Date e decisioni sulla mobilità del personale scolastico sono state definite oggi durante l’incontro tra ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali rappresentative per il confronto sull’Ordinanza Ministeriale di prossima pubblicazione che avvierà le procedure di mobilità 2024 del personale docente, educativo e ATA. Le domande per i trasferimenti dei docenti di ruolo si presenteranno dal 26 febbraio al 16 marzo, degli ATA dall’8 marzo al 25 marzo, del personale educativo dal 28 febbraio al 19 marzo. Per gli insegnanti di religione cattolica dal 21 marzo al 17 aprile. La pubblicazione dei movimenti per il personale docente è fissata al 17 maggio, 22 maggio per il personale educativo. 27 maggio per gli ATA. I neoassunti 2023/24 potranno presentare domanda sono se rientrano in alcune casistiche previste dal CCNL 2019/21 e previste dall’ordinanza.

Le deroghe ai vincoli previsti riguarderanno il personale che rientra nelle seguenti categorie:

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza

di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Secondo l’Anief rimangono purtroppo ancora irrisolte troppe questioni, in particolare quella della rimozione di ogni vincolo alla mobilità – anche per il personale immesso in ruolo su contratti a tempo determinato –  e la revisione delle quote da inserire nel prossimo aggiornamento contrattuale.

All’incontro odierno la delegazione Anief – composta da Chiara Cozzetto e Daniela Rosano – ha chiesto e ottenuto un’estensione della finestra temporale per la presentazione delle domande. Rimane però il ancora da risolvere la questione della piena armonizzazione tra le esigenze lavorative e quelle familiari che il nostro sindacato si impegna a difendere e realizzare anche attraverso la richiesta di modifiche legislative.

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