Riserve “N e R” nelle immissioni in ruolo ATA: priorità, tetto del 50% e tutela del doppio titolo
L’Ufficio Scolastico deve necessariamente coprire prima i posti destinati agli invalidi civili (riserva N) e solo successivamente procedere alla copertura dei posti riservati agli ex militari volontari (riserva R)
A cura di Studio Legale Esposito Santonicola
28 agosto 2025 19:21

L'ordine sequenziale stabilito dall'articolo 5, comma 3, del DPR n. 82/2023 è infatti tassativo e non ammette deroghe, stabilendo che: “qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine”:
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66".