Legge 104 a scuola: documenti e regole da rispettare

Residenza, assistenza familiare, distanza, sede di lavoro e permessi: cosa può chiedere la scuola e quali norme deve applicare

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2026 12:00
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All’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche possono procedere all’aggiornamento della documentazione relativa al personale che usufruisce dei benefici previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare dei permessi per l’assistenza a un familiare con disabilità in situazione di gravità.

È importante, tuttavia, distinguere tra la documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza del diritto e le dichiarazioni che possono essere richieste dall’amministrazione per verificare il permanere delle condizioni previste dalla legge.

La norma principale: articolo 33 della Legge 104/1992

Il riferimento fondamentale è l’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il lavoratore dipendente che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 può usufruire dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3.

La disciplina deve essere applicata tenendo conto delle successive modifiche legislative e delle disposizioni contrattuali previste per il personale scolastico.

Documentazione da presentare alla scuola

Ai fini del riconoscimento o dell’aggiornamento del beneficio, la documentazione normalmente rilevante comprende:

  • domanda o comunicazione indirizzata al dirigente scolastico relativa alla fruizione dei permessi;

  • verbale/certificazione attestante la situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, oppure gli estremi della certificazione già acquisita dall’amministrazione;

  • dichiarazione relativa al rapporto di parentela o affinità con la persona assistita;

  • dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono la fruizione del beneficio e all’eventuale modifica delle circostanze precedentemente comunicate;

  • indicazione della residenza del lavoratore e della persona assistita quando rilevante per l’applicazione delle disposizioni sulla distanza;

  • eventuali dichiarazioni relative agli altri soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere la stessa persona;

  • programmazione dei giorni di permesso, quando prevista dal CCNL e compatibilmente con le situazioni di necessità e urgenza.

La scuola può predisporre propri modelli amministrativi per acquisire le dichiarazioni necessarie, ma il contenuto delle dichiarazioni e le condizioni poste per il riconoscimento del beneficio devono essere conformi alla normativa vigente.

Residenza del lavoratore e residenza dell’assistito

Per usufruire ordinariamente dei permessi dell’art. 33, comma 3, non è previsto in via generale un obbligo di convivenza o di identità della residenza anagrafica tra lavoratore e familiare assistito.

La diversa residenza, pertanto, non comporta automaticamente la perdita del diritto ai permessi.

La residenza assume però particolare rilevanza quando la persona assistita vive in un comune distante oltre 150 chilometri.

L’art. 33, comma 3-bis, della Legge 104/1992 stabilisce infatti che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona con disabilità grave residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto al comune di residenza del lavoratore deve attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito mediante titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Pertanto, ai fini di questa specifica disposizione, il confronto è tra:

comune di residenza del lavoratore → comune di residenza della persona assistita.

Non deve essere confuso questo criterio con quello relativo alla sede di lavoro.

Quale documentazione serve oltre i 150 km

Quando viene superata la soglia prevista dall’art. 33, comma 3-bis, deve essere documentato il raggiungimento del luogo dell’assistito.

Secondo le indicazioni INPS, possono costituire documentazione giustificativa, a seconda delle circostanze:

  • titolo di viaggio utilizzato sui mezzi pubblici;

  • ricevuta del pedaggio autostradale;

  • documentazione relativa al Telepass;

  • altra documentazione idonea;

  • in determinate circostanze, attestazione del medico curante della persona con disabilità;

  • attestazione della struttura sanitaria presso la quale l’assistito è stato accompagnato per accertamenti o terapie.

La Circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 chiarisce infatti che deve essere prodotta documentazione idonea a comprovare l’effettuazione del viaggio e indica, tra gli esempi, titoli di viaggio, pedaggi e documentazione Telepass.

Di conseguenza, la soglia dei 150 km non costituisce un divieto di usufruire della Legge 104: comporta invece uno specifico obbligo documentale.

Domicilio dell’assistito e sede di lavoro

Occorre distinguere la precedente disciplina da quella relativa alla scelta della sede lavorativa.

L’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992 stabilisce che il lavoratore che assiste la persona con disabilità grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede.

La legge utilizza quindi due concetti differenti:

per la distanza superiore a 150 km → residenza del lavoratore e residenza dell’assistito;

per la scelta della sede lavorativa → domicilio della persona da assistere.

La distinzione è importante e la modulistica utilizzata dall’amministrazione scolastica dovrebbe rispettarla.

Presenza di altri familiari

La presenza di altri familiari non deve essere automaticamente interpretata come prova dell’assenza del diritto del lavoratore.

La situazione familiare deve essere valutata sulla base della disciplina vigente e non semplicemente sulla base del numero dei componenti della famiglia, della loro residenza o della loro astratta possibilità di prestare assistenza.

Pertanto, un modulo relativo alla composizione del nucleo familiare, ai familiari dell’assistito o agli altri soggetti che prestano assistenza deve essere utilizzato per acquisire le informazioni effettivamente necessarie all’applicazione della normativa.

Non è corretto trasformare automaticamente la presenza di altri familiari in un motivo di esclusione dal beneficio se una simile condizione non è prevista dalla normativa applicabile.

Personale ATA: tre giorni oppure 18 ore mensili

Per il personale ATA trova applicazione anche il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

L’art. 68 prevede che il personale ATA, ricorrendone le condizioni, abbia diritto ai tre giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.

Gli stessi permessi possono essere utilizzati anche a ore, entro il limite massimo di 18 ore mensili.

L’ARAN ha inoltre chiarito che la fruizione oraria costituisce una modalità alternativa che si affianca alla fruizione dell’intera giornata: il lavoratore ATA può quindi scegliere, nel rispetto delle condizioni previste, se utilizzare il permesso per l’intera giornata oppure per alcune ore.

Programmazione mensile dei permessi per il personale ATA

L’art. 68 del CCNL stabilisce inoltre che, per garantire la funzionalità del servizio e una migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente ATA che usufruisce dei permessi predispone di norma una programmazione mensile dei giorni nei quali intende assentarsi, comunicandola all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.

La stessa disposizione tutela però le situazioni non programmabili: in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno nel quale viene utilizzato.

Pertanto, la programmazione mensile risponde alle esigenze organizzative della scuola, ma la disciplina contrattuale contempla espressamente anche le situazioni di necessità e urgenza.

Certificazione della disabilità grave

Il presupposto essenziale per i permessi di assistenza è il riconoscimento della situazione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

La documentazione sanitaria deve essere trattata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’amministrazione deve acquisire e trattare soltanto le informazioni necessarie per verificare la sussistenza del diritto.

La documentazione relativa alla certificazione di disabilità grave costituisce infatti uno degli elementi centrali per l'istruttoria dei permessi. Le indicazioni INPS sulla procedura per i permessi 104 prevedono l'acquisizione della documentazione indispensabile per l'istruttoria e della certificazione medico-sanitaria pertinente.

Cosa dichiarare all’inizio del nuovo anno scolastico

Quando la scuola chiede l’aggiornamento della posizione del dipendente, è opportuno distinguere tra documenti già definitivamente presenti nel fascicolo personale e circostanze che possono essere cambiate.

Possono essere oggetto di aggiornamento, ad esempio, la residenza del lavoratore o dell’assistito, il domicilio rilevante, eventuali variazioni della situazione certificata, l’eventuale ricovero dell’assistito, i soggetti che usufruiscono dei permessi per la medesima persona e ogni altra circostanza che incida concretamente sulla permanenza dei requisiti.

Il dipendente deve comunicare correttamente le variazioni rilevanti e l’amministrazione può effettuare le verifiche previste dalla legge.

Questo, tuttavia, non significa che l’inizio di ogni anno scolastico consenta di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo.

Principali riferimenti normativi da applicare

La disciplina deve essere letta principalmente alla luce dei seguenti riferimenti:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • art. 3, comma 3: situazione di disabilità con connotazione di gravità;

  • art. 33, comma 3: permessi per l’assistenza;

  • art. 33, comma 3-bis: documentazione in caso di distanza stradale superiore a 150 km;

  • art. 33, comma 5: scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e tutela rispetto al trasferimento.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le disposizioni collegate alla tutela della maternità, paternità e assistenza familiare.

D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che ha introdotto, tra le altre disposizioni, la previsione relativa alla documentazione del raggiungimento dell’assistito quando ricorre la distanza superiore a 150 km.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, in particolare l’art. 68 per il personale ATA, relativo ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.

Devono inoltre essere considerate le successive modifiche legislative e le disposizioni applicabili al singolo caso.

Conclusioni

La gestione dei permessi della Legge 104/1992 all’inizio dell’anno scolastico deve basarsi sulla normativa vigente e non può essere affidata esclusivamente a prassi interne o alla formulazione di un modulo predisposto dalla singola scuola.

In particolare:

la diversa residenza tra lavoratore e assistito non determina automaticamente la perdita del diritto;

oltre 150 km scatta uno specifico obbligo di documentare il raggiungimento dell’assistito;

per la tutela relativa alla sede di lavoro la legge fa riferimento al domicilio dell’assistito;

la presenza di altri familiari non può essere considerata automaticamente causa di esclusione;

per il personale ATA i tre giorni mensili possono essere utilizzati anche a ore, entro il limite di 18 ore mensili;

il personale ATA effettua di norma una programmazione mensile, ferma restando la disciplina prevista per necessità e urgenza.

Qualsiasi modulo richiesto dall’istituzione scolastica deve pertanto essere interpretato e applicato in coerenza con la Legge 104/1992, la normativa successiva e il CCNL vigente, senza introdurre autonomamente condizioni più restrittive non previste dalle fonti normative.

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