Chiunque negli ultimi 5 anni abbia svolto una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno ha pieno diritto ad chiedere il risarcimento per mancata assegnazione della Carta del docente: a stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione che esattamente un mese fa ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero” (Cass. n. 29961/2023)”. A riprendere la posizione della Cassazione sono ormai tutti i tribunali d’Italia ai quali i precari o ex precari fanno ricorso per avere i 500 euro annui del bonus per l’aggiornamento: anche a Trapani è stato fatto e il giudice del lavoro ha detto sì al risarcimento di 1.000 euro richiesto da un’insegnante che ha prestato supplenze tra il 2018 e il 2020. Nella sentenza di Trapani, inoltre, si fa diretto riferimento alle espressioni favorevoli ai precari del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, e della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-450/2021.

Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, ricorda che “a questo punto l’amministrazione farebbe bene a modificare la Legge 103 del 10 agosto scorso che ha aperto la Carta annuale per l’aggiornamento solo agli insegnanti precari con contratto in scadenza 31 agosto 2024 (tra l’altro, fino ad oggi non hanno avuto alcun contributo): come minimo andrebbe fatta la stessa cosa con gli insegnanti precari nominati fino al 30 giugno di ogni anno, per quelli con almeno 150 giorni di servizio svolto e anche per l’ultimo quinquennio. Fino a quando non interverrà il legislatore, per ottenere le somme sottratte in modo illegittimo (500 euro l’anno) Anief continuerà a produrre ricorsi gratuiti, avvalendosi dell’assistenza dei proprio legali e con le possibilità di riuscita sempre più vicine al 100%”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRAPANI:

A Trapani il giudice ha deciso quindi in questo modo:

“Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107″.

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