti da tempo chiedono.

Tra l’altro, il ripristino di una Commissione nazionale consente di reintrodurre questa commissione sulla valutazione delle procedure di chiamata per chiara fama di cui all’art.1, comma 9, della legge n. 230/2005, funzione che nel testo del DDL viene invece attribuita al CUN, con un conseguente e consistente aumento del carico di lavoro di quest’organo che dovrebbe farsi carico di tutte le procedure nazionali, per tutti i gruppi scientifico-disciplinari.

Emendamento 2

Valorizzazione di tutte le figure pre-ruolo ai fini dell’abbreviazione di percorso durante l’RTT.

All’articolo 1, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter» sono aggiunte le seguenti «ovvero di posizioni ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di riduzione della durata del contratto, si intende anche che il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5 è anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo»;

3) al secondo periodo è aggiunto in fine «e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto»;

4) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall’articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79». ».

Si riporta di seguito come verrebbe modificato il testo del comma 3-bis dell’art. 24 della Legge n.240/2010 qualora il predetto emendamento fosse accolto.

“3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter ovvero di posizioni ai sensi dell’articolo 22 e dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della presente legge nel testo previgente alla entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell’interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. Nel caso di riduzione della durata del contratto, si intende anche che il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione ai sensi del comma 5 è anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno e la valutazione di cui al comma 5 non può essere anticipata antecedentemente alla conclusione del primo anno di contratto. Il riconoscimento di cui al presente comma non può essere cumulato con quelli previsti dall’articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.

Motivazione Em. 2:

L’emendamento si riferisce ad una criticità nella norma di riconoscimento del periodo pre-ruolo nella figura di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track (RTT) prevista all’art.24 comma 3-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riportata di seguito:

3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.

Innanzitutto, nella formulazione adottata dal comma 3-bis non è chiaro, qualora ci sia una riduzione della durata del contratto, se la valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, sia corrispondentemente anticipata o meno.

Si evidenzia che la criticità diviene evidente qualora la durata del contratto sia ridotta a due anni o meno (la norma prevede che non possa essere ridotta a meno di un anno), perché in questo caso, qualora non si dia modo di anticipare la valutazione di cui all’art. 24, comma 5, questa (dovendo avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno, secondo la norma attualmente in vigore), addirittura non si realizzerebbe mai, con un’evidente e macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri contratti da RTT con durata pari a 3 anni o superiore.  In altri termini, ne avremmo che per una posizione denominata di Ricercatore in “Tenure-Track” addirittura la “tenure” si perderebbe, cioè non ci sarebbe più, qualora il contratto sia ridotto a una durata inferiore a 3 anni: una eventualità che sicuramente sarà foriera di problemi per gli Atenei, oltre che per i giovani che ambiscono ad accedere ai ruoli universitari.

La soluzione che proponiamo con questo emendamento è di prevedere esplicitamente nel testo della legge ciò che a nostro avviso è implicitamente previsto, in altre parole che, qualora la durata del contratto da RTT sia ridotta, s’intenda anche corrispondentemente anticipato il termine dal quale è possibile procedere alla valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge n.240/2010, prevedendo, in ogni caso, che questa valutazione non possa essere anticipata anteriormente alla conclusione del primo anno di contratto. Con riferimento ancora al citato comma 3-bis si evidenzia che questa norma tiene conto unicamente delle nuove figure di Contrattista di Ricerca, titolare di incarico Post-doc e titolare di Incarico di ricerca, mentre le figure esistenti e messe a esaurimento di Assegnista di Ricerca e Ricercatore a tempo determinato di tipo A continuano ad essere considerate dalla norma di riconoscimento prevista dall’articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come convertita dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale presenta una scadenza al 31 dicembre 2026.

Nel quadro normativo che ne seguirebbe, avremmo che, a partire dal 1° gennaio 2027, mentre per i titolari di Contratti di ricerca (art.22), di Incarichi post-doc (art.22-bis) e di Incarichi di ricerca (art.22-ter) ci sarebbe una forma di riconoscimento nel caso di successiva immissione nel ruolo di RTT, questo non avverrebbe più per le precedenti figure di Assegnista di ricerca (art.22 pre-vigente) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (art.24, comma 3, lettera A, pre-vigente).

Si evidenzia ulteriormente che, in base all’attuale situazione del sistema universitario, è prevedibile che a partire dal 2027 il numero di giovani che potrebbero trovarsi ad aver finito, anche da poco, il proprio periodo di Assegno di ricerca o di contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A potrebbe essere quanto mai significativo.

Desta particolare preoccupazione il dato secondo cui a febbraio 2026 gli RTD-A in servizio sono circa 6800 unità. Questo dato appare in costante e rapida diminuzione (-20% in un anno) non solo per effetto, in alcuni limitati casi, dell’upgrade alla figura di RTT, bensì nella maggioranza dei casi per dimissioni e per cambiamenti di prospettiva occupazionale in ambito pubblico o privato, o per opportunità professionali resesi disponibili nel contesto estero.

La soluzione che si propone, per armonizzare questa situazione, è di prevedere, fin da subito, che la nuova norma di riconoscimento, che sarebbe prevista al comma 3-bis dell’art. 24 della legge n. 240/2010 come modificato dal presente emendamento, si applichi anche ai periodi prestati in qualità di Assegnisti di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A, prevedendo che questo riconoscimento non sia cumulabile con quello previsto dall’art. 14, comma 6-duodevicies, del DL n.36/2022, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che peraltro risulta vigente fino al 31.12.2026.

Tra l’altro non è da escludere che giovani che completino un Assegno di ricerca o un contratto da RTD-A non possano successivamente anche essere titolari di Contratti di ricerca, o di Incarichi post-doc, o anche, in alcuni casi, di Incarichi di ricerca, osservazione questa che rende ancor più auspicabile un riconoscimento che tenga conto complessivamente e congiuntamente del periodo trascorso in tutte queste figure precarie. Pertanto, sarebbe auspicabile un altro intervento normativo volto a garantire a chi ha già svolto o sta per finire un RTD-A la possibilità di applicare - senza limitazioni alcune - per le procedure concorsuali delle nuove figure pre-ruolo.

Emendamento 3

Risoluzione problematiche relative alle progressioni di carriera dei PA e degli RTI

All’articolo 1, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n.240 è aggiunto il seguente articolo:

«Art.18-bis - Progressione di carriera dei professori universitari di seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato

1. A decorrere dal 1° novembre 2026, i professori universitari di seconda fascia in possesso della abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia di cui all’articolo 16 nel testo previgente di detta legge, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell’articolo 16 per le funzioni di professore di prima fascia, che abbiano svolto attività in campo universitario, così come definite al comma 2, per almeno venticinque anni, di cui almeno otto in qualità di professore universitario di seconda fascia, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

2. I venticinque anni di attività universitaria di cui al comma 1 comprendono, oltreché i periodi in qualità di professore universitario di seconda fascia, i periodi di attività universitaria pregressi, quali periodi trascorsi nelle posizioni di dottorando di ricerca, specializzando in area medica, ricercatore universitario a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettere a) e b) nel testo di detta legge previgente l’entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca di cui all’art.22, titolare di incarichi post-doc di cui all’art.22-bis, titolare di incarichi di ricerca di cui all’art.22-ter, borsista di ricerca ovvero analoghi contratti o borse di studio individuati mediante decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trascorsi presso Università, Enti di Ricerca o altri Enti, pubblici o privati, italiani o  stranieri, ovvero ancora periodi non sovrapponibili ai precedenti di comprovata attività di ricerca previo parere da parte della commissione deputata alla valutazione di cui al comma 3.

3. L’ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell’interessato, il professore di seconda fascia che abbia raggiunto i requisiti di cui ai commi 1 e 2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A seguito di positiva valutazione, il professore è inserito nella prima fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

4. A decorrere dal 1° novembre 2026, i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso della abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 nel testo previgente di detta legge, ovvero dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell’articolo 16, possono, a domanda, richiedere al proprio ateneo di essere valutati ai fini della immissione nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).

5. L’ateneo di appartenenza valuta, a richiesta dell’interessato, il ricercatore universitario a tempo indeterminato che abbia raggiunto i requisiti di cui al comma 4. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei medesimi criteri fissati per le procedure di cui all’articolo 24, comma 5. A seguito di positiva valutazione, il ricercatore è inserito nella seconda fascia del ruolo dei professori universitari. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. »

4-ter. A cofinanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette risorse sono ripartite tra gli Atenei tenendo conto della presumibile numerosità delle procedure da attivare ai sensi del comma precedente. Le procedure relative a dette risorse sono attivate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. ».

Motivazione Em. 3:

In relazione alla progressione di carriera dei professori di seconda fascia, si può rilevare che nel 2024 risultavano circa 12.800 professori di seconda fascia che avevano acquisito l’abilitazione alla prima fascia. Di questi, circa 4.800 avrebbero a tutti gli effetti i requisiti per poter accedere a procedure valutative per la progressione di carriera, risultando nel ruolo da più di 8 anni e avendo svolto nel complesso almeno 25 anni di attività universitaria. Tale dato va confrontato con il numero medio di procedure che annualmente vengono attivate dagli Atenei, per posizioni di professore di prima fascia, che consta in circa 1250 posizioni: ciò evidenzia un gravissimo gap, che si è accumulato nel tempo e che in alcuni casi limite corrisponde anche a casi di professori associati (seppur abilitati) che vanno in quiescenza senza essere mai riusciti ad accedere al ruolo di PO. La situazione degli RTI (pari a 3600 unità in tutto il territorio nazionale) è similare, seppur con numeri molto più ridotti di abilitati (circa 1200).

Alla luce di questo scenario, la proposta emendativa presentata in questo passaggio alla Camera dei Deputati propone una soluzione organica, che non solo risolverebbe il problema contingente, ma eviterebbe anche che il problema si ripresenti nel futuro, introducendo un sistema che prevede che per un professore associato abilitato alla prima fascia, raggiunti i requisiti di 8 anni nel ruolo e 25 anni di attività universitaria, sia prevista una procedura valutativa da parte dell’ateneo. Per i ricercatori a tempo indeterminato (RTI) essendo una figura posta in esaurimento dal 2010, si ritiene che questa procedura valutativa possa realizzarsi a domanda del singolo interessato in possesso dell’abilitazione. Nell’inserimento all'interno del testo del presente DdL si aggiunge il caso di chi rispetti i nuovi requisiti previsti dal nuovo Art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal testo del DdL. Questa proposta richiederebbe uno stanziamento straordinario di 100 milioni di euro per risolvere il grave ritardo vigente nelle progressioni e risulta sostenibile senza necessità di risorse aggiuntive in condizioni di regime.


Segui Voce della Scuola