Vademecum per gli ATA precari: le supplenze e loro regolamentazione

Regole, diritti e sanzioni sulle supplenze ATA: part-time, completamento orario, sostituzioni e rinunce ai contratti

23 agosto 2025 17:59
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Il personale, che non sia già in servizio per supplenze sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.

È possibile accettare una nuova supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per un diverso profilo professionale, purché la presa di servizio non sia ancora avvenuta. 

Chi è già in servizio su supplenza breve può lasciarla senza sanzioni per accettare una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un’altra breve, oppure lasciare un incarico annuale (31 agosto o 30/06) per uno breve.

In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita la possibilità del completamento, sul medesimo profilo.

È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.

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