Comunicazioni scuola-famiglia

Comunicazioni scuola-famiglia. Se lo studente è maggiorenne occorre il suo consenso esplicito. Una sentenza del Tar della Puglia

Comunicazioni scuola-famiglia. L’importanza del consenso dello studente maggiorenne

Comunicazioni scuola-famiglia. Importanti per favorire il dialogo e la collaborazione tra l’istituzione e i genitori degli studenti. Quando coinvolge un allievo, uno studente minorenne l’interazione scritta avviene senza filtri, gestita tra l’istituzione e gli adulti (genitori).
Quando lo studente è maggiorenne, invece la situazione cambia. Egli diventa un soggetto giuridicamente separato dalla famiglia, ritenuto in grado di intendere e volere. Da qui discende l’esclusività nel gestire il diritto ad esprimere o meno il consenso al trattamento di dati personali. Ad essere precisi questo diritto è già presente a quattordici anni e riguarda la pubblicazione di foto che lo ritraggono nel Web. Infatti il nuovo Codice Privacy (D.M 101/18), in applicazione e del GPDR (2016/679) formalizza questo diritto al consenso digitale, abbassandolo però di due anni, rispetto al Regolamento europeo (art. 8).
Fatta questa premessa la sentenza del Tar della Puglia (sentenza n. 1141/2023) non soprende. Il consenso, e non c’era dubbio, vale anche per le situazioni che avvengono offline (vita reale). La scuola non disattende un suo obbligo a informare i genitori sul rendimento di uno studente maggiorenne, tranne il caso di un consenso  che “deve essere un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare i trattamenti dei propri dati personali legati esclusivamente alla finalità per la quale il consenso è stato richiesto” (GDPR 2016/79). Il tribunale amministrativo ha decretato ”  che l’obbligo giuridicamente imposto alla scuola di fornire le previste informazioni sul rendimento scolastico, sulle assenze, sui voti del maggiorenne, va adempiuto solo se i genitori lo chiedono esplicitamente e lo studente non si oppone“( il grassetto è dello scrivente). La mancata comunicazione della scuola ipotizza la presenza di dati personali che necessitano sempre di un consenso esplicito.

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